C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 22/11/2017 – Delibera – RECLAMO n.18 della Società A.S.D. JUVENILIA ROSETO C.S.

RECLAMO n.18 della Società A.S.D. JUVENILIA ROSETO C.S.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.62 del 09.11.2017( omologazione del risultato 2-4 della gara Juvenilia Roseto C.S.-Roggiano 1973 del 05.11.2017, Campionato Promozione, squalifica calciatore BRUNO Pier Pasquale per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante si duole della decisione del giudice di prime cure che ha omologato il risultato della gara in epigrafe con il punteggio di 4 a 2 a favore del Roggiano; impugna, inoltre, la squalifica irrogata al calciatore Bruno Pier Pasquale per aver colpito con un calcio il portiere avversario nonché rivolto all’arbitro frasi minacciose. In via preliminare va affermato che la reclamante non ha osservato il disposto dell’art. 46 comma 5 C.G.S. che, nel caso in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, impone,fra l’altro, che venga inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art. 38, comma 7, e che l’attestazione dell’invio venga allegata al reclamo. Il ricorso nella parte in cui si chiede di incidere sul disposto relativo all’esito della gara è, pertanto, inammissibile. Con riferimento alla squalifica del Bruno è da affermarsi che la tesi della reclamante che nega in assoluto che il Bruno abbia tenuto i comportamenti che gli vengono contestati non merita pregio. Purtuttavia la sanzione che questo Collegio ritiene congrua ai fatti ascritti è la squalifica per tre giornate effettive di gara per cui in questa parte il reclamo può essere parzialmente accolto. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna l’esito della gara Juvenilia Roseto C.S.-Roggiano 1973 del 05.11.2017, Campionato Promozione; riduce la squalifica inflitta al calciatore BRUNO Pier Pasquale a TRE (3) giornate effettive di gara; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

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