C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 10/10/2017 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.3 a carico di: PROSSOMARITI Andrea, all’epoca dei fatti Presidente e Dirigente accompagnatore della società ASD Pol Laureanese; LAMARI Angelo, all’epoca dei fatti Consigliere e Presidente di fatto della società ASD Pol Laureanese; PERRI Antonio, all’epoca dei fatti Presidente della società FCD Scommettendo.it Fronti; PAGNOTTA Giuseppe, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della società FCD Scommettendo.it Fronti ; CUTRI’ Giovanni Enzo, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società FCD Scommettendo.it Fronti; CULLICE Gianluca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società FCD Scommettendo.it Fronti; PIRO Francesco, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Aprigliano Calcio; BARBERIO Francesco, all’epoca dei fatti Cassiere della società ASD Aprigliano Calcio; la società ASD POL LAUREANESE (matr. 79955); la società FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI (matr. 912780); la società ASD APRIGLIANO CALCIO (matr. 68475). Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 417/466pf16-17/GM/GP/ma del 13/07/2017.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.3 a carico di:

PROSSOMARITI Andrea, all’epoca dei fatti Presidente e Dirigente accompagnatore della società ASD Pol Laureanese; LAMARI Angelo, all’epoca dei fatti Consigliere e Presidente di fatto della società ASD Pol Laureanese; PERRI Antonio, all’epoca dei fatti Presidente della società FCD Scommettendo.it Fronti; PAGNOTTA Giuseppe, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della società FCD Scommettendo.it Fronti ; CUTRI’ Giovanni Enzo, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società FCD Scommettendo.it Fronti; CULLICE Gianluca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società FCD Scommettendo.it Fronti; PIRO Francesco, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Aprigliano Calcio; BARBERIO Francesco, all’epoca dei fatti Cassiere della società ASD Aprigliano Calcio; la società ASD POL LAUREANESE (matr. 79955); la società FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI (matr. 912780); la società ASD APRIGLIANO CALCIO (matr. 68475).

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 417/466pf16-17/GM/GP/ma del 13/07/2017.

IL DEFERIMENTO Con provvedimento prot. 417/466pf16-17/GM/GP/ma del 13.7.2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: 1) PROSSOMARITI Andrea, all’epoca dei fatti Presidente e Dirigente accompagnatore della società ASD POL. LAUREANESE; 2) LAMARI Angelo, all’epoca dei fatti Consigliere e Presidente di fatto della società ASD POL. LAUREANESE; 3) PERRI Antonio, all’epoca dei fatti Presidente della società FCD SCOMMETTENDO.IT Fronti, 4) PAGNOTTA Giuseppe, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della società FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI; 5) CUTRI’ Giovanni Enzo, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società FCD SCOMMETTENDO.IT Fronti; 6) CULLICE Gianluca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società FCD SCOMMETTENDO.IT Fronti; 7) PIRO Francesco, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD APRIGLIANO CALCIO; 8) BARBERIO Francesco, all’epoca dei fatti Cassiere della società ASD APRIGLIANO CALCIO; 9) la società ASD POL LAUREANESE (matr. 79955); 10) la società FCD SCOMMETTENDO.IT Fronti (matr. 912780); 11) la società ASD APRIGLIANO CALCIO (matr. 68475) per rispondere: Gara: POL. LAUREANESE-FRONTI dell’8.3.2015 - s.s. 2014-15 Campionato di Prima Categoria Calabria – con il punteggio 0 – 3 (Giudice Sportivo C.R. Calabria C.U. n. 126 del 12/03/2015). -Prossomariti Andrea, all’epoca dei fatti Presidente e Dirigente accompagnatore della società ASD POL LAUREANESE; Lamari Angelo all’epoca dei fatti Consigliere e Presidente di fatto della società ASD POL LAUREANESE; Perri Antonio, all’epoca dei fatti Presidente della società FCD SCOMMETTENDO.IT Fronti, Pagnotta Giuseppe, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della società FCD SCOMMETTENDO.IT Fronti; Cutrì Giovanni Enzo, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società FCD SCOMMETTENDO.IT Fronti; Cullice Gianluca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società FCD SCOMMETTENDO.IT Fronti; per la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, del C.G.S., per avere tutti, in concorso tra loro a vario titolo e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara, Laureanese-Fronti dell’8.3.2015, in modo tale che la stessa determinasse un risultato a favore della Laureanese, allo scopo di assicurare alla stessa un vantaggio in classifica; con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito, concretizzatosi con l’abbandono del terreno di gioco, al primo minuto del secondo tempo, da parte della società FCD SCOMMETTENDO.IT Fronti, che in tal modo produceva la vittoria della Laureanese con il risultato di 3-0, così come deliberato dal Giudice Sportivo con C.U. n° 126 del 12/03/2015; -ASD POL LAUREANESE (matr. 79955) a titolo di responsabilità diretta e oggettiva: ai sensi degli artt. 7, comma 2, e 