C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 20/11/2021 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S. MELFI AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 48 DEL 10/11/2021.
RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S. MELFI AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 48 DEL 10/11/2021.
La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Giuseppe Giordano–Presidente f.f.- Antonello Mango e Rocco Mario Ceraldi - Componenti - nella seduta del 19 novembre 2021, ha deliberato quanto segue: Esaminato il reclamo proposto dalla Società A.S. MELFI avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata su C.U. n. 48 del 10 novembre 2021 e riferita all’”obbligo di disputare 2 gare di campionato giocate in casa con i settori adibiti al pubblico ospitante privi di spettatori” atteso che “Propri tifosi, in diversi momenti della gara e precisamente quattro volte, rivolgevano epiteti razziali ad un calciatore della squadra ospite, imitando il verso della scimmia” stante l’applicazione dell’art. 28, comma 4, C.G.S. e relativa sanzione ex art. 8, comma 1, lett. d); Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio depositata integri i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 comma 2 (PREANNUNCIO DI RECLAMO)e comma 3 (RECLAMO) C.G.S., di valida comunicazione alle contro interessate che non hanno fatto, ex art. 36 comma 6 C.G.S.,richiesta di audizione e neppure hanno prodotto memorie e documenti/atti difensivi;
Ascoltata, ai sensi dell’art. 77 comma 4 C.G.S., la A.S. MELFI, nella persona dell’Avv. Michele Claudio Riccio, in sostituzione anche dell’Avv. Vincenzo Casorelli-giusta procura depositata in atti -il quale, attestato preliminarmente l’invio nei termini del reclamo, si riportava alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l’integrale accoglimento; Procedutosi,in ragione dell’assenza giustificata dalla sua residenza in Lombardia e dalla conseguente impossibilità di comparire personalmente alla seduta per la quale era stato convocato, all’audizione telefonica ex art. 50 comma 4 C.G.S.del D.G. assistito, ai sensi dell’art. 75 comma 4 C.G.S., dal Delegato A.I.A., Dott. Francesco Manzi presente in aula; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'Arbitro e degli Assistenti in sede di audizione rese) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Atteso come le motivazioni dalla ricorrente Società a presidio delle proprie attività difensive addotte, possano dirsi aver trovato parziale riscontro nel comparato esame di referto e dichiarazioni dal D.G. nel corso di colloquio telefonico rese; Accertato come gli epiteti razziali, reiterati per un totale di 4 volte e provenienti da una frangia di tifosi allocati nella parte bassa sinistra della tribuna, unico settore aperto agli spettatori e nel quale sono confluiti tutti i supporter che occupano, nelle gare casalinghe, i settori dello stadio riservati ai locali, fossero stati uditi dall’Arbitro, regolarmente refertati e da questi in sede di audizione telefonica puntualmente confermati; Preso, altresì, atto di come il D.G., a seguito di quanto accaduto, non avesse, per sua stessa ammissione, ritenuto, al fine di non esasperare gli animi e inasprire i toni, prudente procedere all’applicazione di quanto disciplinato dall’art. 62, comma 8, N.O.I.F. (interruzione temporanea della gara), utile a consentire alla ricorrente Società di praticare, in linea con quanto dall’art. 62, comma 9, N.O.I.F. previsto, misure atte a porre fine alla condotta in parola; Preso atto, ancora, di come il D.G., sempre in sede di audizione telefonica, abbia specificato come nessuno degli spettatori presenti si fosse dissociato da quanto accaduto e come lo speaker ufficiale non avesse diramato alcun annuncio mirato ad ammonire gli spettatori riguardo il disvalore etico e sociale dell’avvertito comportamento e le sue conseguenze disciplinari; Dato atto della portata, dimensione, provenienza e percettibilità concretamente ed effettivamente offensiva della vietata condotta (cfr. Corte Sportiva d’Appello, Sez. I, decisione del 24 novembre 2017 in C.U. n. 