FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 148/AA del 10/01/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da -LUDERGNANI PECINI TORINO FC SPA SPEZIA CALCIO SPA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 110 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Ruggero LUDERGNANI, Riccardo PECINI e delle società TORINO F.C. S.p.A. e SPEZIA CALCIO S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta: RUGGERO LUDERGNANI, dirigente delegato alla rappresentanza del Settore Giovanile della società Torino F.C. S.p.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 5 del 29/07/2021 del Settore Giovanile e Scolastico - s.s. 2021/2022, per aver organizzato e/o partecipato alla partita amichevole Torino F.C. – Spezia Calcio cat. Primavera, del 22 agosto 2021, presso lo stadio La Marmora - Pozzo di Biella, senza la prescritta autorizzazione federale del Comitato Regionale competente; RICCARDO PECINI, dirigente delegato alla rappresentanza del Settore Giovanile della società Spezia Calcio S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 5 del 29/07/2021 del Settore Giovanile e Scolastico - s.s. 2021/2022, per aver organizzato e/o partecipato alla partita amichevole Torino F.C. – Spezia Calcio cat. Primavera, del 22 agosto 2021, presso lo stadio La Marmora - Pozzo di Biella, senza la prescritta autorizzazione federale del Comitato Regionale competente; TORINO F.C. S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. LUDERGNANI Ruggero, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; SPEZIA CALCIO S.r.l., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. PECINI Riccardo, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Ruggero LUDERGNANI, Riccardo PECINI, Urbano CAIRO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società TORINO F.C. S.p.A. e Nishant TELLA , in qualità di legale rappresentante, per conto della società SPEZIA CALCIO S.r.l.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Ruggero LUDERGNANI, di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Riccardo PECINI, di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la società TORINO F.C. S.p.A. e di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la società SPEZIA CALCIO S.r.l.;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.