4, comma 1 e 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Prossomariti Andrea, all’epoca dei fatti Presidente e Dirigente accompagnatore e Lamari Angelo all’epoca dei fatti Consigliere e Presidente di fatto, in occasione della gara, Pol. Laureanese-Fronti dell’8.3.2015; con le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa e del vantaggio in classifica conseguito; -FCD SCOMMETTENDO.IT Fronti (matr. 912780) a titolo di responsabilità diretta e oggettiva: ai sensi degli artt. 7, comma 2, e 4, comma 1 e 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati, Perri Antonio, all’epoca dei fatti Presidente, Pagnotta Giuseppe, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore, Cutrì Giovanni Enzo, all’epoca dei fatti allenatore, Cullice Gianluca all’epoca dei fatti calciatore, in occasione della gara Pol. Laureanese-Fronti dell’8.3.2015; con le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento della gara e del risultato della stessa. Gara: LAUREANESE-APRIGLIANO CALCIO del 22.3.2015 – s.s. 2014-15 Campionato di Prima Categoria Calabria - risultato finale 6-0. -Prossomariti Andrea, all’epoca dei fatti Presidente e Dirigente accompagnatore della società ASD POL LAUREANESE; Lamari Angelo all’epoca dei fatti Consigliere e Presidente di fatto della società ASD POL LAUREANESE; Piro Francesco, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD APRIGLIANO CALCIO, Barberio Francesco, all’epoca dei fatti Cassiere della società ASD APRIGLIANO CALCIO; per la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, del C.G.S., per avere tutti, in concorso tra loro a vario titolo e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara, Laureanese-Aprigliano Calcio del 22.3.2015, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, in modo che la stessa terminasse con il risultato in favore della Laureanese, allo scopo di assicurare alla stessa un vantaggio in classifica; con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito. -ASD POL LAUREANESE (matr. 79955) a titolo di responsabilità diretta e oggettiva: ai sensi degli artt. 7, comma 2, e 4, comma 1 e 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Prossomariti Andrea, all’epoca dei fatti Presidente e Dirigente accompagnatore e Lamari Angelo all’epoca dei fatti Consigliere e Presidente di fatto, in occasione della gara, Laureanese-Aprigliano Calcio del 22.3.2015; con le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa e del vantaggio in classifica conseguito; -ASD APRIGLIANO CALCIO (matr. 68475) a titolo di responsabilità diretta e oggettiva: ai sensi degli artt. 7, comma 2, e 4, comma 1 e 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati, Piro Francesco, all’epoca dei fatti Presidente e Barberio Francesco, all’epoca dei fatti Cassiere, in occasione della gara Laureanese-Aprigliano Calcio del 22.3.2015; con le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento della gara e del risultato della stessa. IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 25.09.2017 compariva il rappresentante della Procura Federale, avv. Nicola Monaco. Alla citata riunione comparivano, anche: l'Avvocato Valerio Francesco De Grazia per la società FCD Scommettendo.it Fronti nonché per Perri Antonio, Pagnotta Giuseppe, Cutrì Giovanni e Cullice Gianluca. Era presente inoltre l’Avvocato Angelo De Paoli per la società ASD Aprigliano nonché per il Presidente Piro Francesco, presente personalmente, e per Barberio Francesco, anch’egli presente personalmente. Era altresì presente l’Avvocato Sergio Zumbo per la società ASD Polisportiva Laureanese. Non sono comparsi i signori Lamari Angelo e Prossomariti Andrea. Nei termini consentiti dalla normativa federale facevano pervenire memorie il signor Piro Francesco, in proprio ed in qualità di rappresentante dell’ASD Aprigliano Calcio ed il signor Barberio Francesco, nonché la Società Sportiva Scommettendo.it Fronti, in persona del legale rappresentante ed attuale Presidente Perri Antonio, lo stesso Perri Antonio, Pagnotta Giuseppe, Cutrì Giovanni Enzo e Cullice Gianluca. LE ORDINANZE Il Tribunale ha, anzitutto, esaminato le istanze istruttorie proposte dai deferiti nelle memorie difensive e nel corso della riunione, sulle quali ha provveduto con le ordinanze n. 1 e 2, di seguito integralmente riprodotte: Ordinanza n. 1 Il Tribunale Federale Territoriale, sentito il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco osserva: L’Avv. Valerio Francesco De Grazia, con istanza prodotta in uno alla memoria difensiva, ha chiesto per la Società Sportiva Scommettendo.it Fronti, nonché per Perri Antonio, Pagnotta Giuseppe, Cutrì Giovanni Enzo e Cullice Gianluca, di ammettersi l'escussione testimoniale del Sig. Gabriele Cortale, arbitro della Sezione di AIA di Locri, che ha diretto la gara Laureanese- Fronti dell’8.03.2015 e del dott. Saverio Mirarchi Presidente del Comitato Regionale della F.I.G.C.. -la richiesta di escussione del signor Cortale Gabriele arbitro della gara non può essere accolta, considerato che lo stesso è già stato ascoltato dalla Procura Federe il giorno 17.3.2017 sui capitoli di prova evidenziati. -la richiesta di escussione del dott. Saverio Mirarchi non può essere accolta in quanto dei fatti oggetto dei capitoli di prova vi è evidenza negli atti istruttori della Procura Federale. