F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 88/TFN – SD del 26 Gennaio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 4611/125pf21 22/GC/GR/pe del 22 dicembre 2021 nei confronti del sig. Daniele Lazzari – Reg. Prot. 89/TFN-SD
Decisione/0088/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0089/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Roberto Proietti – Presidente;
Gaia Golia – Componente (Relatore);
Laura Vasselli – Componente;
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 17 gennaio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4611/125pf21 22/GC/GR/pe del 22 dicembre 2021 nei confronti del sig. Daniele Lazzari,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 22 dicembre 2021, preceduto da rituale comunicazione di conclusione delle indagini ex art. 123 CGS datata 16 novembre 2021 (prot. n. 3422/125pf21-22GC/GR/ac), a carico del sig. Daniele Lazzari (all’epoca dei fatti allenatore UEFA B, codice n. 134623), per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma, sia in relazione all’art. 37 commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico (secondo cui i tecnici inquadrati nell’albo del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali ed in caso di violazioni delle norme deontologiche, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari). Ciò per aver pubblicato, in data 8.8.2021, sul social network Facebook un commento istigatorio alla violenza nei confronti della società ACD Viole militante nel campionato di Promozione del CR Umbria.
La fase istruttoria
Il procedimento trae origine dall’esposto inviato al Presidente del CR Umbria, dott. Repace, dal Presidente della società ACD Viole, sig. Mauro Lucrezi, con il quale si denunciava un comportamento istigatorio alla violenza posto in essere da parte del sig. Daniele Lazzari (allenatore UEFA B, codice n. 134623). Segnalazione trasmessa alla Procura Federale dal Segretario della LND Umbria, sig. Valerio Branda, con nota del 17 agosto 2021.
In particolare, il Presidente Lucrezi riferiva della pubblicazione da parte del sig. Daniele Lazzari di un commento istigatorio alla violenza contro i rappresentanti della società ACD Viole sul social network Facebook.
Il commento in questione si inseriva nell’ambito di una polemica nata sul social network tra alcuni genitori di minori residenti ad Assisi, i cui figli erano soliti entrare abusivamente nella struttura sportiva della società ACD Viole attraverso un varco nella rete di recinzione per giocare sul campo di calcetto.
In precedenza, infatti, essendo preoccupato per le responsabilità cui sarebbe andata incontro la società in caso di infortunio di qualcuno di questi ragazzi all’interno della struttura in concessione, il Presidente Lucrezi, per disincentivare gli accessi abusivi, aveva deciso di far rimuovere le porte dal campo di calcetto.
Tale decisione aveva per un verso sortito l’effetto voluto, riducendo in maniera considerevole gli ingressi di estranei al campo, per altro verso, però, aveva suscitato un diffuso malcontento tra i genitori dei ragazzi, malcontento che si era riversato nelle chat degli interessati su Facebook. In tale polemica, si inserisce il commento rilasciato dal sig. Daniele Lazzari oggetto di segnalazione da parte del Presidente Lucrezi: “A calci in culo prendeteli sti personaggi ….. tutti insieme, così vedrai che risolvete!”.
In sede di indagini, la Procura Federale audiva il Presidente Lucrezi che confermava il contenuto della segnalazione, specificando di aver appreso dal sig. Fabrizio Passeri, dirigente della ACD Viole, del dibattito nato su Facebook a seguito della rimozione delle porte dal campo di calcetto, di aver quindi visionato il post della sig.ra Paola Ranchella, estremamente polemico nei confronti dell’iniziativa intrapresa, post che aveva ricevuto numerosi commenti e condivisioni (condiviso anche sulla pagina Facebook del Presidente Lucrezi da una sua amica). Il sig. Lucrezi, tra i tanti commenti, notava quello oggetto del presente deferimento, sia perché il soggetto da cui partiva pareva fuori contesto (il dibattito si svolgeva in via praticamente esclusiva tra le madri dei ragazzi), sia perché si trattava dell’unica persona a lui non nota. Spinto, quindi, dalla curiosità di capire da chi provenisse un simile commento, il Presidente visionava il profilo Facebook del sig. Lazzari da cui emergeva che si trattava con ogni probabilità di soggetto tesserato come allenatore di squadre giovanili. Decideva allora di contattarlo attraverso l’applicazione di messaggistica del portale, anticipandogli la segnalazione al Presidente del CR Umbria dott. Repace. In sede di audizione il Presidente Lucrezi depositava gli screenshot di tutte le chat sia Facebook che Messenger richiamate durante la testimonianza, immagini che risultano pertanto allegate al verbale.
