F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0062/CFA pubblicata il 26 Gennaio 2022 (motivazioni) – Procuratore Federale – Procuratore Federale Aggiunto/Sig. Alberto MERLO – A.S.D. BENARZOLE 2012
Decisione/0062/CFA-2021-2022
Registro procedimenti n. 0073/CFA/2021-2022
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Angelo De Zotti - Componente (relatore)
Marco La Greca - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul Reclamo n. 0073/CFA/2021-2022 proposto dal Procuratore Federale e dal Procuratore Federale Aggiunto
CONTRO
il Sig. Alberto MERLO e la società A.S.D. BENARZOLE 2012, per la riforma della Decisione del Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare n. 79/TFNSD-2021-2022)
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 24 gennaio 2022, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Angelo De Zotti e uditi per la Procura federale l’Avv. Alessandro Avagliano;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con l’odierno reclamo la Procura federale impugna la decisione del Tribunale federale nazionale-Sezione Disciplinare, con la quale il Sig. Alberto Merlo, all’epoca dei fatti Allenatore UEFA A tesserato per la società A.S.D. Benarzole 2012 e la stessa società sono stati prosciolti dai seguenti capi di incolpazione così come formulati con l’atto di deferimento 4053/261 pf21-22/GC/GR/ff: il Sig. Alberto Merlo per la violazione degli artt. 4 co. 1 e 23 co.1 del C.G.S. per avere, in sede di commento di quanto occorso in occasione della gara Benarzole 2012 vs Vanchiglia 1915 disputata in data 07.11.2021 e valevole per il Campionato di Eccellenza (C.R. Piemonte e Valle d’Aosta) s.s .2021/2022, leso l’onore, il prestigio e il decoro propri, sia, dell’Arbitro (A.E. A. Gasparetto della Sez. A.I.A. di Collegno) che ebbe a dirigere l’anzidetto incontro, sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso mediante le seguenti frasi ed espressioni quali proferite nel corso di una intervista concessa in data 07.11.2021 alla testa giornalistica online IDEAWEBtv e fruibile anche attraverso il canale YouTube: (…) Oggi sono stato arbitrato dalla terna più scarsa … Una cosa indegna. (…) E’ stato inventato un rigore...(…) Vedi far tutte le cose al contrario...(…) Se son scarsi devono smettere...(…) Questo di oggi è stato una cosa….quello che ho visto oggi è allucinante...(…) Quello che ho visto oggi è indegno di un campo di calcio”> (dal minuto 0:15 al minuto 3:14 della registrazione in atti); la società A.S.D. Benarzole 2012 a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6 co.2 e 23 co.5 del C.G.S, per quanto rispettivamente ascritto e contestato al proprio tesserato all’epoca dei fatti.
La decisione adottata dal Tribunale federale-Sezione Disciplinare viene reclamata per il seguente motivo:
Violazione ed erronea applicazione degli artt. 4 co.1, 6 co.2, 23 co. 1 e 5 del C.G.S. Omessa e insufficiente motivazione e contraddittorietà della stessa. Erronea valutazione delle risultanze dell’indagine e degli elementi probatori acquisiti e conseguente erroneo proscioglimento dei deferiti.
Sostiene la Procura appellante che il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto l’insussistenza di qualsiasi profilo di illegittimità e di censura nella condotta ascrivibile al Sig. Alberto Merlo e di riflesso alla società A.S.D. Benarzole 2012. In particolare, secondo quel giudice, circostanza dirimente per la disamina della posizione dei deferiti e al fine di pervenire al loro proscioglimento è l’impossibilità di ritenere sussistente il requisito della lesività dell’onore e della reputazione dell’arbitro che ebbe a dirigere la gara e della intera istituzione arbitrale nelle parole pronunciate dal Sig. Merlo. Infatti, secondo il Tribunale, le espressioni utilizzate dal Sig. MERLO “appaiono più vicine all’esercizio della critica sull’operato dell’arbitro” e per ciò stesso mancano di qualsivoglia carica lesiva della reputazione personale di quest’ultimo.”.
Ritiene, al contrario, la Procura che nella specie sussistono tutti i presupposti per contestare ai deferiti la violazione delle norme riportate nel motivo di censura e pertanto chiede la riforma dell’impugnata decisione del Tribunale federale e l’irrogazione delle sanzioni richieste dalla Procura in primo grado o in subordine, quelle ritenute di giustizia da questo Giudice.
I soggetti deferiti non si sono costituiti in giudizio.
