F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 75/TFN-SVE del 31 Gennaio 2022 (motivazioni) – AS Sambenedettese Srl / SSD Porto d’Ascoli Srl – Reg. Prot. 72/TFN-SVE

Decisione/0075/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0072/TFNSVE/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente;

Giuseppe Lepore – Vice Presidente;

Carlo Cremonini – Componente (Relatore);

Antonino Piro – Componente;

Lorenzo Sodero – Componente;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 24 gennaio 2022, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società AS Sambenedettese Srl (matr. 953600) contro la società SSD Porto d’Ascoli Srl (matr. 76319) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 5/E del 16 dicembre 2021 – (premio di preparazione calciatore Del Moro Andrea n. 24.3.2005 – matr. 2.301.648 – ric. 289),

la seguente

DECISIONE

Con provvedimento 16.12.2021, notificato il 21.12.2021, la Commissione Premi della FIGC condannava la AS Sambenedettese Srl a corrispondere la somma di 3.302,64 di cui 2.446,40 alla società SSD Porto D’Ascoli Srl quale premio di preparazione del calciatore Del Moro Andrea, ed 856,24 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale decisione la società AS Sambenedettese Srl con atto 28.12.2021 ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

Evidenziato, preliminarmente, che l’adito Tribunale con precedente decisione n. 25/TFNSVE 2021/2022 del 27.10.2021 aveva accolto altro reclamo della odierna ricorrente per violazione del principio del contraddittorio rimettendo gli atti alla Commissione Premi per “il riesame del procedimento di primo grado”, eccepiva di non esserle stato ulteriormente consentito di partecipare al nuovo giudizio avendo la predetta Commissione solo notificatole una nuova delibera.

Nel merito sosteneva non dovuto il premio di preparazione non avendo tesserato il calciatore Del Moro Andrea.

Concludeva in atti per la dichiarazione che nulla era dovuto alla SSD Porto D’Ascoli Srl “in via preliminare” per l’illegittimità/nullità della delibera impugnata e/o per l’inammissibilità del ricorso introduttivo ed “in via principale” per quanto detto nel merito.

La società convenuta non si costituiva né inviava controdeduzioni.

La vertenza è stata discussa in modalità videoconferenza il 24.1.2022 con la partecipazione del difensore della sola reclamante che ha concluso riportandosi agli atti, ed è stata quindi trattenuta in decisione.

Il reclamo della società AS Sambenedettese Srl non risulta fondato e, conseguentemente, deve essere rigettato con conferma della decisione impugnata.

Innanzi tutto, non può essere messa in discussione la legittimità ed ammissibilità del ricorso introduttivo proposto dalla SSD Porto D’Ascoli Srl che, come giustamente rilevato dalla Commissione Premi, è stato regolarmente comunicato alla SS Sambenedettese Srl il 19.4.2021 quando la stessa, non ancora dichiarata fallita, risultava essere, senza alcun dubbio, il dovuto soggetto legittimato passivo.

Le successive vicende giuridiche non vanno pertanto ad inficiare la piena validità del procedimento all’epoca instaurato che, causa trasferimento poi avvenuto del titolo sportivo dalla prima società dichiarata fallita il 4.5.2021 alla nuova AS Sambenedettese Srl, come più volte ribadito dal Tribunale Federale, va a proseguire nei confronti di quest’ultima divenuta interlocutrice nel rapporto giuridico in esame, ovviamente ricompreso tra attività e passività acquisite per quanto sopra.

Ne discende di conseguenza che neppure può discutersi della piena validità della decisione della Commissione Premi anche in considerazione degli occorsi accadimenti procedurali.

Se infatti la precedente mancata iniziale conoscenza del procedimento poteva palesarsi lesiva del diritto di difesa della reclamante, così come deliberato da questo Tribunale, non altrettanto può adesso sostenersi.

La società AS Sambenedettese Srl conosciuto il dispositivo, e quindi ricevuta la motivazione, della decisione del TFN-SVE che rinviava per il riesame, a tal momento ormai informata senza tema di smentita dell’oggetto della richiesta di parte avversa avrebbe potuto depositare le proprie memorie innanzi alla Commissione Premi e a quest’ultima sarebbe poi spettata la valutazione della loro ammissibilità.

Ciò non è avvenuto e la Commissione Premi, valutata la regolarità dell’introduzione della domanda e tenuto conto del trasferimento del titolo sportivo, con integrale passaggio di tutti i rapporti anche giuridici dalla vecchia alla nuova società ha correttamente preso la propria decisione nei confronti della AS Sambenedettese Srl senza lederne alcun diritto.

Ciò detto in via preliminare sull’ammissibilità del ricorso introduttivo alla Commissione Premi e sulla conseguente legittimità della delibera della Commissione oggetto del presente giudizio, Il reclamo della AS Sambenedettese Srl è altresì infondato nel merito. La reclamante nega nel proprio reclamo di aver tesserato il calciatore Del Moro Andrea, ma a seguito del Fallimento della SS Sambenedettese Srl e dell’acquisto dell’azienda sportiva dal suddetto Fallimento e del successivo trasferimento a proprio favore del titolo sportivo, tutto il parco tesserati tra cui il Del Moro Andrea è passato alla AS Sambenedettese Srl (vedi Comunicato FIGC n. 260/A del 10 giugno 2021) e pertanto la stessa è tenuta a versare alla SSD Porto d’Ascoli Srl il premio di cui alla decisione della Commissione Premi pubblicata in data 16 dicembre 2021 oggetto del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società AS Sambenedettese Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata delibera della Commissione Premi.

Così deciso nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Carlo Cremonini                                                              Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 31 gennaio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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