C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 22/11/2017 – Delibera – RECLAMO n.17 della Società A.S.D. COMPRENSORIO LAGO CALCIO

RECLAMO n.17 della Società A.S.D. COMPRENSORIO LAGO CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.13 del 09.11.2017(punizione sportiva della perdita 0-3 della gara Belsito – Comprensorio Lago Calcio del 04.11.2017, campionato 3^Categoria, ammenda di € 60,00, inibizione del dirigente TIANI Angelo fino al 08.12.2017). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante;

 RILEVA

la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato la posizione irregolare del calciatore De Luca Andrea in quanto non tesserato con la società Comprensorio Lago Calcio. La reclamante argomenta che il calciatore che ha preso parte alla gara è Andrea De Luca nato il 13.5.1997 regolarmente tesserato per la Comprensorio Lago Calcio; difatti, per un mero errore materiale, nella distinta di gara è stata riportata una data di nascita errata (tra altro appartenente ad altro calciatore che nella formazione presente nella distinta stessa seguiva immediatamente il nominativo di De Luca) che ha generato il dubbio che potesse trattarsi di altro atleta. Aggiunge che lo stesso De Luca è stato regolarmente riconosciuto dall’arbitro nel pre-partita. Le ragioni rappresentate dalla reclamante appaiono fondate, in accoglimento delle stesse può infatti affermarsi che il calciatore che ha disputato la gara era Andrea De Luca nato il 13.5.1997, regolarmente tesserato. Il ricorso va accolto, il risultato sul campo ripristinato e le sanzioni accessorie di cui in epigrafe annullate. P.Q.M. in accoglimento del reclamo: annulla la punizione sportiva della perdita 0-3 della gara Belsito – Comprensorio Lago Calcio del 04.11.2017, campionato 3^Categoria; annulla l’ammenda di € 60,00 e l’inibizione del dirigente TIANI Angelo fino al 08.12.2017, sanzioni irrogate quali pene accessorie ; omologa il risultato 1-3 della gara in esame conseguito sul campo a favore della Società A.S.D. COMPRENSORIO LAGO CALCIO; dispone la trasmissione degli atti alla Delegazione Provinciale LND di Cosenza per quanto di competenza; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

 

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