C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 109 del 23/01/2018 – Delibera – RECLAMO nr 49 della società U.S.D. CITTÀ DI ROSARNO
RECLAMO nr 49 della società U.S.D. CITTÀ DI ROSARNO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr 100 dell’11.01.2018 (squalifica per CINQUE gare effettive calciatore PAPARATTI Livio).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la ricorrente, nell’impugnare la squalifica irrogata al proprio calciatore Paparatti Livio dal giudice di primo grado, ne chiede l’annullamento o la riduzione al minimo previsto dal Codice di Giustizia Sportiva sostenendo che il calciatore non si è reso protagonista dei fatti contestati. La reclamante sostiene che il Paparatti abbia rivolto la protesta scomposta verso la propria persona e la panchina della sua squadra. Rileva il Collegio giudicante che il rapporto del direttore di gara non può essere messo in dubbio in quanto puntuale ed esaustivo. Ritiene, tuttavia, questo Collegio che l’effettiva gravità dei fatti ascritti al calciatore Paparatti Livio imponga una riduzione della sanzione a quattro giornate di squalifica. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al sig. PAPARATTI Livio a QUATTRO giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.