C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 83 del 12/12/2017 – Delibera – RECLAMO n. 28 della Società POL.D. ALBI

RECLAMO n. 28 della Società POL.D. ALBI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 16.11.2017 (punizione sportiva della perdita della gara Amaroni – Albi del 12.11.2017,Campionato di 2^Categoria; penalizzazione di UN punto in classifica, squalifica calciatore DARDANO Roberto, nella sua qualità di capitano, fino al 31 gennaio 2019, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previsto dall’art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. -C.U. n° 256/A del 27.1.2016-).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il legale ed il Presidente della società reclamante; RILEVA al 25° minuto del secondo tempo della gara in epigrafe, in occasione della convalida di un gol dell’Amaroni, l’arbitro veniva accerchiato da molti giocatori dell’Albi che con fare minaccioso e ingiurioso chiedevano l’annullamento della rete. In tale circostanza l’arbitro veniva prima spintonato e poi colpito da un forte schiaffo nella zona temporale destra per cui, trovandosi in uno stato di menomazione fisica, decideva di sospendere la gara. Era necessario inoltre l’ingresso in campo delle Forze dell’Ordine presenti per scortarlo prima negli spogliatoi e poi nella sua sede di residenza. A seguito dell’accaduto l’arbitro doveva far ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Catanzaro dove veniva formulata una prognosi di guarigione di sette giorni. Dai fatti, per come sommariamente narrati, discendevano, a seguito della statuizione di primo grado, la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di un punto in classifica, la squalifica del calciatore Dardano nella sua qualità di capitano ai sensi dell’art 3 C.G.S. e dell’art. 73 N.O.I.F. per l’atto di violenza compiuto ai danni dell’arbitro in vece dell’autore non riconosciuto e le sanzioni amministrative accessorie. La reclamante, pur ammettendo che l’arbitro sia stato colpito da uno schiaffo, contesta che l’atto stesso abbia comportato postumi di gravità tale da impedire al direttore di gara il prosieguo della gara. La narrazione dell’arbitro non può, però, essere assolutamente posta in dubbio, in particolare deve considerarsi acclarato il compimento dell’atto di violenza da parte di un calciatore dell’Albi avvenuto, tra l’altro, mentre l’arbitro veniva accerchiato da molti calciatori e da questi ripetutamente spintonato. Ma l’elemento legittimante la decisione arbitrale è rappresentata dal verbale di Pronto Soccorso rilasciato dall’Ospedale di Catanzaro che certifica le conseguenze lesivi dell’atto di violenza sull’arbitro. Appare, quindi, accertato che l’atto di violenza subito non ha permesso la prosecuzione della gara per le menomate condizioni fisiche in cui l’arbitro si è venuto a trovare. Consequenziale l’attribuzione della responsabilità per la sospensione della gara alla società Albi e quindi la legittimità della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della stessa. La presenza degli elementi oggettivi sopra riportati configura la conformità della decisione impugnata alla consolidata giurisprudenza della C.A.F. prima e della Corte Federale d’Appello poi. Residua quindi da valutare la congruità della sanzione, derivante, della penalizzazione in classifica e di quella irrogata al calciatore Dardano. In merito ritiene questo Collegio che il tenore degli avvenimenti giustifichino l’irrogazione di un punto di penalizzazione e la sanzione irrogata al capitano Dardano.

Per i motivi sopra esposti il reclamo va, pertanto, rigettato. P.Q.M. rigetta il reclamo; conferma l’applicazione delle misure amministrative disposte dal Giudice Sportivo in applicazione dell’art.16, comma 4 bis C.G.S.; dispone incamerarsi la tassa.

 

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