F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 91/TFN – SD del 01 Febbraio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 4698 /396BISpf20-21/GC/blp del 28 dicembre 2021 nei confronti dei sigg.ri Nucaro Mauro e Liquidato Stefano – Reg. Prot. 90/TFN-SD
Decisione/0091/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0090/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Giuseppe Rotondo – Presidente;
Paolo Clarizia – Componente;
Maurizio Lascioli – Componente (Relatore);
Gaia Golia – Componente;
Roberto Pellegrini – Componente;
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 27 gennaio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4698 /396BISpf20-21/GC/blp del 28 dicembre 2021 nei confronti dei sigg.ri Nucaro Mauro e Liquidato Stefano,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con nota Prot. 4698/396BISpf20-21/GC/blp del 28 dicembre 2021, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
"1.- il sig. Nucaro Mauro, all’epoca dei fatti consigliere della ASD Corigliano Calabro;
2.- il sig. Liquidato Stefano, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.C.D. San Tommaso Calcio; Per rispondere:
1.- il sig. Nucaro Mauro, all’epoca dei fatti consigliere della ASD Corigliano Calabro:
a.- della violazione dell’art. 30 co.1 del CGS per avere lo stesso, in concorso con Dell’Arte Silvestro Dario all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art. 2, comma 2 del CGS attività rilevante per l’Ordinamento federale nell’interesse della società ASD Troina (DS occulto), Alì Giovanni, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art. 2, comma 2 del CGS attività rilevante per l’Ordinamento federale nell’interesse della società ASD Troina (“patron” della Società in quanto, quale principale sponsor della stessa, maggiore sostenitore economico della medesima) ed Acri Orazio (detto Pierino) all’epoca dei fatti Presidente della ASD Olympic Rossanese 1909, nonché con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti in modo non equivoco a tentare di alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Corigliano vs Troina disputata in data 08.01.2020 e valevole (quale recupero della partita disputata alla precedente data del 24.11.19 e interrotta al 54^ minuto del secondo tempo per impraticabilità del terreno di gioco) per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. I stagione sportiva 2019-20 in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospitante (ASD Corigliano Calabro) allo scopo di assicurare a quest’ultima un vantaggio in classifica. In particolare: i) Dell’Arte Silvestro Dario per aver, in data 3 gennaio 2020, contattato telefonicamente Acri Orazio (detto Pierino) quale persona “vicina” a Nucaro Mauro consigliere della ASD Corigliano Calabro (ma di fatto “patron” della società tanto da essere appellato come Presidente) per concertare e trattare con questi, per conto di Alì Giovanni, la combine della gara de qua; ii) Dell’Arte Silvestro Dario e Nucaro Mauro per essersi incontrati, in data 4 gennaio 2020, presso il ristorante “La Napoletana” sito in Ganzirri (ME), per discutere tra di loro i termini dell’accordo illecito sotteso alla combine della gara; iii) Dell’Arte Silvestro Dario per aver, in data 5 gennaio 2020, telefonato dapprima ad Alì Giovanni e dappoi ad Acri Orazio (detto Pierino) per cercare di mediare sulla provvista di denaro che avrebbe dovuto essere corrisposta dal Nucaro per assicurare la vittoria alla propria squadra senza, tuttavia, riuscire nell’intento in quanto il prezzo offerto da Nucaro Mauro (pari ad € 5.000,00) fu ritenuto troppo basso da Alì Giovanni. Con le aggravanti: per tutti di cui all’art. 14, comma 1 lett. i) del CGS dell’aver agito per assicurare a sé o ad altri un vantaggio; per Dell’Arte Silvestro Dario, Alì Giovanni e Nucaro Mauro anche con l’ulteriore aggravante di cui all’art.30 co.6 del CGS della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di esame e trattazione sempre nell’ambito del presente procedimento disciplinare; per il solo Dell’Arte Silvestro Dario pure con l’ulteriore aggravante di cui all’art. 14 co.1 lett. m) del CGS dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;
b.- della violazione dell'art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in concorso con Dell’Arte Silvestro Dario, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Licata Calcio, Alì Giovanni, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Troina, e Massimino Enrico, all’epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Licata Calcio, nonché con altri soggetti allo stato non identificati, prima della gara Licata - Corigliano del 9.2.2020 valevole per il girone I del Campionato di serie D, in concorso con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare il sig. Dell’Arte Silvestro Dario nei giorni precedenti all’incontro, e segnatamente dal 2 al 5.2.2020, intratteneva una serie di contatti, sia telefonici che di persona, con un soggetto non compiutamente identificato ma certamente portatore degli interessi della società del Corigliano, con il quale concordava l’alterazione del risultato della gara indicata con la previsione della vittoria per la compagine calabrese; il sig. Dell’Arte Silvestro Dario, poi, durante e dopo i contatti concordava le azioni da porre in essere ed aggiornava dello sviluppo degli stessi sia il sig. Alì Giovanni che il sig.
