C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 28/09/2017 – Delibera – Gara del 24/ 9/2017 PROPELLARO1919 SOCCER LAB – COMPRENSORIO ARCH CALCI

Gara del 24/ 9/2017 PROPELLARO1919 SOCCER LAB - COMPRENSORIO ARCH CALCI

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti il referto di gara e il supplemento;

- rilevato che al 50ºminuto del secondo tempo dopo la concessione di un calcio di rigore in favore della squadra di casa, entrava sul terreno di gioco , senza l'autorizzazione il numero 14 della asd Comprensorio Archi Calcio De stefano Giuseppe il quale avvicinandosi all'arbitro con fare minaccioso lo spintonava poggiandovi le mani sul petto facendogli perdere l'equilibrio e rivolgendogli parole offensive e minacciose ; che, contestualmente entrava in campo l'assistente di parte dell'ASd Comprensorio Archi Calcio Sig. Vazzana Francesco il quale si avvicinava all'arbitro sferrandogli un violento calcio nella zona inguinale destra procurandogli forte dolore; che, pertanto, l'arbitro non trovandosi più nelle condizioni psico fisiche per proseguire la partita la considerava sospesa e veniva accompagnato nello spogliatoio nonostante l'ulteriore tentativo del calciatore De Stefano Giuseppe di aggredirlo senza conseguenze perchè fermato dai propri compagni di squadra; che, a causa del colpo ricevuto l'arbitro si recava successivamente presso il nosocomio Santa Maria degli Ungheresi di Polistena dove gli veniva diagnosticato un trauma contusivo sotto inguinale destro con prognosi di giorni due s.c.; che la gara dunque, non ha avuto regolare svolgimento per causa imputabile alla condotta del sig. Vazzana Francesco assistente di parte dell'ASD Comprensorio Archi Calcio; che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra, tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzione previste dal C.U. n. 104/A del 2014, che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato" da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui..." (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C. Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; P.T.M. 1) infliggere alla società COMPR. ARCHI CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2) infliggere l'ammenda di € 400.00 alla società Comprensorio Archi Calcio; 3) squalificare il giocatore DE STEFANO Giuseppe fino al 28.02.2018; 4) inibire il dirigente sig. VAZZANA Francesco sino al 30.09.2021 - con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016);

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