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale rigetta le istanze. Ordinanza n. 2 L’Avv. Sergio Zumbo, con istanza prodotta in uno alla memoria difensiva, ha chiesto per la Società A.S.D. Polisportiva Laureanese di ammettersi l'escussione testimoniale del Sig. Gregory Rino Matarozzo, Segretario della Società Laureanese all’epoca dei fatti. -La richiesta di escussione del signor Matarozzo non viene accolta, considerato che dalla sua mail del 24.11.2014 al Segretario del Comitato Regionale Calabria ha preso le mosse il procedimento 412 pf14-15 i cui atti sono stati acquisiti all’odierno procedimento. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale rigetta l’istanza. Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco, contrastando ogni avversa eccezione e difesa e insistendo per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, formulava le seguenti richieste sanzionatorie: -1)Gara: POL. LAUREANESE – FRONTI dell’8.3.2015 – Stagione Sportiva 2014 – 2015 Campionato di Prima Categoria Calabria – Inflitta alla società Scommettendo.It Fronti la perdita della gara con il punteggio 0 – 3 (Giudice Sportivo Comitato Regionale Calabria C.U. n° 126 del 12.3.2015). 2)Gara: POL. LAUREANESE – APRIGLIANO CALCIO del 22.3.2015 – Stagione Sportiva 2014 – 2015 Campionato di Prima Categoria Calabria – Risultato finale 6 – 0. -PROSSOMARITI Andrea, all’epoca dei fatti Presidente e Dirigente accompagnatore della società ASD POL LAUREANESE, per la violazione dell’art. 7, comma 1, 2, 5 del C.G.S., con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S della effettiva alterazione delle gare, del risultato delle stesse e del vantaggio in classifica conseguito: inibizione di anni 5 più preclusione e ammenda di € 50.000,00. Così determinata: inibizione di 5 anni più preclusione e ammenda di € 30.000,00 per l’illecito sportivo sub 1) € 10.000,00, per l’aggravante sub 1) più € 10.000,00, per l’illecito sportivo aggravato sub 2); -LAMARI Angelo, all’epoca dei fatti Consigliere e Presidente di fatto della società ASD POL LAUREANESE per la violazione dell’art. 7, comma 1, 2, 5 del C.G.S., con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S della effettiva alterazione delle gare, del risultato delle stesse e del vantaggio in classifica conseguito, inibizione di anni 5 più preclusione e ammenda di € 50.000,00. Così determinata: inibizione di 5 anni più preclusione e ammenda di € 30.000,00 per l’illecito sportivo sub 1) € 10.000,00 per l’aggravante sub 1) più € 10.000,00 per l’illecito sportivo aggravato sub 2); -Società ASD POL LAUREANESE ai sensi degli artt. 7, comma 2 e art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S. con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., dell’alterazione dello svolgimento della gara, dell’alterazione del risultato e dell’effettivo vantaggio in classifica conseguito, esclusione dal campionato di competenza stagione 2017/2018, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore per l’illecito sportivo più 10 punti di penalizzazione nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2017/2018 ammenda di € 10.000,00 (matr. 79955); -Gara POL. LAUREANESE – FRONTI dell’8.3.2015 – Stagione Sportiva 2014 – 2015 Campionato di Prima Categoria Calabria – Inflitta alla società Scommettendo.It Fronti la perdita della gara con il punteggio 0 – 3 (Giudice Sportivo Comitato Regionale Calabria C.U. n° 126 del 12.3.2015); -PERRI Antonio, all’epoca dei fatti Presidente della società FCD SCOMMETTENDO.IT Fronti, per la violazione dell’art. 7, comma 1, 2, 5 del C.G.S., con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S della effettiva alterazione della gara, del risultato della stessa e del vantaggio in classifica conseguito, inibizione di anni 5 più preclusione e ammenda di € 30.000,00 per l’illecito sportivo; -PAGNOTTA Giuseppe, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della società FCD SCOMMETTENDO.IT; per la violazione dell’art. 7, comma 1, 2, 5 del C.G.S., con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S. della effettiva alterazione della gara, del risultato della stessa e del vantaggio in classifica conseguito, inibizione di anni 4 e ammenda di € 20.000,00 per l’illecito sportivo; -CUTRÌ Giovanni Enzo, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società FCD SCOMMETTENDO.IT Fronti per la violazione dell’art. 7, comma 1, 2, 5 del C.G.S., con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S. della effettiva alterazione della gara, del risultato della stessa e del vantaggio in classifica conseguito, squalifica di anni 3 e ammenda di € 10.000,00 per l’illecito sportivo; -CULLICE Gianluca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società FCD SCOMMETTENDO.IT Fronti per la violazione dell’art. 7, comma 1, 2, 5 del C.G.S., con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S. della effettiva alterazione della gara, del risultato della stessa e del vantaggio in classifica conseguito, , squalifica di anni 3 e ammenda di € 10.000,00 per l’illecito sportivo; -Società FCD