FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 141/AA del 10/01/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – GABRIELE PAVANATI
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 42 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Tiziano GABRIELE e Leonardo PAVANATI avente ad oggetto la seguente condotta: TIZIANO GABRIELE, socio della A&G Real Estate S.p.A., acquirente dell’80% delle azioni del Novara Calcio S.p.A., all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse del Novara Calcio S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., per aver depositato un certificato dei carichi pendenti non aggiornato, secondo il vademecum pubblicato dalla F.I.G.C., nonché per non aver depositato il certificato del casellario giudiziale, con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, lett. A) e lett. D), nei termini previsti dal comma 4 del medesimo art. 20 bis delle N.O.I.F.; LEONARDO PAVANATI, socio della A&G Real Estate S.p.A., acquirente dell’80% delle azioni del Novara Calcio S.p.A., all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse del Novara Calcio S.p.A., in violazione dell’art. art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato in F.I.G.C. il certificato dei carichi pendenti e quello del casellario giudiziale, con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, lett. A) e lett. D), nei termini previsti dal comma 4 del medesimo art. 20 bis delle N.O.I.F.; nonché in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 20 bis, comma 3, lett. A, delle N.O.I.F., per non aver depositato in F.I.G.C. le due attestazioni bancarie, inerenti ai “requisiti di solidità finanziaria”, conformi alle previsioni del citato art. 20 bis, comma 3, lett. A), delle N.O.I.F.;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Tiziano GABRIELE e Leonardo PAVANATI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Tiziano GABRIELE e di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Leonardo PAVANATI;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.