F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 156/CSA pubblicata il 27 Gennaio 2022 – F.C. Rieti SSD a r.l./A.S.D. Flaminia Civita Castellana

  

Decisione n. 156/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 150/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Alberto Urso - Componente (relatore)

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 150/CSA/2021-2022, proposto dalla società F.C. Rieti SSD a r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND - Serie D, di cui al Com. Uff. n. 24/CS del 23.12.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.01.2022, il dott. Alberto Urso e uditi l’avv. Attilio Biava e il Direttore Sportivo, sig. Giulio Halasz, per la società F.C. Rieti SSD a r.l. e l’avv. Jennyfer Bevilacqua per la società A.S.D. Flaminia Civita Castellana;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società F.C. Rieti SSD a r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la LND - Serie D (Com. Uff. n. 24/CS del 23.12.2021) con cui è stato accolto il ricorso della A.S.D. Flamina Civita Castellana in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie D - Girone E Rieti/Flaminia Civita Castellana del 5 dicembre 2021, non disputata per mancanza della segnatura visibile delle linee del terreno di gioco.

Con la suddetta decisione il Giudice Sportivo, in accoglimento del ricorso della Flaminia Civita Castellana, ha inflitto al F.C. Rieti la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 ai sensi dell’art. 10, comma 6, C.G.S..

Avverso tale decisione, pubblicata il 23.12.2021, ha proposto reclamo (depositato il 30.12.2020) il F.C. Rieti deducendo la sussistenza nella specie di una causa di forza maggiore o di un evento di carattere eccezionale ex art. 55 N.O.I.F. e art. 10, comma 5, lett. d), C.G.S., stante il violento temporale che aveva impedito - nonostante i tentativi esperiti dalla reclamante e l’idoneità ex art. 59 N.O.I.F. dei materiali impiegati - il fissaggio della vernice ai fini della utile applicazione della segnatura sul terreno di gioco.

La decisione impugnata sarebbe inoltre contraddittoria, dal momento che infligge la sanzione pur riconoscendo il fattivo comportamento della reclamante ai fini del superamento dell’inconveniente verificatosi.

A supporto delle ragioni di reclamo, il F.C. Rieti richiama anche il precedente di cui alla decisione del Giudice Sportivo presso la LND - Comitato Regionale Marche, di cui al Com. Uff. n. 44 del 30.09.2021.

Alla luce di ciò, la reclamante ha concluso chiedendo la riforma della decisione impugnata, con disposizione della ripetizione della gara.

S’è costituita in giudizio la A.S.D. Flamina Civita Castellana che ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del reclamo e ne ha chiesto in ogni caso la reiezione nel merito, con condanna della reclamante al pagamento delle spese.

Il F.C. Rieti ha prodotto successiva memoria difensiva in replica insistendo nelle conclusioni già formulate, previa - se del caso - rimessione in termini ex art. 50, comma 5, C.G.S..

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 14 gennaio 2022 sono comparsi, per la parte reclamante, l’avv. Attilio Biava e il Direttore Sportivo Giulio Halasz e, per la parte resistente, l’avv. Jennyfer Bevilacqua, che, dopo aver esposto le rispettive doglianze e difese, hanno concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo vada dichiarato inammissibile per tardività, in accoglimento della corrispondente (assorbente) eccezione sollevata dalla Flaminia Civita Castellana.

La decisione del Giudice Sportivo impugnata risulta infatti pubblicata il 23.12.2021, mentre il reclamo - peraltro non ritualmente preannunciato ex art. 71, comma 2, C.G.S. - è stato depositato e trasmesso alla controinteressata il 30.12.2021, dunque oltre il termine di cinque giorni stabilito dall’art. 71, comma 3, C.G.S.

Né vale sostenere, in senso inverso, che non vadano computati a tal fine i giorni intermedi festivi, atteso che l’art. 52, comma 3, C.G.S. stabilisce al contrario che “I giorni festivi si computano nel termine”.

Di qui la tardività del reclamo, stante la natura perentoria del termine ai sensi dell’art. 44, coma 6, C.G.S. (in ordine al principio generale della perentorietà dei termini applicabili al processo sportivo, anche nella fase pre-contenziosa di competenza della Procura federale, cfr. Collegio Garanzia CONI, II, 10 febbraio 2021, n. 13).

Allo stesso modo, non può utilmente richiamarsi l’inciso finale dell’art. 71, comma 3, C.G.S., a tenore del quale “In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”, invocando così la (mera) facoltà di non pronunciarsi riconosciuta alla Corte, in contrapposizione a una vera e propria causa d’inammissibilità del reclamo: al di là di ogni altra considerazione, infatti, è assorbente rilevare come l’assunto non possa valere in presenza di un procedimento di natura contenziosa caratterizzato dalla presenza di una controparte e, dunque, in un contesto naturalmente (e indefettibilmente) assoggettato alle regole e ai principi del contraddittorio e della certezza processuale, anzitutto dei termini e della rituale instaurazione del giudizio.