SCOMMETTENDO.IT Fronti ai sensi degli artt. 7, comma 2 e art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S. con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., dell’alterazione dello svolgimento della gara, dell’alterazione del risultato e dell’effettivo vantaggio in classifica conseguito, esclusione dal campionato di competenza stagione 2017/2018, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore per l’illecito sportivo più 6 punti di penalizzazione nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2017/2018, ammenda di € 10.000,00 (matr. 912780); -Gara POL. LAUREANESE – APRIGLIANO CALCIO del 22.3.2015 – Stagione Sportiva 2014 – 2015 Campionato di Prima Categoria Calabria – Risultato finale 6 – 0. -PIRO Francesco, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD APRIGLIANO CALCIO per la violazione dell’art. 7, comma 1, 2, 5 del C.G.S., con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S della effettiva alterazione della gara, del risultato della stessa e del vantaggio in classifica conseguito, inibizione di anni 5 più preclusione e ammenda di € 30.000,00, per l’illecito sportivo; -BARBERIO Francesco, all’epoca dei fatti Cassiere della società ASD APRIGLIANO CALCIO per la violazione dell’art. 7, comma 1, 2, 5 del C.G.S., con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S della effettiva alterazione della gara, del risultato della stessa e del vantaggio in classifica conseguito, inibizione di anni 4 e ammenda di € 20.000,00 per l’illecito sportivo; -Società ASD APRIGLIANO CALCIO ai sensi degli artt. 7, comma 2 e art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S. con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., dell’alterazione dello svolgimento della gara, dell’alterazione del risultato e dell’effettivo vantaggio in classifica conseguito, esclusione dal campionato di competenza stagione 2017/2018, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore per l’illecito sportivo più 3 punti di penalizzazione nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2017/2018, ammenda di € 5.000,00. MOTIVI DELLA DECISIONE L’odierno procedimento prende le mosse da un’indagine della Procura di Reggio Calabria, da cui emerge il coinvolgimento della società A.S.D. Pol. Laureanese in relazione ad alcuni episodi verificatisi in occasione di talune gare del campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2014/2015 in particolare ipotesi di illecito a fini di classifica posto in essere in occasione delle gare Pol. Laureanese-Fronti dell’8.3.2015 e Laureanese-Aprigliano Calcio del 22.3.2015, da parte della Pol. Laureanese, in lotta per la promozione nella categoria superiore al fine di alterarne il risultato in proprio favore poi come di fatto verificatosi. L’indagine si palesa particolarmente complessa e delicata attenendo ad un quadro particolarmente grave in termine di contestazioni. In questa sede viene preso in considerazione solo l’ambito relativo alle attività della società Laureanese. Volendo riportare in via sommaria le motivazioni della Procura Federale che hanno generato l’odierno procedimento, può affermarsi, rimandando all’atto di deferimento per l’integrale lettura, quanto segue. Argomenta la Procura Federale che l’attività di indagine ha consentito di acquisire agli atti una serie di elementi probatori, desumibili dagli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, ed in particolare dall’ordinanza di applicazione di misure cautelari di cui al Proc. n. 3318/2014 R.G.N.R.-D.D.A., nonché dal contestuale decreto di sequestro preventivo n. 100/2016 R.O.C.C.D.D.A. della società Polisportiva Laureanese calcio. La misura della custodia cautelare in carcere è stata emessa, per ciò che occupa in questa sede , nei confronti di Angelo Lamari, dirigente della Laureanese, e di Andrea Prossomariti, presidente della Laureanese per il reato di associazione mafiosa; oggetto del reato associativo è anche la gestione della squadra di calcio della Laureanese con interventi “sulle dirigenze delle squadre rivali per truccare gli esiti delle competizioni calcistiche”, squadra di cui, in base alla contestazione, Lamari è il vero proprietario mentre Prossomariti è il presidente solo formale. ESAME DELLE SINGOLE GARE 1)Gara: POL. LAUREANESE-FRONTI dell’8.3.2015 - s.s. 2014-15 Campionato di Prima Categoria Calabria – punteggio 0 – 3 (Giudice Sportivo C.R. Calabria C.U. n. 126 del 12-03-2015). La gara Laureanese-Fronti dell’8.3.2015 si contraddistingue per la circostanza che la società del Fronti non ha disputato il secondo tempo, nonostante il risultato del primo tempo fosse di parità (1-1), e la vittoria è stata assegnata dal giudice sportivo territoriale (Comunicato Ufficiale n. 126 del 12.3.2015) a tavolino alla Laureanese, con l’inflizione di un punto di penalizzazione al Fronti. Con Ordinanza, il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, disponeva il sequestro preventivo della società Polisportiva Laureanese ed applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del Sig. Lamari Angelo, anche in considerazione del reato di frode in competizioni sportive, perché, “quale Dirigente della società calcistica denominata