72/CSA); Considerato,nondimeno, come l’esiguo numero dei tifosi protagonisti dei denunciati episodi, non possa rappresentare motivo di esonero di responsabilità della Società, che proprio in ragione di ciò avrebbe più agevolmente potuto e dovuto controllare gli accadimenti e concretamente intervenire, con personale a ciò espressamente preposto (steward), al fine di impedirli, o quantomeno, di contingentarli e limitarli(cfr. Corte Sportiva d’Appello, Sez. III, C.U. n. 71/CSA, 16 novembre 2017); Visto l’art. 6, comma 2, dello Statuto L.N.D., secondo cui “Le società e le associazioni sportive associate alla L.N.D. sono tenute al rispetto di quanto previsto nel presente Statuto, nel Regolamento della L.N.D., nelle Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D., nonché all’osservanza dello Statuto e delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e di ogni altra disposizione regolamentare”; Rilevato che l’art. 7, comma 5, dello Statuto F.I.G.C. prevede che le Società che partecipano a campionati nazionali sono chiamate ad adottare modelli (che devono naturalmente tener conto della dimensione della Società e del livello agonistico in cui si collocano)di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità; Vista la comunicazione del CONI del 24 febbraio 2021 che ha chiarito come gli eventi sportivi, che pur svolti a livello regionale hanno ricadute dirette sugli eventi nazionali”, possano essere considerati come attività di “preminente interesse nazionale” e il conseguente inserimento nel relativo elenco dei Campionati di Eccellenza Maschile, come recepito anche dalla F.I.G.C. giusto C.U. n. 192/A; Acclarato come, prescindendo anche dalla richiamata, mancata, interruzione temporanea della gara da parte del D.G., la ricorrente Società, al momento del fatto, avrebbe comunque avuto onere di agire per far cessare i cori e le altre manifestazioni di discriminazione (cfr. art. 29, comma 1, lett. d), C.G.S.), e avrebbe, altresì, dovuto concretamente cooperare con le Forze dell'Ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle denunciate violazioni (cfr. art. 29, comma 1, lett. c, C.G.S.); Atteso come dall’incrociato esame dei rapporti di gara e delle acquisite deposizioni verbali non sia stato possibile valorizzare elementi atti a documentare e/o testimoniare che altri sostenitori avessero nel corso della gara, con virtuosi,conferenti e riconoscibili atteggiamenti espresso la propria effettiva dissociazione da tali comportamenti, nel rispetto di quanto dall’art. 29, comma 1, lett. e), C.G.S. previsto; Preso atto, tuttavia, di come la Società ricorrente, in recepimento anche delle disposizioni di cui all’apposito Decreto Prefettizio, avesse adottato, prima del fatto, un modello di organizzazione e di gestione (si cfr. il richiamato art. 7, comma 5, dello Statuto F.I.G.C.) volto a prevenire,con impiego di risorse umane e finanziarie adeguate allo scopo (cfr. art. 29, comma 1, lett. a), C.G.S.) una serie di comportamenti e avesse, in ogni caso,concretamente cooperato con le Autorità competenti per la prevenzione e vigilanza di fatti contrari a norme di ordine pubblico e sportive (cfr. art. 29, comma 1, lett. b), C.G.S.); Osservato,quindi, come, nella fattispecie in esame possano dirsi comunque emerse convincenti prove in ordine all’assunzione da parte della ricorrente Società di misure riconducibili alla disciplina dall’art. 29, comma 1, C.G.S.regolata, con conseguente affievolimento di sua responsabilità in relazione alla condotta da propri sostenitori inviolazione dell’art. 28 tenuta e correlata necessitàdi procedere a mitigazione della sanzione dal G.S. irrogata; P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, in parziale accoglimento del ricorso dalla A.S. MELFI proposto e in parziale riforma della decisione dal G.S. assunta e pubblicata sul C.U. n. 48 del 10 novembre 2021, così delibera: Obbliga la Società A.S. MELFI a disputare una sola gara di campionato in casa con i settori adibiti al pubblico ospitante privi di spettatori; Dispone la restituzione della tassa reclamo se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.