C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 103 del 17/01/2018 – Delibera – RECLAMO n. 39 della Società A.S.D. TAVERNESE

 

RECLAMO n. 39 della Società A.S.D. TAVERNESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 84 del 14.12.2017 (inibizione del dirigente COSTABILE Natale fino al 14/3/2018). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato il dirigente Costabile Natale avendone riconosciuto la responsabilità per i fatti ascritti. Riporta l’arbitro nel rapporto di gara che il Costabile, durante le operazioni di riconoscimento dei calciatori lo ha minacciato ripetutamente impedendogli di uscire dallo spogliatoio in quanto ne teneva bloccata la porta di uscita e rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine allarmate per le urla dello stesso. Le argomentazioni difensive illustrate in ricorso appaiono insufficienti a confutare il resoconto dei fatti contenuto nel rapporto dell’arbitro. La vicenda per come narrata dal direttore di gara non può essere, difatti, posta in dubbio in quanto riferita in maniera chiara, puntuale e circostanziata. La gravità della stessa rende, tuttavia, opportuno rimodulare la sanzione riducendola a tutto il 20.2.2018; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell’inibizione al dirigente COSTABILE Natale a tutto il 20.2.2018 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

 

 

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