FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 156/AA del 14/01/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – LENZI GIUGLIARELLI SANTOPADRE AC PERUGIA S.R.L.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 105 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimiliano SANTOPADRE, Giacomo LENZI, Jacopo GIUGLIARELLI, e della società A.C. PERUGIA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta: MASSIMILIANO SANTOPADRE, Legale Rappresentante della A.C. Perugia Calcio Srl all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver, nella sua qualità, consentito o comunque non impedito al sig. Giacomo Lenzi di svolgere, nell’interesse della A.C. Perugia Calcio Srl, e per la Rappresentativa che ha disputato il Campionato Primavera 3 nella s.s. 2020-21, le mansioni di allenatore dei portieri sia durante gli allenamenti settimanali che in occasione delle gare ufficiali, in otto delle quali venendo indicato come “allenatore dei portieri”, in difetto di regolare tesseramento avendo lo stesso Lenzi richiesto ed ottenuto in data 20.9.2020 la sospensione volontaria dai Ruoli del Settore Tecnico; GIACOMO LENZI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 37, comma 1, 33, comma 1, 35, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver svolto nell’interesse della A.C. Perugia Calcio Srl, e per la Rappresentativa che ha disputato il Campionato Primavera 3 nella s.s. 2020-21, le mansioni di allenatore dei portieri sia durante gli allenamenti settimanali che in occasione delle gare ufficiali, in otto delle quali venendo indicato come “allenatore dei portieri”, in difetto di regolare tesseramento avendo lo stesso richiesto ed ottenuto in data 20.9.2020 la sospensione volontaria dai Ruoli del Settore Tecnico; JACOPO GIUGLIARELLI, Responsabile del Settore Giovanile per la A.C. Perugia Calcio Srl all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver, nella sua qualità, consentito o comunque non impedito al sig. Giacomo Lenzi di svolgere, nell’interesse della A.C. Perugia Calcio Srl, e per la Rappresentativa che ha disputato il Campionato Primavera 3 nella s.s. 2020-21, le mansioni di allenatore dei portieri sia durante gli allenamenti settimanali che in occasione delle gare ufficiali, in otto delle quali venendo indicato come “allenatore dei portieri”, in difetto di regolare tesseramento avendo lo stesso Lenzi richiesto ed ottenuto in data 20.9.2020 la sospensione volontaria dai Ruoli del Settore Tecnico; A.C. PERUGIA S.R.L, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente sia dal proprio legale rappresentante che dagli altri due soggetti così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. MASSIMILIANO SANTOPADRE, in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.C. PERUGIA S.R.L, e dai Sigg. Giacomo LENZI e Jacopo GIUGLIARELLI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Massimiliano SANTOPADRE, di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Giacomo LENZI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Jacopo GIUGLIARELLI, e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società A.C. PERUGIA S.R.L;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.