Polisportiva Laureanese, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compiva atti fraudolenti, consistiti nell'accordarsi con la dirigenza della società calcistica Fronti così che l'incontro, il cui primo tempo si era concluso 1-1, si concludeva con la vittoria a tavolino della squadra della Laureana per il rifiuto dei calciatori antagonisti di disputare il secondo tempo della partita; atti dunque finalizzati ad influire sull'andamento della partita che alteravano l'andamento e la regolarità dell'incontro tra la squadra del Fronti e quella della Polisportiva Laureanese. In relazione alla gara Laureanese-Fronti dell’8.3.2015, ulteriori elementi di prova dimostrativi della sussistenza dell’illecito sportivo sarebbero le dichiarazioni di Antonio Perri, Giuseppe Pagnotta e Giovanni Cutrì (dirigenti i primi due e allenatore il terzo del Fronti) rese in data 1.4.2016; costoro, “motivavano l’abbandono del campo da parte dei giocatori del Fronti quale reazione ai comportamenti non imparziali dell’arbitro, dal quale non si sarebbero sentiti di fatto tutelati”; il Pagnotta Giuseppe nel corso delle predette dichiarazioni, pur non collocando il fatto quale diretta richiesta da parte della squadra di casa di vincere la partita, esprimeva pesante disappunto sul modo in cui i giocatori della POL. Laureanese avevano disputato l’incontro. Il Vice Presidente del Fronti attribuiva ai calciatori della squadra di Laureana la colpa del mancato rientro in campo dei propri giocatori, che non avevano ricevuto tutela in campo dall’arbitro che presiedeva l’incontro. Dalle dichiarazioni rese dal Pagnotta, si evincerebbe che i comportamenti dei calciatori avversari avevano rasentato l’antisportività e avevano costituito attentato all’incolumità dei calciatori del Fronti, tanto da far comprendere che ai danni della società ospite vi era stato un atteggiamento intimidatorio da indurre i giocatori ad abbandonare la disputa, consegnando la vittoria a tavolino agli avversari. La condotta della società Fronti è definita del tutto stridente con le esigenze ed ambizioni di classifica che la stessa nutriva in quel momento del campionato, atteso che la società Fronti a causa di tale sconfitta a tavolino e del conseguente punto di penalizzazione, è stata esclusa dalla disputa dei playoff; inoltre a fronte di tale contegno da parte dei calciatori della Laureanese tanto da determinare la grave scelta di abbandonare la disputa della gara, la società FCD SCOMMETTENDO.IT Fronti, non ha presentato alcuna denuncia alla Procura Federale né alcuna formale comunicazione agli Organi Federali competenti. Pertanto, nel caso di specie, la Procura ritiene evidente che i soggetti sopraindicati hanno posto in essere, in concorso tra loro, atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara in questione. Consegue per la Procura Federale la responsabilità diretta e oggettiva della ASD POL LAUREANESE per le condotte ascrivibili al proprio tesserato con poteri di rappresentanza, Prossomariti Andrea, Presidente e Dirigente accompagnatore della società ASD POL LAUREANESE nonché per le condotte poste in essere da Lamari Angelo, all’epoca dei fatti Consigliere e Presidente di fatto della società ASD POL LAUREANESE e inoltre la responsabilità diretta e oggettiva FCD SCOMMETTENDO.IT Fronti per le condotte poste in essere dai propri tesserati, Perri Antonio, all’epoca dei fatti Presidente, Pagnotta Giuseppe, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore, Cutrì Giovanni Enzo, all’epoca dei fatti allenatore, Cullice Gianluca all’epoca dei fatti calciatore. 2)Gara: LAUREANESE-APRIGLIANO CALCIO del 22.3.2015 – s.s. 2014-15 Campionato di Prima Categoria Calabria - risultato finale 6-0. Assume la Procura Federale che tale gara si contraddistingue per la circostanza che la squadra dell’Aprigliano, che nel girone di andata aveva pareggiato con la Laureanese con il risultato di 1-1, in seguito ad un pranzo concordato tra le due dirigenze dopo l’aggressione subita dal dirigente della Laureanese, Lamari Angelo, viene sconfitta per 6-0 nel girone di ritorno. Il Tribunale di Reggio Calabria, nel disporre le misure di cui sopra affermava che i citati Dirigenti della società calcistica denominata Polisportiva Laureanese, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, unitamente a Piro Francesco e Barberio Francesco, rispettivamente Presidente e Dirigente dell’Aprigliano, in concorso tra loro, compivano atti fraudolenti, consistiti nell'accordarsi tra le dirigenze, così che l'incontro si concludeva con il risultato di 6 a 0; atti dunque finalizzati ad influire sull'andamento della partita che alteravano l'andamento e la regolarità dell'incontro tra la squadra dell'Aprigliano e della Polisportiva Laureanese; fatti aggravati in quanto consumati, al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa "Lamari" di Laureana di Borrello ed avvalendosi delle modalità mafiose attraverso le quali la stessa operava. In seguito ad un esposto della società Laureanese, nel quale si segnalava che al termine della gara del girone di andata, Aprigliano-Laureanese disputata il 23/11/14, era stato aggredito Angelo Lamari, dirigente della Laureanese. Nel