C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 10/01/2020 – Delibera – COPPA ECCELLENZA FEMMINILE ATLETICO AVIGLIANO-POTENZA CALCIO
COPPA ECCELLENZA FEMMINILE ATLETICO AVIGLIANO-POTENZA CALCIO
Il Giudice Sportivo Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato, dal supplemento di rapporto, che al 42° del s.t., sul risultato di 3-0 a favore del Potenza Calcio, la calciatrice dell’Atletico Avigliano LIPUTI SARA non condividendo una decisione arbitrale rivolgeva al D.G. frasi offensive ed irriguardose e all’atto del provvedimento di espulsione reiterava le offese; Constatato che successivamente all’espulsione della calciatrice, entrava in campo l’allenatore dell’Atletico Avigliano GERARDI VITO il quale con tono minaccioso proferiva offese al D.G. e al contempo inveiva nei confronti di una calciatrice avversaria che si prodigava a riportare la calma; Appurato che a difesa della calciatrice del Potenza Calcio, aggredita verbalmente dall’allenatore dell’Atletico Avigliano, si schierava l’allenatore del Potenza Calcio MORESCHI DANIELE il quale aveva dapprima un diverbio verbale con il collega dell’Atletico Avigliano a cui seguiva un contatto fisico tra i due, senza conseguenze; Verificato che nel mentre l’allenatore dell’Avigliano invitava la propria squadra ad abbandonare il terreno di gioco e quindi a rientrare negli spogliatoi, si introducevano indebitamente in campo persone estranee riconducibili alla squadra dell’Atletico Avigliano i quali inveivano nei confronti del D.G. prima di essere allontanate dai componenti del CR Basilicata che ristabilivano la calma; Considerato che il D.G., dirigendosi verso la capitana dell’Atletico Avigliano, cercava di dissuaderla dall’abbandonare con le sue colleghe il terreno di gioco, ma ogni tentativo risultava vano, costringendolo a sospendere definitivamente la gara al 42° del s.t. per abbandono del terreno di gioco della squadra dell’Atletico Avigliano; P.Q.M. DELIBERA di non omologare il risultato conseguito sul campo e di assegnare, ai sensi dell’articolo 10 del C.G.S., la perdita della gara all’ATLETICO AVIGLIANO con il seguente punteggio: ATLETICO AVIGLIANO – POTENZA CALCIO 0-3; di comminare l’ammenda di €. 200,00 all’ATLETICO AVIGLIANO perché propri tesserati con il loro comportamento costringevano il D.G. a sospendere definitivamente la gara e, inoltre, persone estranee, riconducibili alla squadra all’ATLETICO AVIGLIANO, entravano indebitamente sul terreno di gioco e inveivano nei confronti del D.G., prima di essere allontanate dai componenti del CR Basilicata che ristabilivano la calma; di comminare la squalifica di 2(due) gare alla calciatrice LIPUTI SARA dell’ATLETICO AVIGLIANO; di comminare la squalifica fino al 28.01.2020 a GERARDI VITO allenatore dell’ATLETICO AVIGLIANO per i fatti narrati; di comminare la squalifica fino al 14.01.2020 a MORESCHI DANIELE allenatore del POTENZA CALCIO per i fatti narrati;