C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 13/09/2017 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.2 a carico di: sigg. PELLICORI Alessandro per aver svolto l’attività di allenatore non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico; FERRARO Angelo, presidente e legale rappresentante della società F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D. per aver consentito al sig. PELLICORI Alessandro, persona non abilitata e priva di qualifica, a svolgere l’attività di allenatore della prima squadra partecipante al campionato Eccellenza Calabria stagione sportiva 2016/2017;la Società F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D. per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente e legale rappresentante FERRARO Angelo.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.2 a carico di:
sigg. PELLICORI Alessandro per aver svolto l’attività di allenatore non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico; FERRARO Angelo, presidente e legale rappresentante della società F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D. per aver consentito al sig. PELLICORI Alessandro, persona non abilitata e priva di qualifica, a svolgere l’attività di allenatore della prima squadra partecipante al campionato Eccellenza Calabria stagione sportiva 2016/2017;la Società F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D. per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente e legale rappresentante FERRARO Angelo.
Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 603/942pf16-17/MB/bg del 19/07/2017 IL DEFERIMENTO Con nota del 19/7/2017, prot. Nr.603/942pf16-17/MB/bg, la Procura Federale ha deferito innanzi al questo Tribunale Federale Territoriale: - il sig. PELLICORI Alessandro per la violazione dell'art.1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all’art.40, lettera C del Regolamento del Settore Tecnico( la responsabilità della prima squadra [campionato dilettanti di Eccellenza] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore di 1° categoria Uefa Pro, di 2° categoria Uefa A, di Base Uefa B o di 3° categoria) per aver svolto l’attività di allenatore non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico;
- il sig. FERRARO Angelo, presidente e legale rappresentante della società F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D. per la violazione dell’art.1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva), in relazione all’art.40, lettera C del Regolamento del Settore Tecnico( la responsabilità della prima squadra [ campionato dilettanti di Eccellenza] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore di 1° categoria Uefa Pro, di 2° categoria Uefa A, di Base Uefa B o di 3° categoria) per aver consentito al sig. PELLICORI Alessandro, persona non abilitata e priva di qualifica, in quanto non iscritta ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico, a svolgere l’attività di allenatore della prima squadra partecipante al campionato Eccellenza Calabria stagione sportiva 2016/2017; -la Società F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D. per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente e legale rappresentante FERRARO Angelo. * Il procedimento si originava da un esposto del 18.11.2016 del sig. Pilato Raffaele, Presidente Regionale AIAC Calabria, il quale denunciava che diversi allenatori della sua Associazione, residenti nella provincia di Cosenza, avevano segnalato che Pellicori Alessandro, pur essendo tesserato con la Società Sportiva ASD Castrovillari Calcio svolgeva di fatto funzioni di allenatore della prima squadra dell’Acri. Le indagini venivano eseguite mediante acquisizione di documentazione e con l'audizione di Pilato Raffaele, di Groccia Cirino (già allenatore della Società Acri) e di Pellicori Alessandro. In particolare: -a) PILATO Raffaele, dichiarava che, successivamente alla segnalazione ricevuta da vari allenatori (di cui però non era in grado di indicare i nominativi), aveva contattato il Pellicori per chiedere spiegazioni. Questi gli aveva riferito che si stava allenando con l'Acri, avendo ricevuto il nulla osta della Società Castrovillari con cui era tesserato, in attesa di ottenere lo svincolo e tesserarsi definitivamente con la nuova Società. Riferiva, anche, di aver avuto un colloquio con il Sig. De Rose Gigi, Presidente Provincia AIAC Cosenza,il quale confermava la versione del Pellicori. -b) CIRINO GROCCIA Pasquale, allenatore dell'Acri, riferiva che Pellicori Alessandro si allenava con la squadra (che seguiva in casa e in trasferta) senza aiutarlo negli allenamenti, essendoci al più stati fra lui e il calciatore scambi di opinioni, provenendo egli da categorie superiori. -c) PELLICORI Alessandro, dichiarava di essersi allenato con la Società Acri dopo aver avuto il nulla osta dalla sua Società d'appartenenza e di essersi limitato ad aiutare e dare suggerimenti all'allenatore Cirino Groccia in forza della sua esperienza. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del giorno 11 settembre 2017 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale : -il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri, in sostituzione del Procuratore Federale Interregionale; -l’avv.Annalisa Roseti nell’interesse di Pellicori Alessandro, presente personalmente; -l’avv.Piero Perri nell’interesse della Società F.C. Calcio Acri S.C.S.D.. Nessuno è comparso nell’interesse di Ferraro Angelo. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento e ha formulato per i deferiti le segueni richieste sanzionatorie: - per PELLICORI Alessandro mesi sei (6) di squalifica; - per FERRARO Angelo mesi quattro (4) di inibizione; - per la Società F.C. CALCIO ACRI S.C.D. € 600,00 (seicento/00) di ammenda. LE RICHIESTE DELLE PARTI L’avv. Annalisa Roseti ha chiesto il rigetto del deferimento per infondatezza essendo al Pellicori contestata la mancata iscrizione nell’albo del Settore Tecnico quale allenatore, mentre invece egli è titolare dell’abilitazione ad allenare come da tesserino che riproduceva in copia. L’avv. Piero Perri, nell’interesse della Società F.C. Calcio Acri S.C.S.D., ha concluso per l’infondatezza del capo di incolpazione e comunque per l’infondatezza dei fatti contestati; in estrema subordine nella denegata ipotesi di condanna, ha chiesto di contenere la sanzione nei minimi. MOTIVI DELLA DECISIONE Così delineato il quadro delle emergenze istruttorie nel presente procedimento, occorre premettere alcuni brevi cenni in punto di prova e del relativo onere a carico delle parti. In via generale, deve dirsi che, contrariamente al sistema penalistico, in cui vige il principio della presunzione di non colpevolezza, in forza del quale l'imputato può essere condannato soltanto in presenza di prove dimostrative della commissione del reato oltre ogni ragionevole dubbio, il giudizio disciplinare sportivo, ai fini della dimostrazione della colpevolezza, soggiace a un sistema probatorio notevolmente ridotto.