Veniva, quindi, sentito in fase istruttoria il sig. Daniele Lazzari, il quale riconosceva la conversazione avvenuta su Facebook e confermava la riconducibilità a sé del commento oggetto di contestazione. Si giustificava riferendo che il commento era il frutto di un fraintendimento non avendo, a suo tempo, ben compreso l’oggetto della contestazione e, in particolare, che le critiche fossero rivolte nei confronti dei dirigenti della ACD Viole. Si dichiarava dispiaciuto e si scusava per l’accaduto e per aver offeso i tesserati della ACD Viole con uno sfogo più che altro dovuto alla frustrazione nei confronti della situazione venutasi a creare con l’emergenza pandemica che aveva fortemente limitato e talora impedito la possibilità per i ragazzi di allenarsi e di giocare. La Procura Federale, effettuata la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, ritenendo vi fossero in atti sufficienti elementi di prova idonei a supportare le contestazioni, provvedeva a notificare all’avvisato già attinto dalla CCI il deferimento n. 4611/125pf21-22/GC/GR/pe i cui capi di incolpazioni sono stati dianzi riportati.
La fase predibattimentale
Ritualmente notificato l’avviso di fissazione dell’udienza odierna, nei termini di rito, l’incolpato non ha fatto pervenire memoria difensiva.
Constatata, quindi, la rituale e tempestiva notifica della convocazione, il Presidente dichiara aperta l’udienza.
Il dibattimento
All’udienza del 17.01.2022, la Procura Federale, rappresentata dall’avv. Enrico Liberati, ritenendo raggiunta la piena prova degli illeciti contestati, ha concluso riportandosi all’atto di deferimento e chiedendo irrogarsi nei confronti del sig. Daniele Lazzari la sanzione di mesi 6 (sei) di squalifica.
Per il deferito sig. Daniele Lazzari, è comparso l’avv. David Cerrini il quale ha sottolineato la portata inoffensiva delle espressioni utilizzate dal proprio assistito e oggetto di deferimento, chiedendo, anche in ragione di ciò, l’applicazione di una sanzione minima laddove la condotta venisse valutata punibile.
La decisione
Si contesta al deferito sig. Daniele Lazzari, allenatore UEFA B, di aver pubblicato sul social network Facebook una frase incitante alla violenza nei confronti dei dirigenti della ACD Viole, militante nel campionato di Promozione del CR Umbria, e precisamente: “A calci in culo prendeteli sti personaggi ….. tutti insieme, così vedrai che risolvete!”.
Condotta che determina la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza come sanciti dall’art. 4, co. 1 del codice di giustizia sportiva, anche in considerazione di quanto sancito dall’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico laddove prevede che "i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali. 2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale. 3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari”.
Orbene, la prevenzione e la repressione di qualsiasi atteggiamento violento e antisportivo ha assunto, ormai da alcuni anni, una rilevanza centrale nell’ordinamento di settore, nella consapevolezza generalizzata che si tratta di fenomeni incompatibili con i principi che presiedono all’attività sportiva. Si è fatta strada ad ogni livello la tassativa applicazione di regole di condotta rispettose di tali principi cui si devono attenere tutti i protagonisti del circuito sportivo, cioè i calciatori, i dirigenti, le società e, ovviamente, per quanto ci occupa, gli allenatori, anche quando operano al di fuori dell’ambito strettamente federale e, in particolare, quando si relazionano con i terzi ed esprimono opinioni pubbliche sui social network.
Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, pertanto, alla luce di tali principi, ritiene il Signor Daniele Lazzari responsabile degli addebiti a lui ascritti.
Dall'esame delle prove raccolte dalla Procura Federale, ivi comprese le dichiarazioni rese dallo stesso Lazzari, aventi natura confessoria, è emersa la responsabilità di quest’ultimo per l’affermazione oggetto di deferimento, comportamento certamente idoneo a fondare la responsabilità disciplinare del sig. Lazzari atteso che le parole e le espressioni pubblicamente rivolte nei confronti di altri tesserati appaiono palesemente ed oggettivamente violente, volgari, sconvenienti.
Alla luce di quanto sopra esposto, consegue la responsabilità del deferito.
Sanzioni eque, anche in ragione del comportamento processuale del deferito, sono ritenute quelle indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Daniele Lazzari la sanzione di mesi 4 (quattro) di squalifica.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gaia Golia Roberto Proietti
Depositato in data 26 gennaio 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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