C.R. BASILICATA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 18/12/2020 – Delibera – DEFERIMENTO (Prot. n° 8074/1187 pfi 18-19 MDL/jg del 24 DICEMBRE 2019) FRANCESCO CARLOMAGNO, TABAKU SAJMIR, A.S. SCANZANO

DEFERIMENTO (Prot. n° 8074/1187 pfi 18-19 MDL/jg del 24 DICEMBRE 2019) FRANCESCO CARLOMAGNO, TABAKU SAJMIR, A.S. SCANZANO

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, composto dagli Avvocati: Michele Messina - Presidente – Giuseppe Giordano e Antonello Mango – Componenti; PREMESSO Che il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, con nota del 24 DICEMBRE 2019, in relazione ai fatti e alle circostanze ivi più dettagliatamente riportati, deferivano al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: FRANCESCO CARLOMAGNO, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S. Scanzano, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società: violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1–bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso Codice (oggi rispettivamente trasfusi negli articoli 4, comma 1, e 32, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché articolo 40, comma 6, delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, consentito o comunque non impedito il tesseramento, per la Società da lui stesso rappresentata, del calciatore straniero Tabaku Sajmir, che non ne aveva diritto, in quanto precedentemente tesserato per Federazione estera;  TABAKU SAJMIR, calciatore straniero non regolarmente tesserato al momento della consumazione della violazione in contestazione e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all’art. 1-bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti, avendo svolto attività rilevante per l’ordinamento federale: violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1– bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso Codice (oggi rispettivamente trasfusi negli articoli 4, comma 1, e 32, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché articolo 40, comma 6, delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella medesima stagione sportiva per la Società A.S. Scanzano, senza averne alcun titolo, come descritto nella parte motiva;  Società A.S. SCANZANO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16/06/2019 ed oggi trasfuso nell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per le violazioni ascritte ai tesserati avvisati;  Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, con Delibera del 12 GIUGNO 2020, pubblicata su C.U. n. 119 del 17 GIUGNO 2020 rigettava il Deferimento n. 8074/1187 pfi 18-19 MDL/jg in quanto nullo perché formalizzato e attivato in violazione dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4 C.G.S. previgente, con conseguente assorbimento e decadenza di ogni altro motivo ivi articolato e con esso la richiesta di sanzioni dalla PROCURA FEDERALE, in sede di audizione del 22 FEBBRAIO 2020 ai sopra descritti titoli avanzate nei confronti di CARLOMAGNO FRANCESCO e della SOCIETA’ A.S. SCANZANO; Che, avverso la predetta Delibera, la PROCURA FEDERALE in data 15 SETTEMBRE 2020, proponeva reclamo alla CORTE FEDERALE D’APPELLO, la quale, con Decisione n° 30 del 19 OTTOBRE 2020, definitivamente pronunciando sullo stesso, lo accoglieva e, per l’effetto, annullava la decisione impugnata rinviando al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA per l’esame del merito ai sensi dell’art. 106, comma 2, ultimo periodo del C.G.S. Rilevato come, all’audizione del 17 DICEMBRE 2020, nonostante rituale e regolare convocazione alle parti interessate notificata (ad eccezione di quella inviata a TABAKU SAJMIR, non andata a buon fine in quanto risultato, ancora una volta, irreperibile), nessuno sia comparso; Ritenuto come gli eventi, così come contestati, appaiano già per tabulas acclarati, in quanto, dalla documentazione agli atti del procedimento acquisita e in particolare, dal provvedimento di revoca del tesseramento, adottato, ai sensi dell’art. 42, 1 comma, lett. a) delle N.O.I.F.,in data 22 Gennaio 2020 dall’Ufficio Tesseramenti F.I.G.C., a seguito di comunicazione ricevuta da parte della Federazione Albanese a mezzo della quale veniva precisato come, il calciatore Tabaku Sajmir, all’atto del tesseramento con la A.S. SCANZANO, risultasse già tesserato con la Società BESA UNDER 15 ad essa affiliata; Osservato come il calciatore Tabaku Sajmir sottoscriveva la richiesta di tesseramento con la società A.S. Scanzano, autocertificando con dichiarazione del 03/08/2018, sottoscritta anche dagli esercenti la potestà genitoriale, di non essere mai stato tesserato per Federazioni Estere; Valutata, pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, come sussistente la responsabilità circa i fatti contestati a carico di tutti i deferiti, inclusa quella contestata a carico dello stesso Sodalizio tesserante e del suo Presidente, a titolo per vero di sola e mera negligenza, in quanto, l’onere di verifica richiesto alla Società non appariva inesigibile o di impossibile adempimento, posto che la stessa, nella specie considerata, avrebbe potuto chiedere informazioni alle Federazioni nazionali al fine di ottenere una verifica istruttoria sullo status del calciatore (C.F.A. Decisioni nn.68-69/2019-2020 del 04.6.2020); Ritenuto inoltre, come la posizione del deferito Tabaku Sajmir, da questo Organo di Giustizia Sportiva originariamente sospesa per le motivazioni di cui alla Delibera del 12 GIUGNO 2020, debba, in realtà, dirsi riassorbita agli atti del Procedimento in forza della richiamata decisione della CORTE FEDERALE DI APPELLO n° 30 del 19 OTTOBRE 2020, in riferimento alla quale, indipendentemente dall’omessa formulazione di richiesta di sanzioni da parte della PROCURA FEDERALE nell’audizione del 22 FEBBRAIO 2020, questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE sia comunque chiamato a pronunciarsi in ordine alla responsabilità allo stesso ascritta e provata per affermato di non essere stato tesserato per alcuna Federazione estera. Considerato, tuttavia, come questo Collegio - sia in ragione dell’oggettiva complessità dell’iter amministrativo concernente la procedura di tesseramento, nel caso di specie, peraltro, in un primo tempo, autorizzato dall’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C., e poi, revocato a seguito di comunicazione pervenuta da parte della Federazione Albanese, sia sulla scorta di proprio consolidato orientamento - ritenga eccessivamente afflittive le sanzioni dalla PROCURA FEDERALE richieste rispetto ai fatti contestati, ed in ragione di tanto, stimi lecita una loro mitigazione P.Q.M. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, nella Camera di Consiglio del 18 DICEMBRE 2020 così provvede: Irroga a:  TABAKU SAJMIR, squalifica per mesi 1 (uno);  FRANCESCO CARLOMAGNO, inibizione per mesi 1 (uno); SOCIETÀ A.S. SCANZANO, ammenda di Euro 100,00 (cento/00). Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S. vigente, comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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