MassiminoEnrico, che con lui erano sodali nell’organizzazione dell’illecito;il sig. Massimino Enrico per il Licata edil sig. Nucaro Mauro per il Corigliano, poi, entravano direttamente in contatto tra loro per concordare l’alterazione del risultato della gara, che non si concretizzava a causa del mancato versamento da parte della società calabrese, prima della partita, delle somme pattuite per l’alterazione del risultato dell’incontro; con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario, Alì Giovanni e Nucaro Mauro; nonché per il solo Dell’Arte Silvestro Dario pure con l’ulteriore aggravante di cui all’art. 14 co.1 lett. m) del CGS dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;
c.- della violazione dell’art. 22, comma 1, del CGS per aver omesso di presentarsi innanzi alla Procura Federale in seguito a rituale convocazione ricevuta senza addurre, preventivamente, alcun motivo di legittimo impedimento a comparire;
2.- il sig. Liquidato Stefano, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società ACD San Tommaso Calcio:
a.- della violazione dell'art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in concorso con il sig. Cucciniello Marco, all’epoca dei fatti Presidente della società ACD San Tommaso Calcio ed il sig. Del Gaudio Francesco, all’epoca dei fatti svolgente ex art 2, comma 2 CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società ACD San Tommaso Calcio, nonché con altri soggetti allo stato non identificati, prima e durante la gara Troina – San Tommaso del 2.02.2020 valevole per il girone I del Campionato di serie D, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare, i sigg.ri Cucciniello Marco e Del Gaudio Francesco, contattavano telefonicamente il sig. Giuffrida Walter, all’epoca dei fatti DG dell’ASD Troina, affermando di avere bisogno di punti e chiedendogli un incontro, che non veniva accordato, mentre il sig. Liquidato, durante la gara, si rivolgeva al sig. Davide Giuseppe Boncore, allenatore dell’ASD Troina, chiedendogli di terminare la partita in parità, ricevendo un rifiuto".
La fase istruttoria
Il suddetto deferimento costituisce la parte finale di un complesso ed articolato procedimento disciplinare distinto dal n. 396pf2021 iscritto dalla Procura Federale nel relativo registro in data 27 novembre 2020 avente ad oggetto "Trasmissione atti da parte della Procura della Repubblica di Enna in ordine a condotte di presunto illecito sportivo poste in essere da tesserati di società partecipanti al Campionato di Serie D 2019/2020 (Girone I)".
Con nota del 26 novembre 2020 la Squadra Mobile della Questura di Enna, previa autorizzazione del competente Sostituto Procuratore trasmetteva alla Procura Federale della FIGC prima comunicazione di notizia di reato del 6 luglio 2020 dalla stessa redatta, all'esito della delega delle indagini n. 3133/10 R.G. N.R. mod 21 del 20 luglio 2020 con acclusi 12 verbali di sommarie informazioni, assunti ai sensi dell'art. 351 c.p.p., nonché verbale di sommarie informazioni, rese da persona sottoposte ad indagini ex art. 350 c.p.p.; una seconda comunicazione di notizia di reato datata 30 luglio 2020 e, infine, copia del provvedimento relativo all'informazione di garanzia ex art. 399 c.p.p., all'informazione sul diritto di difesa, nonché all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 c.p.p. emesso in data 2 novembre 2020 dai Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Enna.
La Procura Federale chiedeva ed otteneva dalla Procura della Repubblica di Enna un'integrazione degli atti e procedeva all'audizione di quasi tutti i soggetti coinvolti che riteneva avessero svolto ruoli rilevanti nell'ambito dei fatti sottoposti alle indagini federali.
Il protrarsi e la complessità dell'attività investigativa induceva la Procura Federale a chiedere alla Procura Generale dello Sport del Coni entrambe le proroghe dei termini di chiusura indagini che venivano autorizzate ai sensi dell'art. 119, c. 5, CGS.