Né può, ancora, come pure richiesto, rimettersi in termini la reclamante a norma dell’art. 50, comma 5, C.G.S., il quale postula la maturazione d’una decadenza “per causa […] non imputabile” alla parte, dal momento che tale non può ritenersi la circostanza - invocata dal F.C. Rieti - dell’avvicendamento dei vertici e dei responsabili della società proprio nei giorni di scadenza del termine per la proposizione del reclamo, trattandosi di ragione tutt’altro che eccezionale e “non imputabile” alla parte, bensì rientrante proprio nella sfera di relativa pertinenza e governabilità, in relazione alla scadenza dell’incombente fissato dalla norma del Codice di giustizia sportiva. Senza considerare peraltro, in punto di fatto, che dalle risultanze camerali in atti emerge come l’atto di nomina del nuovo organo amministrativo risalga al 21.12.2021, ancorché presentato al Registro delle Imprese il 27.12.2021 e iscritto il 28.12.2021.

A ciò si aggiunga in ogni caso, per completezza, che il reclamo - inammissibile per le suesposte (assorbenti) ragioni - sarebbe comunque anche infondato nel merito.

Il referto arbitrale, comprensivo della relativa integrazione, dà infatti chiaramente conto che la gara non è stata disputata a causa della mancanza di adeguata segnatura del terreno di gioco “in un campo che godeva di ottima salute erbosa nonostante la pioggia”, nel quale “si è reso impossibile tracciare delle linee di gioco adeguatamente visibili” (cfr. l’integrazione di referto del 6.12.2021, in atti).

L’arbitro precisa al riguardo che “La richiesta di effettuare le linee è stata richiesta ben due volte, circa un’ora prima dell’inizio della gara e all’orario effettivo della gara”.

In tale contesto, i dirigenti della squadra di casa tentavano di operare la tracciatura, ma “il risultato finale sembrava identico a prima. La vernice utilizzata non si trasferiva sul terreno di gioco”.

Dal che emerge chiaramente - con il valore probatorio che è proprio dei rapporti arbitrali, a norma dell’art. 61, comma 1, C.G.S. - come il terreno di gioco “godeva di ottima salute erbosa nonostante la pioggia” e, nondimeno, “La vernice utilizzata non si trasferiva sul terreno di gioco”.

Ciò vale a escludere la dedotta ipotesi di forza maggiore ex art. 55, comma 2, N.O.I.F. o di circostanze eccezionali ai sensi dell’art. 10, comma 5, lett. d), C.G.S., in un contesto nel quale compete senz’altro alla società ospitante assicurare il rispetto dei requisiti del campo di gioco - fra cui la relativa segnatura - a norma dell’art. 59, comma 1, N.O.I.F.: chiarita infatti la buona condizione del campo di gioco, la circostanza che “La vernice utilizzata non si trasferiva sul terreno” non può che essere imputata alla stessa società, responsabile della regolarità della condizione del medesimo terreno, incluso l’utilizzo di materiale idoneo all’attecchimento delle linee sul perimetro del rettangolo di gioco.

Peraltro, il referto dà evidenza - come già posto in risalto - che la segnatura risultava impossibile perché “La vernice utilizzata non si trasferiva sul terreno di gioco”: per questo, non risulta che vi fossero (soltanto) delle singole zone in cui non riusciva possibile l’applicazione della segnatura, né che erano le condizioni del campo a impedire siffatta applicazione o a precludere ex se, per impraticabilità, la disputa della gara (cfr. l’art. 60 Noif). Al contrario, l’arbitro dà conto che (precipuamente) l’assenza in generale di segnatura impediva lo svolgimento della gara e che questa a sua volta derivava - in termini omogenei e diffusi - dal fatto che la vernice utilizzata non attecchiva affatto sul terreno, benché quest’ultimo godesse “di ottima salute erbosa nonostante la pioggia”.

Alla luce di ciò, non emerge alcuna evidenza di circostanze eccezionali o ragioni di forza maggiore che possano valere a escludere la responsabilità del F.C. Rieti per la mancata segnatura del campo, secondo le indicazioni e gli standard di cui all’art. 59, comma 1, N.O.I.F..

Di qui l’infondatezza delle ragioni di doglianza proposte dalla società reclamante.

In conclusione, per i suesposti motivi il reclamo va dichiarato inammissibile.

Nondimeno, la particolarità della fattispecie giustifica il rigetto della richiesta di condanna alle spese avanzata dalla resistente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC. 

 

 

L’ESTENSORE                                                                 IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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