C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 22/12/2021 – Delibera – RICORSO DEL SIG. SERGIO MUSSINI (SOCIETÀ A.S. MELFI S.R.L.) AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 55 DEL 24/11/2021.

RICORSO DEL SIG. SERGIO MUSSINI (SOCIETÀ A.S. MELFI S.R.L.) AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 55 DEL 24/11/2021.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Rocco Mario Ceraldi – Vice Presidente – Loredana Satriani e Marco Saraceno - Componenti - nella seduta in camera di consiglio del 21 dicembre 2021, ha deliberato quanto segue: Esaminato il reclamo proposto dal Sig. Sergio Mussini, tesserato con la Società A.S. MELFI S.R.L., avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata su C.U. n. 55 del 24 novembre 2021 con cui veniva disposta l’inibizione del recalmante fino al 29/03/2022, in quanto, lo stesso a fine gara teneva nei confronti del D.G. comportamenti discriminatori. Sanzione così determinata dall’art. 28, comma 3, C.G.S.; Verificato come, tanto il reclamo quanto il preannuncio di reclamo siano stati ritualmente proposti e notificati ai sensi dell’art. 76 C.G.S.; Ascoltato, nella seduta del 11/12/2021, il Ricorrente che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 comma 8 e 77 comma 4 C.G.S., ne aveva fatto richiesta, assistito, ex art. 49 comma 9 C.G.S., dall’Avv. Michele Riccio – nominato in udienza - il quale si riportava al ricorso insistendo nei motivi nello stesso dedotti e chiedendone integrale accoglimento; Rilevato come il Ricorrente dichiarava di non aver mai avuto rapporti colloquiali con la D.G., in quanto, gli stessi, venivano intrattenuti dal Dirigente Accompagnatore in sede di riconoscimento dei calciatori, nonché di non aver mai rivolto frasi discriminatorie all’indirizzo dell’Arbitro; precisando altresì, come lo scambio di opinioni potrebbe essere avvenuto dall’altra parte del terreno di gioco all’uscita dell’Assistente di Parte. Procedutosi,ex art. 50 commi 4 e 8 C.G.S., all’audizione della D.G., assistita, ai sensi dell’art. 75 comma 4 C.G.S., dal Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi, entrambi collegati in videoconferenza in quanto impossibilitati ad essere presenti in aula; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'Arbitro e degli Assistenti in sede di audizione rese) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Rilevato, in diritto, come il primo motivo di ricorso proposto dal Reclamante (la gara dichiarata nulla per errore tecnico del D.G. rende nulli tutti gli atti successivi comprese le squalifiche e le inibizioni in quanto elementi scaturenti da una fonte viziata a monte dal ripetuto errore tecnico) non possa essere accolto, in quanto, l’art. 10, comma 5, lettera c) del C.G.S. individua nella perdita della gara l’unica sanzione da applicarsi nel caso in cui la gara stessa sia dichiarata irregolare, senza, pertanto, espressamente indicare ulteriori conseguenze ovvero nullità concernenti gli atti durante la stessa compiuti; Considerato altresì come, il cd. principio di aderenza, dal Ricorrente richiamato, per cui le decisioni prese in una gara nulla non possono essere produttive di effetti disciplinari, in quanto scaturenti da errore tecnico che rende di per sé invalida ogni altra decisione sul campo, non trovi riscontro né nell’interpretazione letterale della sopra richiamata norma (art. 10, comma 5, lettera c) C.G.S.), né puntuale conferma in alcuna altra norma dell’Ordinamento Federale; né sussiste, sul punto, specifica produzione giurisprudenziale tale da avallare ipotesi di decadenza ovvero di nullità dei provvedimenti sanzionatori comminati a seguito di condotte poste in essere nel corso di una gara dichiarata nulla per errore tecnico; condotte che, pertanto, in assenza di specifica normativa, non possono essere cancellate né tantomeno amnistiate; Accertato, nel merito, come le motivazioni dal Reclamante, a presidio delle