La Procura Federale con nota Prot. n. 10908/396pf20-21/GC/blp del 12 aprile 2021 comunicava a tutti gli indagati, compreso i signori Mauro Nucaro e Stefano Liquidato, la conclusione delle indagini nel rispetto dell'art. 123 CGS.
Per quanto qui rileva, la Procura Federale - considerata l'omessa notificazione della comunicazione conclusioni indagini (in prosieguo anche solo CCI) ai signori Mauro Nucaro e Stefano Liquidato, dovuta alla circostanza che i plichi postali raccomandati inviati venivano restituiti al mittente a motivo che i due destinatari risultavano "sconosciuti", con provvedimento del 21 maggio 2021 disponeva la separazione delle rispettive posizioni, al fine di effettuare le necessarie ricerche anagrafiche volte al reperimento delle effettive residenze, al contempo procedendo al deferimento degli altri coindagati regolarmente avvisati.
Acquisite le certificazioni di residenza del 4 giugno 2021, dalle quali emergeva che il signor Mauro Nucaro risiedeva in Squillace (Cz), alla Via delle Rose-Trav. II n. 6 (indirizzo diverso da quello in cui era stata inoltrata la prima CCI) e che il signor Stefano Liquidato risiedeva in Sirignano (Av), alla Via Sandro Pertini n. 38 (lo stesso indirizzo cui era stata inutilmente inoltrata la prima CCI), la Procura Federale, con nota Prot. n. 747/396BISpf20-21/GC/blp del 27 luglio 2021 rinnovava la comunicazione di conclusione delle indagini ai due predetti Signori presso le proprie residenze ufficiali, senza tuttavia ottenere la consegna dei due plichi postali raccomandati che, pertanto, venivano nuovamente resi alla mittente con la specificazione, per entrambi, di "irreperibile"
La Procura Federale spediva con lettera raccomandata, ricevuta il 5 agosto 2021 dall'ASD Virtus Volla, società presso la quale il signor Stefano Liquidato risultava tesserato nella stagione sportiva 2020/2021, documentazione da consegnargli; con lettera pec del 6 agosto 2021 il Presidente pro-tempore del suddetto sodalizio precisava che il signor Stefano Liquidato "non ha più alcun vincolo contrattuale né di tesseramento con la scrivente società a far data dal 01/07/21 e quindi siamo impossibilitato a consegnare la documentazione ricevuta a mezzo lettera raccomandata postale al signor Liquidato".
L'Organo inquirente provvedeva, pertanto, in data 27 ottobre 2021 a chiedere nuovamente i certificati di residenza dei predetti Signori dall'esame dei quali emergeva che il signor Mauro Nucaro risultava ancora residente in Squillace (Cz), mentre il signor Stefano Liquidato si era trasferito in Baiano (Av), alla Via N. Litto n. 102.
A questo punto la Procura Federale provvedeva a rinnovare per la seconda volta l'avviso di conclusione delle indagini, riproducendo i testi dei due atti precedenti, stavolta avvalendosi dell'Ufficiale Giudiziario con richiesta di consegna a mani, ottenendo i seguenti esiti: (i) presso la residenza in Squillace del signor Mauro Nucaro il destinatario risultava assente in data 17 novembre 2021, senza altre persone abilitate a ricevere la copia e pertanto il plico veniva depositato presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con affissione di avviso alla porta e comunicazione spedita a mezzo posta raccomandata; (ii) presso la residenza in Baiano del signor Stefano Liquidato la copia veniva consegnata a mani della moglie convivente in data 29 novembre 2021.
Con lettera pec dell'1 dicembre 2021, gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo, previo deposito della procura speciale contenente anche l'elezione di domicilio presso il loro Studio e la relativa pec, chiedevano di estrarre copia degli atti del procedimento a carico del signor Stefano Liquidato, ottenendoli.
Seguiva l'emissione, a opera della Procura Federale, dell'atto di deferimento datato 28 dicembre 2021, sopra anticipato, inviato per posta raccomandata alla residenza del signor Nucaro e notificato all'indirizzo di posta elettronica indicato dai difensori del signor Liquidato.
