C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 103 del 17/01/2018 – Delibera – RECLAMO n.29 della Società A.S.D. FUTSAL MELITO
RECLAMO n.29 della Società A.S.D. FUTSAL MELITO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.23 del 30.11.2017 (punizione sportiva della perdita della gara Fortitudo Calcio Reggio – Futsal Melito del 25.11.2017- Campionato di 2^Categoria; penalizzazione di UN punto in classifica, squalifica calciatore CANDITO Francesco, nella sua qualità di capitano, fino al 1 dicembre 2018, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previsto dall’art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. - C.U. n° 256/A del 27.1.2016-).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il legale e il Presidente della società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA al 47’ del primo tempo della gara di cui in epigrafe, a gioco fermo, l’arbitro andava a separare due calciatori che stavano discutendo in maniera accesa, poiché si formava un capannello di calciatori lo stesso indietreggiava per sottrarsi alla mischia, ma veniva colpito da dietro con violenza, tra la spalla ed il collo, da un calciatore sicuramente riconducibile, a detta dello stesso Direttore di gara, ad uno dei titolari del Melito. Per la violenza del colpo subito l’arbitro, non trovandosi nelle condizioni psicofisiche per continuare la direzione di gara, la sospendeva. Dai fatti, per come sommariamente narrati, discendeva, a seguito della statuizione di primo grado, la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di un punto in classifica, la squalifica del calciatore Francesco Candito nella sua qualità di capitano ai sensi dell’art 3 C.G.S. e dell’art. 73 N.O.I.F. per l’atto di violenza compiuto ai danni dell’arbitro, in vece dell’autore non riconosciuto, e le sanzioni amministrative accessorie. La reclamante contesta che l’atto stesso - sempre che si voglia qualificarlo come atto di violenza e non lo si riconduca ad un gesto accidentale e non voluto scaturito dalla concitazione del momento - abbia comportato postumi di gravità tale da impedire al direttore di gara il prosieguo della gara. Rappresenta, poi, che il capitano non può essere considerato responsabile per il colpo subito dall’arbitro in quanto nel momento del suo accadimento era già stato sostituito.
In data 11 dicembre u.s. - preso atto della complessità dei fatti oggetto di indagine - veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell’arbitro per la seduta del 15 gennaio 2018. L’arbitro ascoltato a chiarimenti nella seduta odierna, nel confermare il rapporto precisava che al momento della sostituzione del capitano ed in assenza del vice capitano già sostituito la società Futsal Melito non ha indicato alcun calciatore a cui affidare la qualifica di capitano. La narrazione dell’arbitro non può, però, essere assolutamente posta in dubbio, in particolare deve considerarsi acclarato il compimento dell’atto di violenza da parte di un calciatore del Melito che non ha permesso la prosecuzione della gara per le menomate condizioni fisiche in cui l’arbitro si è venuto a trovare. Consequenziale l’attribuzione della responsabilità per la sospensione della gara alla società Futsal Melito e quindi la legittimità della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della stessa. Residua quindi da valutare la congruità della sanzione, derivante, della penalizzazione in classifica e di quella irrogata al calciatore Candito Francesco in quanto capitano della squadra. In merito ritiene questo Collegio che gli avvenimenti giustifichino oltre alla sanzione della punizione sportiva della perdita della gara anche l’irrogazione di un punto di penalizzazione ma vanno adeguatamente approfonditi con riguardo all’eccezione sollevata dalla reclamante, preso atto, come appurato, che al momento dell’evento contestato anche il vicecapitano, che avrebbe dovuto assumere le funzioni del Capitano, era stato sostituito. Ritiene questo Collegio che in assenza del Capitano e del suo Vice, non possa attribuirsi la responsabilità per l’atto di violenza subito dall’arbitro ad altri tesserati. Se nel caso che occupa appare certo che la squadra del Futsal Melito avrebbe dovuto comunicare al Direttore di Gara, che avrebbe avuto del resto anch’esso l’onere di richiederlo al Dirigente Accompagnatore, il nominativo di altro calciatore che all’uscita del Capitano, ed in assenza del suo Vice, ne avrebbe dovuto assumere il ruolo, è parimenti indubitabile che la norma fortemente connotata da una spiccata valenza afflittiva e sanzionatoria non può permettere interpretazione e applicazioni estensive. Per i motivi sopra esposti il reclamo va, pertanto, rigettato nella parte in cui si impugna la decisione relativa alla punizione sportiva della perdita della gara, alla penalizzazione e alle sanzioni accessorie, va accolto nel resto annullando la squalifica del calciatore Candito Francesco. In merito alle sanzioni accessorie ritiene questo Collegio che, pur non essendo individuato l’autore dell’atto di violenza ed in assenza del responsabile, ai sensi dell’art. 3 comma 2 C.G.S., il disvalore dell’atto compiuto legittima la comminazione delle stesse in ossequio alla ratio della norma ex art. 16, comma 4 bis, del C.G.S.. P.Q.M. rigetta il reclamo nella parte in cui si impugna la decisione relativa alla punizione sportiva della perdita della gara Fortitudo Calcio Reggio – Futsal Melito del 25.11.2017 e alla penalizzazione di un punto in classifica; annulla la squalifica del calciatore Francesco CANDITO; conferma le misure disposte dal Giudice Sportivo in merito all’applicazione delle sanzioni amministrative ex art.16, comma 4 bis, del C.G.S.; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.