FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 149/AA del 11/01/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da -ANGELICCHIO A.S.D. LEONCINI GREGORIANI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 36 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Vito ANGELICCHIO e della società A.S.D. LEONCINI GREGORIANI avente ad oggetto la seguente condotta: VITO ANGELICCHIO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Leoncini Gregoriani, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, nonché 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. e 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Leoncini Gregoriani, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Basileo Robert, nonché per averne consentito la partecipazione alla gara ASD Leoncini Gregoriani – ASD Virtus Battipaglia Calcio del 7.6.2021, valevole per la Coppa Giovanissimi Regionale B; A.S.D. LEONCINI GREGORIANI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti tesserati al momento della commissione dei fatti o, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra specificata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vito ANGELICCHIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LEONCINI GREGORIANI;

 - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Vito ANGELICCHIO e di punti 1 (uno) di penalizzazione e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. LEONCINI GREGORIANI;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it