C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 31/10/2017 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.7 a carico di:
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.7 a carico di: Sig VIVARELLI RENATO all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Luzzese Calcio 1965, e della Società A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965 (matricola 610530). Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. prot.1574/1060 pfi 16‐17/CS//MB/sds del 28.08.2017.
IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, Letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1060 pfi 16‐17, avente ad oggetto:
“Accertamenti in merito alla condotta violenta posta in essere dal Presidente della ASD Luzzese Calcio Vivarelli Renato alla fine della gara Luzzese‐Città di Siderno, valevole per il campionato di Eccellenza del C.R. Calabria, nei confronti dell’Osservatore AIA Sig. Brugnano Domenico”, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 21.4.2017 al n. 1060 pfi 16‐17; Letta la relazione di indagine redatta dal collaboratore della Procura Federale; Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali: 1: lettera di incarico del 21.4.2017 (prot. 11677/1060 pfi 16‐17/CS/MB/sds); 2: foglio di censimento della società A.S.D. Luzzese Calcio 1965 per la stagione sportiva 2016‐2017; 3: audizione di Vivarelli Renato, Presidente della società A.S.D. Luzzese Calcio 1965, del 15.5.2017; 4: audizione di Gardi Fabio, segretario e dirigente accompagnatore della società A.S.D. Luzzese Calcio 1965, del 15.5.2017; 5: audizione di Brugnano Domenico, Osservatore Arbitrale dell’AIA, del 29.5.2017; Rilevato che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati è emerso che il Sig. VIVARELLI RENATO, presidente della società A.S.D. Luzzese Calcio 1965, al termine della gara Luzzese‐Città di Siderno del 4.3.2017, valevole per il campionato di Eccellenza calabro, ha offeso l’Osservatore Arbitrale dell’AIA Sig. Brugnano Domenico rivolgendogli l’espressione “pezzo di merda” e poi ha tenuto, sempre nei confronti del predetto Osservatore Arbitrale dell’AIA, una condotta violenta, consistita nell’afferrarlo per il braccio destro e nello spintonarlo ripetutamente fino al muro di recinzione. In particolare, tale circostanza ha trovato riscontro oggettivo nelle dichiarazioni rese, nel corso dell’audizione del 29.5.2017, dal Sig. Brugnano, il quale, nel confermare quanto già evidenziato nel supplemento alla relazione di gara del 5.3.2017, ha dichiarato che il Sig. Vivarelli Renato ha tenuto le condotte offensive e violente sopra descritte. Tali dichiarazioni, provenienti da soggetto qualificato e privo di interesse, coerenti e precise, non sono messe in discussione dalle propalazioni rese in data 15.5.2017 dal Sig. Vivarelli, il quale si è limitato a fornire una versione alternativa della vicenda non fondata su alcun riscontro oggettivo; Ritenuto che la suddetta circostanza integra per il Sig. VIVARELLI RENATO gli estremi della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. per avere costui, al termine della gara Luzzese‐Città di Siderno del 4.3.2017, valevole per il campionato di Eccellenza calabro, offeso l’Osservatore Arbitrale dell’AIA Sig. Brugnano Domenico rivolgendogli l’espressione “pezzo di merda” e poi per aver tenuto, sempre nei confronti del predetto Osservatore Arbitrale dell’AIA, una condotta violenta, consistita nell’afferrarlo per il braccio destro e nello spintonarlo ripetutamente fino al muro di recinzione; Ritenuto, altresì, che da tale condotta consegue la responsabilità diretta della società A.S.D. Luzzese Calcio 1965, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine all’addebito contestato al proprio presidente e legale rappresentante VIVARELLI RENATO, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S.; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata alla società A.S.D. Luzzese Calcio e al Sig. VIVARELLI RENATO e dagli stessi regolarmente ricevuta, in quanto la società l’ha ricevuta in data 7.7.2017 mentre il Sig. VIVARELLI, per il quale si è provveduto, ai sensi dell’art. 32 quinquies, comma 5, del C.G.S., alla trasmissione della Comunicazione di Conclusione Indagini presso il domicilio eletto in sede di audizione, non ha ritirato la raccomandata a/r e, pertanto, la notifica dell’atto si è perfezionata “per compiuta giacenza”; Preso atto che nessuno degli incolpati ha depositato memorie o ha chiesto di essere sentito nei termini previsti; Visto l’art. 32 ter, comma 4, del C.G.S.; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone; HANNO DEFERITO a questo Tribunale Federale Territoriale: 1) VIVARELLI RENATO, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Luzzese Calcio 1965; 2) la società A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965 (matr. 610530); per rispondere: ‐ VIVARELLI RENATO della violazione di principi di lealtà, correttezza e probità sanciti all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. per aver, al termine della gara Luzzese‐Città di Siderno del 4.3.2017, valevole per il campionato di Eccellenza calabro, offeso l’Osservatore Arbitrale dell’AIA Sig. Brugnano Domenico rivolgendogli l’espressione “pezzo di merda” e poi per aver tenuto, sempre nei confronti del predetto Osservatore Arbitrale dell’AIA, una condotta violenta, consistita nell’afferrarlo per il braccio destro e nello spintonarlo ripetutamente fino al muro di recinzione; ‐ la società A.S.D. Luzzese Calcio 1965, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine all’addebito di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. contestato al proprio presidente e legale rappresentante VIVARELLI RENATO. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 30 ottobre 2017 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è comparso per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: ‐per il Sig. Vivarelli Renato mesi dieci di inibizione; ‐per la Società A.S.D. Luzzese Calcio 1965 € 700,00 di ammenda. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga : ‐al Sig. VIVARELLI Renato l’inibizione per mesi DIECI (10); ‐alla Società A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965 l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).