Non si tratta, come pure qualcuno ha asserito, di un'inversione dell'onere della prova, ma, piuttosto, di un sistema attenuato dell'onere probatorio, nel senso che a carico della Procura Federale non incombe l’onere di una rigorosa dimostrazione probatoria (necessaria, invece, nel processo penale). Sicché, nel procedimento disciplinare sportivo, ricade sull'incolpato, da una parte, l'onere di confutare l'evidenza del contestato illecito e, dall'altra, l'onere di offrire una ricostruzione dei fatti alternativa ai capi d'accusa, dettagliata, coerente e credibile. In tale prospettiva, la prova di un fatto, specialmente in riferimento a un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale. Il profilato sistema, non si pone in contrasto con quello più rigido e garantista della giustizia ordinaria, trattandosi - quella disciplinare - di una giustizia domestica accettata da tutti i suoi componenti al momento del tesseramento e/o affiliazione e rispondendo a esigenze di celerità, assolutamente indispensabile per assicurare la continuità delle gare e delle competizioni sportive. Tuttavia, le legittime limitazioni del sistema probatorio non possono sconfinare nella sommarietà (e meno che mai nell'arbitrarietà), restando pur sempre quel sistema assoggettato ai principi fondamentali propri dell'ordinamento giuridico generale. In sintesi, ai fini dell'accertamento della violazione disciplinare sportiva e della conseguente affermazione della responsabilità, non necessita la certezza assoluta della commissione dell'illecito (e, tanto meno, il superamento del principio di ogni ragionevole dubbio), essendo sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza, in ordine alla commissione dell’illecito. Ragionevole certezza che deve comunque essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, anche se inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. E a tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale. Tanto premesso, ritiene il Tribunale, - da una parte, che (per come rilevato dalla difesa del Pellicori) il capo di imputazione nei termini in cui è stato formulato (“aver svolto l’attività di allenatore non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico”) non sia aderente alla realtà e quindi non fondato nei suoi elementi materiali, essendo Pellicori Alessandro titolare di attestato di abilitazione di Allenatore di base Diploma UEFA B (come risulta dal tesserino cod. 108804 esibito nel corso nella seduta dell'11.9.2017 e per come verificato mediante consultazioni degli atti ufficiali); - d'altra parte, che l'istruttoria compiuta non ha consentito di acclarare con sufficiente grado di probabilità la responsabilità disciplinare di Pellicori Alessandro, Ferraro Angelo e della Società Calcio Acri in ordine agli addebiti loro contestati. Invero, dalle fonti di prova acquisite emerge solo che Pellicori Alessandro, ottenuto il nulla osta della Società Castrovillari (per la quale era tesserato) aveva preso ad allenarsi con la Società Calcio Acri, in attesa che maturassero i tempi per ottenere il trasferimento quale calciatore a quest'ultima Società. Emerge pure che egli, avendo militato in passato in categorie superiori, era tenuto in grande considerazione sia dai calciatori della Società Acri, sia dall'allenatore della stessa Società con cui spesso v'era uno scambio di vedute e di opinioni circa la conduzione tecnica. Tale situazione, lungi dal destare sospetti o, peggio ancora, certezze circa la ipotizzata dissimulata funzione di allenatore di fatto, appare perfettamente compatibile con il ruolo effettivamente svolto all'interno della Società Acri (id est, per usare le espressioni dello stesso Pellicori in sede di audizione,: capogruppo di una squadra di giovani che in lui vedevano un leader avendo militato in categorie superiori e aiuto per l'allenatore che si fidava della sua esperienza). Tanto vale a integrare una ricostruzione dei fatti alternativa ai capi d'accusa, del tutto coerente e credibile. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che all'interno di ogni sodalizio sportivo gli atleti di maggiore spessore e più forte carisma godano della stima dei compagni e abbiano un'interazione privilegiata con la conduzione tecnica della squadra. Senza che per ciò possa nemmeno ipotizzarsi che svolgano funzioni di allenatore di fatto in luogo dell'allenatore incaricato. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, gli incolpati devono essere prosciolti da ogni accusa. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie PELLICORI Alessandro, FERRARO Angelo e la Società F.C.CALCIO ACRI S.C.S.D. dagli addebiti a loro carico.
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