conseguenziale procedimento disciplinare sportivo è emerso che il calciatore dell’Aprigliano Orlando De Rose aveva dato vita, a fine gara, ad una colluttazione con un calciatore della Laureanese e ciò aveva fomentato una invasione di campo da parte di alcuni sostenitori dell’Aprigliano, non identificati, che avevano colpito alle spalle Angelo Lamari, dirigente della Laureanese, impropriamente indicato in distinta quale medico sociale; il suddetto procedimento si concludeva con l’applicazione, ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, della sanzione richiesta da Orlando De Rose e dalla società Aprigliano. Prossomariti Andrea, presidente della Laureanese, in occasione dell’audizione del 9.2.2015, oltre a confermare che Angelo Lamari era stato colpito dai tifosi dell’Aprigliano, ha dichiarato che “sono stato più volte contattato dal Presidente dell’Aprigliano che voleva scusarsi dell’accaduto e venire di persona a Laureana per portare le scuse dell’intera città di Aprigliano. Ho accettato di incontrarlo e li abbiamo ospitati a pranzo in un ristorante di Laureana. Sono venuti a Laureana il Presidente, il vice presidente e due dirigenti, si sono dissociati dal comportamento avuto dal loro calciatore De Rose e ci hanno anche comunicato che avrebbero preso provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Noi abbiamo accettato le loro scuse e dell’intera città di Aprigliano”. Francesco Barberio, dirigente dell’Aprigliano, in occasione dell’audizione del 16.2.2015, ha confermato la circostanza che erano stati ospiti dei dirigenti della Laureanese per confrontarsi e chiarire quanto era accaduto al Sig. Lamari, mentre Francesco Piro, presidente dell’Aprigliano, nel corso della sua audizione del 16.2.2015, ha affermato che aveva chiesto di essere ricevuto a Laureana per scusarsi di quanto accaduto e per evitare che ci fosse un seguito e iniziare un rapporto civile e duraturo fra le due società; La Procura della Repubblica e quella Federale valutano i fatti accaduti nel senso che il pranzo era stato “risolutore”, ovvero era servito a quest’ultimi per chiedere scusa dell’accaduto al Lamari e “offrire” la vittoria alla Laureanese – che poi in effetti vinse con il punteggio di 6-0 - come riparazione e ciò per il timore che i dirigenti di Aprigliano nutrivano dopo aver scoperto chi fosse il soggetto che era stato aggredito nella partita di andata. Le dichiarazioni rese alla A.G.O. da Francesco Piro e da Francesco Barberio, in cui di fatto, sono stati reticenti nonché quanto captato al Barberio a bordo della propria autovettura dopo l’escussione che ne era stata disposta, confermerebbero indirettamente l’esistenza di una combine organizzata, che indusse la loro squadra ad un atteggiamento morbido. Appare pertanto evidente che il predetto incontro di riconciliazione, avvenuto in quel di Laureana di Borrello, sia stato fondamentale ai fini dell’alterazione della gara in questione, tant’è che l’esito che ne scaturiva si concretizzava nel successivo clamoroso risultato della vittoria per 6-0 della Laureanese sull’Aprigliano. Per la Procura Federale, alla luce delle descritte risultanze istruttorie, non residua alcun margine di dubbio, né sulla dinamica degli eventi verificatisi, né sulla responsabilità dei tesserati delle due società a vario titolo coinvolte. Il timore manifestato dalla società Aprigliano era tale da determinare l’accettazione della sconfitta a vantaggio della Laureanese, risultando altrimenti incomprensibile l’atteggiamento remissivo mostrato dall’Aprigliano in occasione della gara in questione disputata contro la Laureanese. Parimenti evidente la responsabilità del Sig. Perri Antonio, Presidente del Fronti, il quale benché assente il giorno della gara disputata contro la Laureanese in data 08/03/2015, veniva telefonicamente messo al corrente della volontà di abbandonare il terreno di giuoco senza che dissentisse dalla condotta assunta dai suoi tesserati, condividendo e facendo propria, pertanto, la decisione di abbandonare la disputa della gara durante l’intervallo, risulterebbero evidenti anche le singole responsabilità degli altri tesserati della predetta società, ovvero del dirigente Pagnotta Giuseppe, il quale ravvisando le minacce ricevute dai calciatori della sua squadra si recava dal direttore di gara per comunicare l’abbandono della gara, dell’allenatore Cutrì Giovanni e del calciatore Cullice. Consegue per la Procura Federale la responsabilità diretta e oggettiva della ASD POL LAUREANESE per le condotte ascrivibili al proprio tesserato con poteri di rappresentanza, Prossomariti Andrea, Presidente e Dirigente accompagnatore della società ASD POL LAUREANESE, nonché per le condotte poste in essere da Lamari Angelo, all’epoca dei fatti Consigliere e Presidente di fatto della società ASD POL LAUREANESE, in occasione della citata gara Laureanese-Aprigliano Calcio del 22.3.2015. Consegue, poi, la responsabilità diretta e oggettiva ASD APRIGLIANO CALCIO (matr. 68475) per le condotte poste in essere dai propri tesserati, Piro Francesco, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD APRIGLIANO CALCIO, e Barberio Francesco, all’epoca dei fatti