C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 83 del 12/12/2017 – Delibera – RECLAMO n.30 del signor NICOLETTA Luigi (Polisportiva Icaro 2010)
RECLAMO n.30 del signor NICOLETTA Luigi (Polisportiva Icaro 2010)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 9 Amatori del 30.11.2017 (squalifica per QUATTRO gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; RILEVA il ricorrente nell’impugnare la squalifica irrogatagli dal giudice di primo grado ne chiede l’annullamento o una drastica riduzione sostenendo che dopo il suo allontanamento dal campo per espulsione non ha assolutamente usato espressioni offensive o intimidatorie nei confronti dell’arbitro. La narrazione dell’arbitro non può essere messa in dubbio in quanto ha riportato i fatti in maniera puntuale ed esaustiva. La sanzione appare, però, eccessiva e, pertanto, va ridotta a due giornate di gare. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta a NICOLETTA Luigi a DUE giornate di gare; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società Polisportiva Icaro 2010 che ha provveduto a versarla per conto del suo tesserato, reclamante.