proprie attività difensive addotte, non abbiano, invero, trovato riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dalla D.G. in sede di audizione offerte, dal quale è stato, di converso, possibile ottenere puntuale conferma riguardo la responsabilità del sig. Sergio Mussini con riferimento alla condotta allo stesso ascritta; Ritenuto, invero, al di là dell’interpretazione dal Ricorrente a mezzo del proprio ricorso attribuita agli eventi per cui è reclamo, come, in forza della deposizione in corso di audizione resa, l’Arbitro abbia, senza neppure il beneficio del dubbio, pienamente confermato il contenuto del referto e del supplemento di rapporto e dettagliatamente descritto lo svolgimento dei fatti, attestando che: “la frase riportata a referto veniva proferita dal sig. Sergio Mussini mentre stavamo lasciando il terreno di gioco. Sono certa che era lui, in quanto, il sig. Barbetta Gaetano si era allontanato volontariamente in precedenza ed il sig. Mussini, in quel momento, si trovava fra un gruppo di 2 – 3 calciatori del Melfi ed era l’unico che parlava, mentre i calciatori del Venosa si erano già allontanati”; Considerato, nondimeno, come la D.G. abbia ulteriormente precisato che: “subito dopo aver sentito la frase riportata in referto, al 36° del secondo tempo ho provveduto ad ammonire il sig. Sergio Mussini, senza tuttavia aver estratto il cartellino in quanto la partita era finita”; Acclarato, ancora, come l’Arbitro abbia fatto rilevare che, al momento del riconoscimento, all’interno dello spogliatoio del Melfi, fossero presenti sia il Sig. Barbetta Gaetano, come Assistente di Parte, che il Sig. Mussini Sergio, come Allenatore, poi spostato come Dirigente responsabile della squadra; Rilevato, in aggiunta e a conferma di quanto dalla D.G. dichiarato, come dall’esame della distinta della A.S. Melfi risultino i nominativi sia del sig. Barbetta Gaetano (inizialmente indicato come Dirigente addetto all’Arbitro, poi cancellato dal corrispondente riquadro ed inserito in quello di Assistente di Parte) che del sig. Mussini Sergio (con indicazione del numero di documento di riconoscimento), inizialmente indicato come Allenatore poi come Dirigente Accompagnatore e come, a margine del nominativo di quest’ultimo, sia stato annotato il provvedimento di ammonizione comminato dalla D.G. al 36° del secondo tempo; Ritenuto, inoltre, come la nota trasmessa dal Ricorrente e sottoscritta dalla Società Venusia Calcio con cui, il ridetto Sodalizio, dichiara con fermezza di non aver sentito né assistito a nessun tipo di atteggiamento o parole di nessun genere da parte del Mr. Mussini verso l’arbitro, non possa avere alcuna rilevanza, atteso che, la D.G., come già in precedenza esposto, dichiarava che, al momento in cui la frase oggetto di contestazione veniva proferita, i calciatori del Venosa si erano già allontanati; Valutato, pertanto, come l’espressione al Mussini attribuita ed a referto riportata, possa integrare la fattispecie di cui all’art. 28 comma 1 C.G.S. (Comportamenti discriminatori) in quanto costituente condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa per motivi di sesso; Ritenuto, altresì, come la sanzione dal G.S. comminata ai sensi dell’art. 28 comma 3 del C.G.S, non possa fruire di nessuna riduzione, essendo già stata tassativamente determinata nel minimo edittale e senza alcun margine di mitigazione dal Legislatore Sportivo; Stimato, in conclusione, come le ragioni dal Ricorrente in sede di reclamo esposte, non possano, in forza delle sopra rappresentate motivazioni, trovare accoglimento per entrambi i motivi di ricorso: P.Q.M. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così decide:  Rigetta il proposto ricorso e, per l’effetto, conferma integralmente la Decisione dal G.S. adottata e riportata nel C.U. n. 55 del 24/11/2021;  Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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