C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 03/10/2017 – Delibera – RECLAMO n.3 del Sig.FIORIELLO GIUSEPPE (tesserato della Società Juvenilia Roseto C.S.) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.35 del 21.9.2017(squalifica fino al 29/10/2017).
RECLAMO n.3 del Sig.FIORIELLO GIUSEPPE (tesserato della Società Juvenilia Roseto C.S.)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.35 del 21.9.2017(squalifica fino al 29/10/2017).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che dal rapporto arbitrale, mentre si evince con chiarezza il comportamento offensivo di Fioriello Giuseppe nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, non è altrettando definito il tentativo di violenza, posto che non sono sufficientemente descritti gli atti idonei mirati ad offendere e non concretatisi per atti indipendenti dalla volontà dell’agente. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica a carico dell’allenatore FIORIELLO Giuseppe fino al 10 OTTOBRE 2017 e dispone restituirsi la tassa.
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