F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 155/CSA pubblicata il 27 Gennaio 2022 – A.S.D. Cascina
Decisione n. 155/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 148/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Andrea Galli – Componente (relatore)
Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 148/CSA/2021-2022, proposto dalla A.S.D. Cascina, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc, di cui al Com. Uff. n. 24/CS del 23.12.2021.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.01.2022, l’avv. Andrea Galli e udito l’avv. Tommaso Cosi per la reclamante, nonché sentito l’Arbitro;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La A.S.D. Cascina ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, sig. Andreotti Luca, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 24/CS del 23.12.2021), in occasione della gara del Campionato di Serie D, Girone E, Montespaccato/Cascina del 22.12.2021.
Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per avere, a gioco fermo, calpestato una mano ed il collo di un calciatore che si trovava a terra”.
La reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione, sostenendo che il calciatore Andreotti, dopo essere caduto a terra insieme ad un avversario a seguito di uno scontro aereo, si sarebbe rialzato velocemente per seguire l’azione che era proseguita, calpestando inavvertitamente l’avversario, che si trovava ancora a terra. Per tali ragioni la condotta del calciatore Andreotti non andrebbe qualificata come violenta, bensì come gravemente antisportiva, in quanto non avrebbe avuto l’intenzione di calpestare l’avversario o comunque di recargli danno.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 14 gennaio 2022 è comparso per la parte reclamante, in collegamento telematico, l’avv. Tommaso Cosi, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità. È stato, altresì, sentito l’Arbitro a chiarimenti.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
La ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante contrasta con le risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, dai quali risulta che il calciatore Andreotti “a gioco fermo calpestava la mano e successivamente il collo di un avversario infortunato a terra, senza conseguenza alcuna sullo stesso”.
Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha confermato che al momento del fatto il gioco era fermo, aggiungendo che vi era spazio sufficiente a disposizione del calciatore sanzionato per evitare l’avversario che era rimasto a terra, in quanto avrebbe potuto facilmente passargli accanto senza calpestarlo.
Tali risultanze smentiscono la versione della reclamante, secondo cui al momento del fatto il giuoco sarebbe stato ancora in svolgimento e il gesto del calciatore sanzionato sarebbe stato privo di intenzionalità.
In sintesi, si è trattato di una condotta che, per le modalità con cui è stata posta in essere, calpestando parti del corpo di un avversario, peraltro con scarpe dotate di tacchetti, reca in sé una indubbia potenzialità gravemente dannosa.
Ne consegue che, alla luce degli elementi qualificanti il fatto in esame, per come confermati dall’Arbitro, nel caso di specie il calciatore Andreotti risulta aver posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, il che, per costante giurisprudenza, integra la fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS (tra le altre, CSA, Sez. III, 11 ottobre 2021 n. 30; idem, 25 ottobre 2021, n.42, 22 novembre 2021, n.77, 7 gennaio 2022 n.137).
Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce