C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 03/10/2017 – Delibera – RECLAMO n.2 della Società A.S.D. ATLETICO MAIDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.35 del 21.9.2017(squalifica del calciatore ROMAGNUOLO Davide per CINQUE gare).

RECLAMO n.2 della Società A.S.D. ATLETICO MAIDA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.35 del 21.9.2017(squalifica del calciatore ROMAGNUOLO Davide per CINQUE gare).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Romagnuolo Davide che va inquadrato in un atto di protesta di modesta violenza. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico del calciatore ROMAGNUOLO Davide a TRE (3) giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

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