C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 98 del 11/01/2018 – Delibera – RECLAMO n.34 della Società G.S. ANTONIMINA
RECLAMO n.34 della Società G.S. ANTONIMINA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.27 del 07.12.2017 (squalifica dei calciatori ALVARO Giuseppe e TERRANOVA Andrea per CINQUE giornate, squalifica del calciatore CARABBETTA Rocco fino al 31.01.2018, in qualità di capitano, in luogo dell’autore materiale dell’atto di violenza contro l’arbitro).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE ritenuto che la ricostruzione dei fatti prospettata dal Giudice Sportivo ed attestata in maniera chiara ed inequivoca dalle risultanze ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, non è inficiata dalle argomentazioni addotte dalla reclamante; letti gli atti ufficiali e il reclamo, considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice ai calciatori Alvaro Giuseppe e Terranova Andrea sono congrue ed adeguate alle fattispecie contestate; ritenuto che, in merito alla posizione del Capitano Carabbetta Rocco, la società ha identificato nella persona di Luly Vincenzo, assistente di parte, quale responsabile dell’atto di violenza contro l’arbitro; P.Q.M. rigetta il reclamo avverso la squalifiche dei calciatori ALVARO Giuseppe e TERRANOVA Andrea; revoca la squalifica al calciatore CARABBETTA Rocco e rimette gli atti al Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria per gli opportuni provvedimenti nei confronti dell’assistente di parte LULY Vincenzo; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.