La fase predibattimentale
Disposta la convocazione dei deferiti per l'udienza del 27 gennaio 2022, nei termini consentiti dal rito, pervenivano memoria difensiva e documenti datati 24 gennaio 2022, a firma degli avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo nell'interesse del signor Stefano Liquidato. I difensori sollevavano eccezioni preliminari e concludevano, in principalità, per il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, affinché la condotta violativa venisse limitata alla sola fattispecie di cui all'art. 4, c. 1, CGS con applicazione della sanzione minima "non superiore ad una modestissima squalifica".
Il dibattimento
All'udienza del 27 gennaio 2022, svoltasi in videoconferenza, risultavano presenti le seguenti parti in collegamento da remoto: per la Procura Federale, l'avv. Paolo Mormando e, per il signor Stefano Liquidato, gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo.
Il signor Mauro Nucaro risultava assente e privo di difensore.
Il Rappresentante della Procura Federale replicava alla memoria difensiva del signor Liquidato sostenendo (i) la tempestività dell'avviso di conclusione delle indagini, formato e spedito nei termini; (ii) di avere svolto, a seguito del mancato recapito del plico, apposite indagini per reperire la residenza; (iii) di aver rinnovato l'avviso; (iv) di aver provveduto, infine, al deferimento nei termini rispetto all'ultimo avviso di conclusioni delle indagini, l'unico notificato tramite Ufficiale Giudiziario. Nel merito si riportava all'atto di deferimento e ne chiedeva l'accoglimento integrale, con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
- al signor Mauro Nucaro, inibizione di anni cinque;
- al signor Stefano Liquidato, squalifica di anni quattro.
Nell'interesse del signor Liquidato, l'avv. Chiacchio insisteva per l'accoglimento delle eccezioni preliminari ex artt. 123 e 125 CGS.
L'avv. Monica Fiorillo eccepiva che il secondo tentativo di notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini ben avrebbe potuto essere inviato in quel di Baiano e non nella precedente residenza indicata nel primo avviso non andato a buon fine. Aggiungeva che nel verbale di audizione del signor Liquidato risultava indicata una pec che la Procura Federale avrebbe dovuto e potuto utilizzare per le notifiche, dovendosi ritenere irrilevante la circostanza che la stessa non fosse quella intestata al Liquidato stesso. Quanto al presunto illecito sportivo relativo alla gara contestata, rilevava che lo stesso destinatario della richiesta alterativa del risultato (l'allenatore della società Troina) era stato prosciolto; che lo stesso si sarebbe contraddetto nelle versione dei fatti; che pertanto non vi sarebbe alcuna prova certa della commissione. Concludeva come da memoria difensiva in atti.
La decisione
A) Posizione del signor Mauro Nucaro.
1) Nell'esaminare la posizione del deferito risulta, dai corposi documenti allegati all'atto del deferimento, già richiamati nell'avviso di conclusioni di indagini, che nella scheda censimento del dirigente, in qualità di Vice Presidente di ASD Corigliano Calabro (sino alle dimissioni del 10 ottobre 2020), risultava indicata la residenza in Squillace (Cz), Via delle Rose Trav. II, n. 6. Indirizzo, questo, ben noto alla Procura Federale al punto che, dopo la mancata presentazione del deferito all'audizione del 9 marzo 2021, convocato alla pec del sodalizio calcistico, la stessa Procura provvedeva alla seconda convocazione per l'audizione per il giorno 16 marzo 2021 anche tramite telegramma inviato alla su menzionata residenza in Squillace. In data 18 marzo 2021, Poste Italiane Spa segnalava che il telegramma non era stato recapitato in quanto "destinatario sconosciuto".
1.1. Alla luce di detta ultima precisazione, sarebbe stato onere della Procura Federale formalizzare una richiesta di acquisizione di certificato di residenza del signor Mauro Nucaro, sia al fine di reiterare eventualmente l'avviso di convocazione all'audizione, sia in vista dell'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini e della relativa comunicazione all'incolpato.
1.2. Senonché, tale richiesta non risulta in atti.
1.3. Ciò nonostante, l'avviso di conclusione delle indagini datato 12 aprile 2021, ultimo giorno utile ai sensi del combinato disposto degli artt. 119 e 123 CGS, già calcolato con l'incidenza delle due proroghe concesse dalla Procura Generale dello Sport del Coni, veniva spedito al signor Mauro Nucaro tramite plico postale raccomandato all'indirizzo di Terravecchia (Cs), alla via San Basilio II, n. 4S/A, diverso da quello in atti, con l'effetto di non poter essere consegnato al destinatario e reso al mittente con causale "trasferito".