Cassiere della società ASD APRIGLIANO CALCIO. LE POSIZIONI DEI DEFERITI I difensori dei deferiti hanno chiesto il proscioglimento dei propri assistiti muovendo dall’assunto secondo cui il deferimento appare carente non solo di prove ma addirittura di indizi che possano permettere di raggiungere un convincimento sull’effettiva esistenza di un illecito, in particolare per una palese lacunosità nella ricostruzione delle modalità e nell’indicazione dei soggetti partecipanti alla combine. In via preliminare va affermato che il Tribunale è chiamato a giudicare dei comportamenti oggetto del deferimento esclusivamente sulla base delle prove che sono state prodotte dalla Procura federale e dalle parti nel presente procedimento. Di conseguenza, le valutazioni del Tribunale sono formulate allo stato degli atti, in presenza di un procedimento penale non ancora definito e tuttora in itinere, sicché non è escluso che le risultanze attuali possano essere superate da acquisizioni future. Passando, dunque, ad esaminare il merito della vicenda, questo Tribunale riscontra che, dagli atti versati in giudizio e dalle prove fornite e dai riscontri effettuati il deferimento sia parzialmente infondato. Il Collegio ha esaminato e utilizzato il quadro indiziario sopra tracciato per verificare la fondatezza delle contestazioni mosse ai deferiti. L’obiettivo prefissato era di appurare non solo che la Laureanese per mano del Lamari e del Prossomariti ponesse in atto comportamenti volti a condizionare le squadre che affrontava, ma che, nelle due fattispecie all’esame, siano venuti materialmente ad esistenza gli elementi integrativi dell’illecito per come disciplinato dal Codice di Giustizia Sportiva. È necessario quindi ricercare nel modus operandi dei dirigenti della Laureanese di cui non può negarsi la contrarietà ai valori etico-morali dello sport, la ricorrenza di atti idonei a qualificare l’apporto degli ulteriori deferiti in termini di contributo partecipativo morale e/o materiale al compimento di specifici illeciti volti a condizionare i risultati delle due gare sopra citate. I due deferiti Lamari e Prossomariti hanno avuto un pressante interesse per la squadra della Laureanese e questa attenzione si è manifestata con comportamenti e atteggiamenti tendenti a condizionare la volontà degli avversari. Rimane comunque da provare se per i due casi in esame tali comportamenti abbiano dato scaturigine ad un pactum sceleris con i dirigenti e/o calciatori delle squadre avversarie o siano rimasti nella sfera soggettiva dei due finendo “solo” per esercitare una coartazione psicologica che gli antagonisti hanno subito, condizionandone le prestazioni agonistiche e permettendo comunque loro di raggiungere il fine perseguito. Il Collegio ritiene che il quadro probatorio presente non sia sufficiente a raggiungere la ragionevole certezza che nelle due fattispecie al vaglio si sia integrato un incontro di volontà finalizzato all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato di gara L’assenza di indizi gravi, precisi e concordanti non ha permesso di acquisire un grado di prova superiore alla mera probabilità che può fondare un giudizio di colpevolezza. Esaminiamo le singole gare: Nessun elemento rileva agli atti per provare che l’abbandono del campo da parte dello Scommettendo.it Fronti sia stato dettato da un accordo che sarebbe intervenuto tra le due società e/o squadre nell’intervallo della gara Pol. Laureanese - Fronti dell’8.3.2015. Gara: POL. LAUREANESE-FRONTI dell’8.3.2015 - s.s. 2014-15 Campionato di 1^ Categoria Calabria – punteggio 0 – 3 (Giudice Sportivo C.R. Calabria C.U. n. 126 del 12-03-2015) Ed appare pertinente a tal proposito l’obiezione del Legale dello Scommettendo.it Fronti che in sede dibattimentale ha rappresentato che qualora la squadra avesse voluto alterare il risultato della gara a beneficio della Laureanese avrebbe molto più semplicemente potuto soccombere “dignitosamente” sul campo evitando innanzitutto la penalizzazione di un punto in classifica ma soprattutto l’enorme clamore, mediatico e non, suscitato dall’eclatante gesto di abbandono della gara. Le considerazioni sopra riportate inducono a ritenere che non si è raggiunta la prova della commissione nella fattispecie in esame di un illecito sportivo; la società Scommettendo.it Fronti ed i suoi tesserati deferiti pertanto vanno prosciolti da ogni addebito. Seppur maggiormente articolato e complesso anche il ragionamento logico di analisi degli elementi di prova, presenti in atti, sulla gara Pol. Laureanese – Aprigliano Calcio del 22.3.2015 conduce ad analoghe conclusioni. Gara: POL. LAUREANESE – APRIGLIANO CALCIO del 22.3.2015 – Stagione Sportiva 2014 – 2015 Campionato di Prima Categoria Calabria – Risultato finale 6 – 0. Per questo Collegio non è stata raggiunta prova che il risultato di 6 a 0 sia frutto di un accordo tra le società Aprigliano e Laureanese. Va in merito affermato come il quadro probatorio si palesi fragile non esistendo elementi probatori ulteriori rispetto al pranzo “riparatore” avvenuto qualche settimana (presumibilmente nel mese di dicembre) dopo la disputa della gara di andata Aprigliano – Laureanese disputatasi