C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 98 del 11/01/2018 – Delibera – RECLAMO n. 37 della Società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA

RECLAMO n. 37 della Società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria cui al Comunicato Ufficiale n. 24 SGS del 30.11.2017 (squalifica del calciatore POSTORINO Antonio fino al 15.08.2018 con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previsto dall’art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. - C.U. n° 256/A del 27.1.2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante non ha contestato sostanzialmente la ricostruzione dei fatti ascritti, evidenziando la mancanza di volontà lesiva del calciatore Postorino Antonio, che ha ammesso la proprie responsabilità; tuttavia, appare conforme a giustizia rimodulare la sanzione tenuto conto che il gesto, seppure deplorevole, non ha sortito effetti lesivi; e tenuto anche conto del comportamento collaborativo dell’incolpato e della sua giovane età. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore POSTORINO Antonio fino la 13.07.2018 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante. Conferma – ai sensi dell’art. 16, comma 4 bis, del C.G.S. - l’applicazione delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it