1.4. Solo successivamente alla scadenza del termine per l'inoltro dell'avviso di conclusione delle indagini, e precisamente quasi due mesi dopo, la Procura Federale chiedeva ed otteneva un certificato anagrafico rilasciato in data 4 giugno 2021 dal quale emergeva che il signor Mauro Nucaro continuava a risiedere in Squillace (Cz), alla Via delle Rose, Trav. II n. 6, come riscontrato agli atti di cui sopra.
1.5. L'esattezza di tale residenza emerge, altresì, da altro certificato anagrafico acquisito in data 27 ottobre 2021, poi confermata nel corso della terza notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini rinnovato, l'unico affidato all'Ufficiale Giudiziario con richiesta di notificazione a mani, il quale vi provvedeva in data 17 novembre 2021 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito dell'atto presso la Casa Comunale, affissione di avviso alla porta e comunicazione spedita co posta raccomandata, proprio per la correttezza dell'indirizzo indicato. Attività questa che l'Ufficiale Giudiziario non avrebbe potuto svolgere qualora il destinatario fosse risultato trasferito o irreperibile.
1.6. Ne consegue che, la seconda comunicazione di conclusione delle indagini in rinnovazione, datata 27 luglio 2021, inoltrata per plico raccomandato al signor Mauro Nucaro nella corretta residenza di Squillace (peraltro inspiegabilmente reso al mittente con dicitura di "irreperibile") risulta spedita assai tardivamente rispetto al termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini fissato dall'art. 123, c. 1, CGS, della cui perentorietà non è dato dubitare alla luce del disposto dell'art. 44, c. 6, CGS, neppure ravvedendosi, sulla scorta della giurisprudenza sportiva in materia, una valida ragione per la remissione in termini ex art. 50, c. 5, CGS.
1.7. La tardività nell'invio dell'avviso di conclusione delle indagini al predetto deferito rende inammissibile, in via derivata, il successivo atto di deferimento per difetto di un presupposto essenziale: id est, tardività dell'azione disciplinare, precludendone il corretto esercizio ed esimendo il Collegio dall'esame nel merito del deferimento.
B) Posizione del signor Stefano Liquidato.
1. Con riguardo alla posizione del signor Liquidato, occorre immediatamente rilevare, in punto di fatto, che l'avviso di comunicazione di conclusioni delle indagini del 12 aprile 2021 risulta emesso e inoltrato nei termini e che l'atto è stato spedito al deferito nella sua corretta residenza in Sirignano (Av), alla Via Sandro Pertini n. 38, per quanto inspiegabilmente reso al mittente con la dicitura "sconosciuto".
1.2. Detta residenza, oltre che risultare dalla scheda del censimento dell'ASD San Tommaso, di cui il signor Liquidato era stato l'allenatore, coincide con il domicilio eletto nell'audizione del 4 marzo 2021 ("invitato dall'Ufficio l'interrogato, ai fini del presente procedimento, dichiara di voler ricevere tutte le future comunicazioni presso il domicilio di cui sopra": laddove "sopra" veniva indicata la suddetta residenza), senza che mai il deferito abbia successivamente comunicato alcuna variazione di elezione del domicilio.
1.3. La residenza risulta confermata anche dalla certificazione anagrafica richiesta il successivo 4 giungo 2021, cui è seguito l'invio in prima rinnovazione dell'avviso di conclusioni delle indagini in data 27 luglio 2021, peraltro frustato dall'omessa consegna e dalla resa al mittente, stavolta con la dicitura "irreperibile". Alla luce di questo secondo esito negativo, la Procura Federale ha scritto all'ASD Virus Volla, presso la quale il signor Stefano Liquidato risultava essere stato tesserato nella stagione sportiva 2020/2021, ottenendo da quest'ultima risposta che lo stesso non era più un loro tesserato a far data dall'1 luglio 2021. Successivamente, la Procura Federale ha richiesto altra certificazione anagrafica in data 27 ottobre 2021 dalla quale è emerso, per la prima volta, che il signor Liquidato aveva trasferito la propria residenza in Baiano (Av), alla Via N. Litto n. 102. La terza notificazione dell'avviso di conclusioni di indagini rinnovato è stata chiesta all'Ufficiale Giudiziario con consegna a mani, presso la residenza in Baiano; il plico risulta essere stato effettivamente consegnato a mani della moglie convivente in data 29 novembre 2021.