il 22.11.2014 e ciò nonostante il lungo lasso di tempo intercorso tra il pranzo e la gara di ritorno (circa quattro mesi). È notorio che il pranzo sia avvenuto ma non è parimenti provato lo scopo - ulteriore rispetto a quello di ricomporre i rapporti tra le società – di accordarsi per alterare la gara di ritorno o anche solo di porre le basi per un successivo contatto conciliativo. Ritiene questo collegio che la captazione intercettiva del colloquio in auto tra il Segretario Barberio ed il fratello, avvenuto dopo l’escussione davanti alla Procura della Repubblica, non può assumere il significato di una sorta di confessione involontaria in merito all’intervenuto accordo tra le parti; lo scambio fra i due Barberio non proverebbe la conoscenza della personalità criminale del Lamari né, in modo a dire il vero ardito, la consequenziale volontà di accordarsi con lo stesso, ma più correttamente una manifestazione di smarrimento per la particolare rilevanza che quell’atto, a loro modo di vedere necessario per garantire la sufficiente serenità dei componenti la squadra in vista della gara di ritorno, aveva assunto. Nessun ulteriore elemento, che possa qualificarsi come oggettivamente diretto a compiere un illecito soccorre a supporto della tesi della Procura, ritenendo questo Collegio che non può rappresentarlo il solo risultato pesantemente sfavorevole all’Aprigliano. Nessun contatto provato tra le parti, nessuna proposta neanche riportata de relato, nessun intercettazione. La Società Aprigliano ed i suoi tesserati deferiti pertanto vanno prosciolti da ogni addebito. Appare, in conclusione, palese che nei confronti dei deferiti delle società Fronti e Aprigliano il venir meno di responsabilità ai sensi dell’art. 7 C.G.S. li esima da ogni ulteriore responsabilità; non parimenti nei confronti del Lamari del Prossomariti e, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, nei confronti della Laureanese. Agli stessi vanno imputati comportamenti di intrinseca gravità, che minano l’essenza della competizione sportiva pur qualora non venga provato un illecito specificatamente indirizzato all’alterazione di una singola gara. Ritiene il Collegio che nel caso di specie si imponga l’applicazione dell’art 1 bis del C.G.S.. La statuizione appena citata è norma di chiusura posta per contrastare ogni condotta riconducibile all’attività federale e contraria ai principi e valori fondanti la stessa. La norma sanzionatoria si configura a contenuto libero, non vincolato, con la conseguenza che può realizzarsi una violazione del precetto in essa contenuto con una molteplicità di comportamenti non altrimenti tipizzabili ma sostanzialmente lesivi dei principi di lealtà, correttezza e probità. L'illecito contestato al Lamari ed al Prossomariti è caratterizzato dall'attuazione di una condotta continuativa nel corso di tutto il campionato, programmata al fine di realizzare l'intento di procurare alla Laureanese un vantaggio in classifica, mediante il condizionamento conscio o inconscio degli avversari, secondo le modalità descritte nell’atto di deferimento e costituisce, quindi, fatto disciplinarmente grave quanto quello che si realizza mediante la condotta diretta alla alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola partita. In tal senso deporrebbero le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia N.L. “Negli ambienti criminali, ho appreso che spesso le partite venivano “truccate”, tanto che i calciatori della squadra avversaria venivano intimiditi o picchiati affinché non disputassero la partita nel rispetto delle regole del gioco, ma li avvantaggiassero sul campo. Non so indicare in particolare in quale disputa calcistica sia ciò avvenuto, perché non amo seguire il gioco del calcio a livelli amatoriali”. L’analisi logico deduttiva degli eventi posti al vaglio di questo Collegio fonda un valutazione di responsabilità per i due dirigenti ai sensi dell’art. 1 bis C.G.S.. Ne consegue la responsabilità diretta ed oggettiva nei confronti della Pol. Laureanese. In merito alla sanzione da irrogarsi nei confronti della citata Società va rappresentato che la stessa non ha proceduto all’iscrizione al Campionato di Promozione cui aveva titolo a partecipare nella corrente stagione 2017/2018 perdendone il diritto, ma trovandosi comunque allo stato ancora in termini per l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria o a quello Juniores; per quanto sopra il provvedimento sanzionatorio va modulato per renderlo conforme al principio di afflittività. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone di irrogare le seguenti sanzioni: - nei confronti di PROSSOMARITI Andrea 2 (DUE) anni di inibizione; - nei confronti di LAMARI Angelo 2 (DUE) anni di inibizione; - nei confronti della società ASD POL LAUREANESE preclusione dalla partecipazione ai campionati dilettantistici per la stagione corrente 2017/2018. Proscioglie da ogni addebito: - PERRI Antonio; - PAGNOTTA Giuseppe; - CUTRI’ Giovanni Enzo; - CULLICE Gianluca; - PIRO Francesco; - BARBERIO Francesco; - la società FCD SCOMMETTENDO.IT Fronti; - la società ASD APRIGLIANO CALCIO.

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