C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 99 del 11/01/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.11 a carico di: SIG.VINCENZO PANELLA all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. SC Soverato Davoli; la Società A.S.D. SC SOVERATO DAVOLI (matricola 915569), per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente e rappresentante all’epoca dei fatti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 3311/48/pfi17-18/CS/sds del 24/10/2017

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.11 a carico di:

SIG.VINCENZO PANELLA all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. SC Soverato Davoli; la Società A.S.D. SC SOVERATO DAVOLI (matricola 915569), per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente e rappresentante all’epoca dei fatti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 3311/48/pfi17-18/CS/sds del 24/10/2017

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale f.f., letti Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 04/08/2017 al n. 48 pfi 17- 18. gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 48pf17-18 avente a oggetto: “Mancato pagamento da parte della Società SC SOVERATO DAVOLI della somma di € 1.086,00, nei confronti dell’allenatore Sig. Vincenzo COMMODARO, nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D. (C.U. n. 1 della stagione 2016/2017)” osserva quanto segue nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: a) nota della L.N.D. - Comitato Regionale Calabria del 06/02/2017, pervenuta alla Procura Federale in data 14/02/2017 prot. n. 8654, con cui si segnalava l’inadempimento della società A.S.D. SC Soverato Davoli in relazione alla mancata ottemperanza della decisione del Collegio Arbitrale presso la LND del 26/09/2016 di cui al C.U. n. 1, punto 35; Prove documentali b) raccomandata A/R, avente a oggetto la richiesta di avvenuto pagamento, inviata dalla L.N.D. - Comitato Regionale Calabria alla società A.S.D. SC Soverato Davoli in data 19/10/2016 e da questi ricevuta in data 25/10/2016; c) comunicazione del 07/10/2016 prot. 103/56 inviata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. in riferimento alla decisione dallo stesso assunta nel corso della riunione del 26/09/2016 (Reclamo n° 103/56), pubblicata con il C.U. n° 1 (stagione sportiva 2016/2017) e comunicata alla società A.S.D. SC Soverato Davoli mediante racc.ta A/R notificata in data 14.10.2016; d) C.U. n. 1 stagione sportiva 2016/2017 del 26/09/2016 contenente la decisione relativa al reclamo n. 103/56 ed avente ad oggetto la controversia insorta tra l’allenatore sig. Vincenzo Commodaro e la società A.S.D. SC Soverato Davoli; e) censimento relativo alla s.s. 2015/2016 e 2016/2017 della società A.S.D. SC Soverato Davoli; considerato che l’analisi della documentazione acquisita ha evidenziato che: Ø in data 26/09/2016 il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., in accoglimento del reclamo presentato dall’allenatore sig. Vincenzo Commodaro condannava la società A.S.D. SC Soverato Davoli al pagamento in favore dello stesso

della somma di € 1.000,00 quale premio di tesseramento ed € 86,80 quale rimborso spese per l’indennità chilometrica ed interessi per un totale di € 1086,00; Ø la predetta decisione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. veniva comunicata alla società A.S.D. SC Soverato Davoli mediante lettera raccomandata ricevuta in data 14.10.2016; Ø la società A.S.D. SC Soverato Davoli non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa federale; considerato che il comma 13, dell’art. 94ter delle NOIF testualmente cita “Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva”; ritenuto 1. Sig. che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopraindicati ed acquisiti appaiono emergere le seguenti violazioni poste in essere dai seguenti soggetti: Vincenzo PANELLA 2. dalla società , all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. SC Soverato Davoli per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato all’allenatore, Sig. Vincenzo Commodaro, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione assunta nel corso della riunione del 26/09/2016 (Reclamo 103/56), pubblicata con il C.U. n° 1 (s.s. 2016/2017), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; A.S.D. SC SOVERATO DAVOLI ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante; vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata ai predetti soggetti e regolarmente ricevuta dagli stessi; rilevato che alcuna deduzione difensiva è stata fornita, nei termini indicati, dai soggetti destinatari dell’avviso di conclusione indagini, e che tali termini sono ormai scaduti; vista HA DEFERITO la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Michele Sibillano; a questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORALE: -il Sig. Vincenzo PANELLA -la società , all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. SC Soverato Davoli per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato all’allenatore, Sig. Vincenzo Commodaro, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione assunta nel corso della riunione del 26/09/2016 (Reclamo 103/56), pubblicata con il C.U. n° 1 (Stagione sportiva 2016/2017), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; A.S.D. SC SOVERATO DAVOLI IL DIBATTIMENTO (matr. 915569) ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante. Nella riunione dell’8 gennaio 2018 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri. Nessuno è comparso per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: -per il Sig.Panella Vincenzo mesi 6 di inibizione; I MOTIVI DELLA DECISIONE -per la Società A.S.D. SC Soverato Davoli un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della s.s.2017/2018. Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; preso atto che la Società A.S.D. SC SOVERATO DAVOLI è stata dichiara inattiva dal 12 ottobre 2017 (C.U. nr.46 s.s.2017/2018 – CR Calabria LND); P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga al Sig. PANELLA Vincenzo l’inibizione per mesi SEI (6); dichiara non luogo a procedere nei confronti della Società A.S.D. SC SOVERATO DAVOLI poiché inattiva dal 12 Ottobre 2017.

 

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