1.4. In seguito è pervenuta la richiesta di estrazione degli atti unitamente al mandato difensivo agli avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo contenente l'elezione di domicilio presso il loro studio con indicazione dell'indirizzo pec al quale inviare gli atti. L'atto di deferimento è poi stato formato ed inoltrato il 28 dicembre 2021 a tale indirizzo di posta elettronica.
2. Tanto chiarito in fatto, l'eccezione preliminare di inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento per l'asserita violazione dei termini perentori dell'art. 123, c. 1 e dell'art. 125, c. 2, CGS risulta infondata.
2.1. L'originario avviso di conclusione delle indagini è stato formato ed inviato all'incolpato in data 12 aprile 2021, entro i venti giorni dalla chiusura delle indagini, tenendo conto delle proroghe di 40 e 20 giorni concesse dalla Procura Generale dello Sport. Entro tale termine, l'avviso deve essere notificato, quindi spedito al destinatario nelle forme consentite e non necessariamente anche "pervenire" al destinatario.
2.2. La circostanza che tale avviso non sia stato ricevuto dal signor Liquidato in quanto reso al mittente con la dicitura " trasferito" non assume rilevanza alcuna nella particolarità del caso di specie, poiché l'atto è stato spedito, per quanto sopra chiarito ed argomentato, alla esatta residenza del destinatario, quale risultante dai dati anagrafici e dall'elezione di domicilio in sede di audizione.
2.3. La Procura Federale ha, dunque, rispettato il termine previsto dal rito; alla stessa non è imputabile alcunché sotto il profilo della omessa diligenza nel procedimento di notificazione.
2.3.1. Il Collegio richiama sul punto la decisione della Corte Federale d'Appello, a Sezioni Unite, n. 21 del 19.10.2020, con la quale il Giudice d'appello ha statuito che al fine di ritenere assolto, nel termine di decadenza, l'onere della comunicazione dell'avviso non è necessaria la prova che l'atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario, ma è sufficiente la prova del tempestivo invio dell'atto medesimo da parte della Procura Federale. Una volta rispettato il termine perentorio dell'invio della comunicazione di conclusione delle indagini, come nel caso in esame, le due successive notificazioni in rinnovazione del 27 luglio 2021, avvenuta con insuccesso presso la solita residenza in Sirignano che era stata confermata nel certificato del 4 giugno 2021 e del 29 novembre 2021, avvenuta con successo alla nuova residenza in Baiano emersa del certificato datato 27 ottobre 2021, eseguite dopo il compimento di ulteriori atti limitati alla mera ricerca del reperimento della residenza dell'incolpato in tempi tecnici compatibili con tali accertamenti, devono a loro volta ritenersi tempestive sia perché consequenziali alla prima sia, in ogni caso, per la ritenuta applicabilità alla fattispecie della remissione in termini ex art. 50, c. 5, CGS essendo l'eventuale decadenza dovuta a causa non imputabile alla Procura Federale.
2.3.2. Va soggiunto che, come chiarito nella decisione sopra richiamata, ai fini della decadenza non è certo sufficiente prendere atto del mancato perfezionamento della notifica, ma occorre anche verificare se tale mancata notifica non sia imputabile al notificante alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza civile che, in tal caso, ammette la possibilità di remissione in termini. Nella fattispecie la Procura Federale ha inviato, nel termine perentorio, il primo avviso (CCI) e lo ha spedito all'esatta residenza, presso la quale il deferito aveva anche, per giunta, eletto il domicilio; ragion per cui, il mancato perfezionamento della notifica non può esserle imputato.
Ciò comporta, sotto altro profilo, che il successivo riavvio degli atti in rinnovazione oltre il termine perentorio di cui all'art. 123 CGS non soggiace alla sanzione dell'inammissibilità "in tal modo non essendo vulnerato né l'interesse di rango costituzionale alla ragionevole durata del processo e al conseguimento della certezza e stabilità delle situazio i giuridiche conseguenti alla pronunzia, né gli artt.3 e 24 Cost., come avverrebbe invecenel caso in cui si addossassero al notificante le conseguenze di una notifica tardiva per fatti sottratti al suo potere di ingerenza ed impulso e non riconducibili a suo errore o negligenza" (decisione della Corte Federale già citata).
