C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 109 del 23/01/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 45 della società A.S.D. BRUTIUM COSENZA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 100 dell’11.01.2018 (squalifica per QUATTRO gare effettive calciatore PONZIO Leonardo).

RECLAMO nr. 45 della società A.S.D. BRUTIUM COSENZA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 100 dell’11.01.2018 (squalifica per QUATTRO gare effettive calciatore PONZIO Leonardo).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA la ricorrente, nell’impugnare la squalifica irrogata al proprio calciatore Ponzio Leonardo dal giudice di primo grado, ne chiede l’annullamento o la riduzione al minimo previsto dal Codice di Giustizia Sportiva sostenendo che il calciatore non si è rivolto all’arbitro in modo offensivo e minaccioso né ha ritardato il suo rientro negli spogliatoi dopo l’espulsione. Argomenta la reclamante sostenendo che il Ponzio si è limitato a pacate lagnanze per l’interpretazione di episodi di gioco fornite dall’arbitro e non condivisibili. Afferma, inoltre, che il rapporto del direttore di gara è viziato da nullità in quanto non riporta le espressioni offensive e irriguardose contestate né i minuti di gara in cui sarebbero state proferite, aggiungendo che il rapporto arbitrale è connotato da contraddittorietà nell’esposizione conclamata dalla presenza di cancellature nello stesso. Rileva il Collegio giudicante che la narrazione dell’arbitro non può essere messa in dubbio in quanto ha riferito i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, riportando il minuto in cui si sono verificati nonché le espressioni usate dal Ponzio. Neanche dal punto di vista grafico si rilevano errori, correzioni o cancellazioni nel rapporto arbitrale che è addirittura stilato con caratteri stampati. Ritiene, tuttavia, questo Collegio che l’effettiva gravità dei fatti ascritti imponga, a parziale accoglimento del reclamo, una riduzione della sanzione a tre giornate di squalifica. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al sig. PONZIO Leonardo a TRE giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

 

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