C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 31/10/2017 – Delibera – RECLAMO n.10 della Società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE
RECLAMO n.10 della Società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.35 del 21.9.2017( omologazione del risultato 0‐4 della gara Audax Ravagnese –Pol.Bovese Onlus del 17‐09‐2017, campionato 1^ Categoria, per posizione irregolare del calciatore Marino Giovanni nato il 29.05.1986).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
RILEVA che la società A.S.D. Audax Ravagnese, nel reclamo in esame trasmesso il 18.10.2017, rappresenta quanto segue: ‐ il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara Polisportiva Bovese Onlus ‐ Città di Rosarno dell’08/10/2017, ha rilevato che il calciatore Marino Giovanni ha preso parte alla gara nelle fila della società Pol. Bovese Onlus senza averne titolo, non essendo regolarmente tesserato con la società in questione, adottando i provvedimenti
consequenziali (cfr. C.U. n.46 del 12/10/2017 del Comitato Regionale Calabria); ‐ il succitato calciatore Marino Giovanni aveva partecipato in posizione irregolare, per i motivi di cui sopra, anche alla gara Audax Ravagnese ‐ Polisportiva Bovese Onlus del 17/09/2017.
Tanto premesso, la reclamante chiede l’annullamento dell’omologazione del risultato della gara Audax Ravagnese ‐ Polisportiva Bovese Onlus conclusasi col risultato di 0‐4 e, per l’effetto, l’irrogazione alla società Polisportiva Bovese Onlus della punizione sportiva della perdita della gara stessa con il risultato di 0‐3. Questa Corte Sportiva rileva l’inammissibilità del reclamo in quanto avrebbe dovuto essere proposto al Giudice di Primo Grado entro i sette giorni dalla disputa della gara Audax Ravagnese ‐ Polisportiva Bovese Onlus del 17.9.2017, ai sensi dell’art. 46, comma 3 del C.G.S.; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.