3. Questo convincimento non è scalfito né dalla produzione del doc. 5 allegato alla memoria difensiva né dalla ulteriore tesi illustrata in detta memoria per la quale la notificazione dell'avviso di conclusione di indagini si sarebbe potuta ottenere utilizzando l'indirizzo pec fornito in sede di audizione ("raffaella.83@pec.it").
Infatti esaminando il certificato rilasciato il 15 giugno 2021 dal Comune di Baiano, in rubrica " attestazione di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea" si legge semplicemente che il signor Liquidato, "residente a Sirignano (av) in Via S. Pertini n. 38 è dimorante alla Via N. Litto n. 102, per isolamento obbligatorio causa covid-19 presso il coniuge Colucci Stefanina nata il 01/08/1966 dal 23.10.2020". Pertanto lo stesso certificato conferma l'esattezza della residenza dell'incolpato in quel di Sirignano, aldilà della "dimora" temporanea assunta per ragioni sanitarie, almeno sino alla formale modifica della residenza accertata solo in data 27 ottobre 2021, mai comunicata alla Procura Federale così non consentendole di modificare l'originaria elezione di domicilio.
4. Rileva inoltre che, il verbale di audizione del 4 marzo 2021 avanti i Rappresentanti della Procura Federale, pur riportando l'indicazione della suddetta pec, chiaramente riferibile ad un soggetto terzo, contiene l'elezione di domicilio presso la residenza in Sirignano e null'altro. Più in particolare, dall'esame del verbale di audizione (del 5 marzo 2021) dell'incolpato Giuseppe Davide Boncore, allenatore di ASD Troina, all'epoca della disputa della gara Troina-San Tommaso in data 2 febbraio 2020 nel corso della stagione sportiva 2019/2020, sospetta di essere stata oggetto di illecito sportivo (richiamato a pag. 11 della memoria difensiva ad altri scopi), si evince che il signor Boncore, pur avendo declinato la propria residenza, ha espressamente dichiarato "di voler ricevere tutte le future comunicazioni presso la ASD Rotonda Calcio indirizzo PEC rotondacalcio@pec.it"
Ebbene, tale espressa richiesta non è mai stata formulata dal signor Liquidato, così che qualsiasi comunicazione a detta pec non sarebbe risultata legittima e giustificata.
Per l'insieme delle suesposte ragioni anche l'ultima eccezione preliminare di violazione del termine perentorio di cui all'art. 125, c. 2, CGS per l'inoltro al signor Liquidato dell'atto di deferimento è del pari infondata, dovendo il termine di 30 giorni decorrere solo dal perfezionamento della notificazione del secondo rinnovo dell'avviso di conclusione di indagine, avvenuto con consegna a mani della moglie convivente in data 29 novembre 2021 (l'unico andato a buon fine).
4.1. Ne consegue che l'atto di deferimento, formato e spedito alla pec del domicilio eletto presso i difensori in data 28 dicembre 2021, ha rispettato il suddetto termine perentorio.
4.2. Neppure è opponibile alla Procura, per inficiare la validità e l'efficacia degli atti, lo svolgimento di ulteriori attività inquirenti atteso che nell'arco temporale intercorrente tra l'avviso di conclusioni delle indagini (notificato nei termini presso l'esatta residenza del deferito) ed il deferimento stesso nessuna attività di indagine è stata svolta dalla Procura se non la dispendiosa, reiterata, incolpevole attività di notificazione per l'instaurazione del giusto contraddittorio a garanzia dello stesso incolpato.
5. Passando al merito del deferimento, viene contestato al signor Liquidato, in relazione allo svolgimento della citata gara TroinaSan Tommaso del 2 febbraio 2020, nella quale svolgeva il ruolo di allenatore della squadra ospite, la violazione dell'art. 30, commi 1 e 2, CGS perché durante la stessa "si rivolgeva al sig. Davide Giuseppe Boncore, allenatore di ASD Troina, chiedendogli di terminare la partita in parità, ricevendo un rifiuto".