Nella camera di consiglio del 24 gennaio 2022, svoltasi in videoconferenza, la parte presente ha insistito nelle domande in epigrafe e il reclamo è stato posto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo della Procura federale è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Sul legittimo esercizio del diritto di critica questa Corte federale si è già pronunciata sia con la decisione S.U. n. 10/CFA/2021/2022, richiamata dalla Procura federale, sia con la più recente decisione S.U. n. 18/CFA/2021/2022.
Per quanto qui puntualmente rileva, la Corte ha chiarito che il legittimo esercizio del diritto di critica deve concretizzarsi in un dissenso ragionato e motivato con valutazioni misurate e non gratuitamente lesive dell'altrui dignità - e della verità - non della critica, come è ovvio, ma del fatto presupposto della critica stessa, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, salvo che per inesattezze riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo. Ha inoltre chiarito che i canoni della continenza, pertinenza e veridicità (del fatto cui il giudizio critico si riferisce) - i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica – assumono, con tutta evidenza, una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione, e ciò con specifico riferimento alle regole comportamentali richiamate dall’art. 4 CGS e, quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), delle altre norme federali, e all’osservanza dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” (S.U. n. 10/CFA/2021/2022).
La Corte ha ulteriormente chiarito che “Ai sensi dell’art. 23 del CGS che vieta di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA, costituisce presupposto necessario per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui (Cass. civ., Sez. III Ord., 31/01/2018, n. 2357); al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività e quelle che assumano un carattere in sé infamante od umiliante, verso la persona del destinatario e che siano lesive della sua dignità.
Applicando questi chiari principi ai fatti oggetto del deferimento e, in particolare, al preteso diritto di critica esercitato dal Sig. Alberto Merlo - all’epoca dei fatti Allenatore UEFA A tesserato per la società A.S.D. Benarzole 2012 - emerge con evidenza che il confine tra il legittimo diritto di critica e una esposizione pubblica di fatti lesivi dell’immagine e del decoro altrui - nella specie del giudice di gara e della terna arbitrale - è stato ampiamente superato, sia per il tono esasperato e a tratti persino grottesco usato per descrivere i fatti sottostanti alla critica sia per l’insieme di espressioni inutilmente dispregiative e lesive dell’immagine e del decoro dell’altrui persona, utilizzate dallo stesso allenatore nel corso dell’intervista rilasciata alla testa giornalistica online IDEAWEBtv fruibile anche attraverso il canale YouTube.
Anche senza giungere ad affermare che il fair play sportivo, e in particolare il rispetto che si deve al giudice di gara, possa addirittura escludere in radice l'espressione di un dissenso critico sulle sue decisioni, in ogni caso una cosa è il dissenso sul fatto e quindi su una o più decisioni dell’arbitro ed altra e diversa cosa è la critica, più o meno offensiva, più o meno violenta o più o meno verbalmente esasperata, rivolta alla persona e tradotta in giudizi, peraltro soggettivi, disonorevoli e dispregiativi, come quelli riportati nel provvedimento di deferimento.
E non può sussistere dubbio sul fatto che evocare termini come indegnità, incompetenza, inidoneità e attribuire alla terna arbitrale quegli attributi - in un contesto descrittivo della partita esasperato e drammatizzato - costituisca un’offesa sia verso le persone direttamente coinvolte, in quanto lesive della loro immagine e dignità, sia nei confronti dell’arbitro nella veste di giudice di gara - e che quindi, attingendo l'offesa la funzione, essa è in grado di ripercuotersi negativamente, generando discredito, anche sull’organismo (AIA) che rappresenta la categoria arbitrale.
Il tutto aggravato dalla funzione dirigenziale del tesserato, atteso che le regole nella specie violate assumono, come sopra chiarito, una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione, e ciò con specifico riferimento alle regole comportamentali richiamate dall’art. 4 CGS e, quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), delle altre norme federali, e all’osservanza dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” (S.U. n. 10/CFA/2021/2022).
Per questa ragione il Collegio ritiene che il reclamo della Procura federale vada accolto e che per l’effetto la decisione di prime cure di proscioglimento dei deferiti vada riformata, applicando la sanzione richiesta nei confronti del sig. Alberto Merlo e della società A.S.D. Benarzole 2012; sanzione che si determina in mesi tre di squalifica e inibizione dall’attività di allenatore a carico del sig. Alberto Merlo e nell’ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Benarzole 2012.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Alberto Merlo: mesi 3 (tre) di squalifica;
- alla società ASD Benarzole 2012: € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.
Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Angelo De Zotti Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce