C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 14/11/2017 – Delibera – RECLAMO n.13 della Società A.S.REAL KROTON
RECLAMO n.13 della Società A.S.REAL KROTON
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.15 SGS del 19.10.2017(ripetizione della gara Citta’ di Cariati – Real Kroton del 14.10.2017, Campionato Regionale Allievi, ammenda di € 150,00).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti il legale e il presidente della società reclamante; RILEVA con ricorso del 25.10.2017, trasmesso alla controparte, la A.S. Real Kroton impugnava la delibera del Giudice Sportivo indicata in epigrafe chiedendo l’annullamento dell’ammenda posta a carico della Società Real Kroton e la punizione sportiva della perdita della gara per la Società Città di Cariati in quanto “le proteste ed il comportamento antisportivo e minaccioso sono stati tenuti dai dirigenti e sostenitori dell’altra società e sono poi culminati nell’invasione di campo da parte dell’allenatore della squadra Città di Cariati, a seguito della quale l’arbitro ha deciso di sospendere la partita”. La Corte, ritenuto che al 2’ minuto di recupero del 2^ tempo l'allenatore della Società Città di Cariati entrato in campo con atteggiamento minaccioso veniva immediatamente allontanato, ancora prima di entrare in contatto con l'arbitro, e che dalla ricostruzione dei fatti resa negli atti ufficiali non emerge un'impossibilità oggettiva di proseguire la gara, come richiesto dalla giurisprudenza sportiva, per giustificare un provvedimento di sospensione; considerato che il direttore di gara ha mostrato un ingiustificato timore soggettivo e che, pertanto, condivide la decisione del Giudice Sportivo; ritenuto che il comportamento offensivo dei sostenitori e dei dirigenti del Real Kroton è stato descritto nel referto in maniera generica e insufficiente, per cui non è possibile valutare la congruità della sanzione inflitta rispetto alla natura e alla entità degli addebiti; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, annulla la sanzione dell'ammenda a carico della Società A.S.REAL KROTON; conferma nel resto la delibera impugnata; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.