La questione della presunta alterazione del risultato di detta gara è già stata oggetto della decisione n. 20 del 29 luglio 2021 ad opera di questo stesso Tribunale, sia pur in diversa composizione che, previa disamina del materiale istruttorio, ha escluso in relazione alle posizioni dei signori Cucciniello (Presidente di ASD San Tommaso) e Del Gaudio (soggetto svolgente attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della medesima società) la sussistenza di prove relative al tentativo di illecito, ravvedendo nelle varie conversazioni intercorse, comprese quelle riferite dall'avv. Giuffrida e dal signor Boncore (allenatore ASD Troina), la sola violazione dell'art. 4, c. 1, CGS.
Nella suddetta decisione, è stata esaminata, sia pur incidentalmente ai soli fini della valutazione di quanto ascritto al signor Davide Boncore ed alla società San Tommaso, l'episodio contestato al signor Stefano Liquidato con questo testuale esito: "..., ritiene il Collegio che le dichiarazioni rese da quest'ultimo in sede di S.I.T."- il riferimento è al signor Boncore- " rilasciate il 14 luglio 2020, la conversazione con il Sig. Pecoraro intercettata il 6 febbraio 2020 e quanto affermato innanzi alla Procura Federale in occasione delle audizioni del 5 marzo 2021 e del 12 maggio 2021, sia pure auto ed etero accusatorie, non possono condurre all'affermazione della responsabilità del Liquidato per il presunto tentativo di illecito ex art. 30, commi 1 e 2, del CGS-FIGC, essendosi, di fatto, trattato di una richiesta rivolta in modo estemporaneo quasi sotto forma di implorazione senza promessa di contropartita, ma il suo comportamento, certamente sconsiderato e sconveniente, vada anch'esso ricondotto alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui al comma 1 dell'art. 4 del CGS-FIGC". Nella stessa decisione nel prosciogliere il signor Davide Boncore dall'addebito di aver violato l'obbligo di denuncia dell'illecito, si legge che si era tenuto conto di quanto dallo stesso dichiarato in ordine all'episodio in ordine al fatto di non aver avuto alcun "sentore in merito ad eventuali anomalie o, quantomeno, personalmente non percepito alcunché", ed ancora "non potendo per i motivi esposti, la frase estemporaneamente pronunciata dal Liquidato durante la partita essere ritenuta, di per sé sola, elemento costitutivo della fattispecie illecita".
6. Il Tribunale condivide e fa proprie le suddette motivazioni con riguardo alla posizione del signor Liquidato, non senza rilevare che alcun capo della decisione che ha negato l'esistenza di un presunto illecito sportivo della citata gara, è stato oggetto di appello ad opera della Procura Federale, come può riscontrarsi dalla decisione n. 16 del 23 settembre 2021 emessa dalla Corte Federale d'Appello, a Sezioni Unite.
7. Esso ritiene che il fatto storico si possa ritenere sufficientemente comprovato, alla luce delle complessive dichiarazioni acquisite in audizione; tuttavia le condotte tenute dal deferito (avvicinamento alla panchina della società ospitante e parole indirizzate al collega allenatore) si disvelano non idonee, per le modalità ed i contenuti gestuali ed espressivi, a configurare la più severa e grave ipotesi di illecito sportivo contestata dalla Procura Federale. L'assunto è rafforzato dalle dichiarazioni rese dallo steso destinatario delle parole che, pur avendole ascoltate, non le ha percepite come un tentativo di illecito sportivo.
8. Escluso l'illecito sportivo, resta tuttavia da apprezzare negativamente la condotta del sig or Liquidato, tenuto conto del contesto nel quale tale condotta è stata tenuta: nel corso di svolgimento della gara, col risultato in bilico, avvicinandosi alla panchina della società ospitante e rivolgendo all'allenatore della squadra avversaria parole dal contenuto equivoco, antisportivo, sleale e diseducativo.
Tale condotta infrange i principi tutelati dall'art. 4, c. 1, CGS, e comporta l'irrogazione a carico del deferito, a cagione della violazione della menzionata disposizione normativa, della sanzione della squalifica di mesi quattro, da ritenersi congrua e comunque in linea e coerente con le sanzioni irrogate agli altri incolpati della medesima violazione nel procedimento disciplinare principale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile il deferimento nei confronti del sig. Nucaro Mauro;
- irroga la sanzione della squalifica di mesi 4 (quattro) nei confronti del sig. Liquidato Stefano.
Così deciso nella Camera di consiglio del 27 gennaio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Maurizio Lascioli Giuseppe Rotondo
Depositato in data 1° febbraio 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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