C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 92 del 05/01/2018 – Delibera – RECLAMO n.33 della Società AMATORI URIA

RECLAMO n.33 della Società AMATORI URIA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.12 Amatori del 21.12.2017 (squalifica dei calciatori BRUNO Vincenzo e MAURO Salvatore per TRE gare effettive, squalifica dell’allenatore ALBERTO Raffaele fino al 30/04/2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; ritenuto che dal referto arbitrale i comportamenti dei calciatori Bruno Vincenzo e Mauro Salvatore devono essere inquadrati in episodi di protesta nei confronti del direttore di gara, così come il comportamento dell’allenatore Alberto Raffaele in relazione al quale deve escludersi ogni tentativo di aggressione per l’insussistenza di atti idonei a concretizzare l’offesa non verificatasi in circostanze indipendenti della volontà dell’agente, rinvenendosi proteste, comportamento offensivo ed entrata abusiva in campo. Le sanzioni devono, pertanto, essere congruamente ridotte. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce: le squalfiche a carico di BRUNO Vincenzo e di MAURO Salvatore a DUE giornate effettive di gara; la squalifica a carico di ALBERTO Raffaele fino al 31 GENNAIO 2018; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

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