C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 98 del 11/01/2018 – Delibera – RECLAMO n.36 del Sig. DEFILIPPO Giuseppe (tesserato Società A.S.D. U.S. Girifalco)
RECLAMO n.36 del Sig. DEFILIPPO Giuseppe (tesserato Società A.S.D. U.S. Girifalco)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.32 SGS del 14.12.2017 (squalifica fino al 20.01.2018).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il reclamo, intestato al sig. Giuseppe Defilippo, è contenuto in un documento di pec, trasmesso in data 19/12/2017 dall'indirizzo di posta elettronica usgirifalco@pec.it, senza sottoscrizione; considerato che l'art. 33, comma 5, del C.G.S. richiede espressamente la sottoscrizione delle parti o di un loro procuratore, a pena di inammissibilità; ritenuto che, in ogni caso, non è possibile riferire il reclamo contenuto nel documento informatico al sig. Giuseppe De Filippo, che non è il titolare della casella di pec da cui proviene; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.