Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 9/TFN-SVE del 29 Luglio 2024
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi FIGC relativa al premio di preparazione per il calciatore N.M., di cui al Comunicato Ufficiale n. 11/E del 20 giugno 2024
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società Fermana Football Club Srl (32100), nei confronti della società ASD Veregrense Calcio (938228)
Massima: Accolto il reclamo e rimessi gli atti alla Commissione Premi per la determinazione del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF in quanto la società ha effettivamente svolto in via esclusiva attività di puro Settore Giovanile nella sola stagione sportiva, tra quelle in considerazione, dell’anno 2019/2020, mentre per le successiva due annualità risulta avere variato la propria attività partecipando ai campionati della LND. Pertanto, per le stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022 ha diritto al premio di preparazione riferito al calciatore.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 2/TFN-SVE del 3 Luglio 2024
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi FIGC relativa al premio di preparazione per il calciatore G.P. (2193022), pubblicata sul C.U. 10/E del 23 maggio 2024
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Atessa Calcio (919456) contro la società ASD Virtus Vasto Calcio (911092)
Massima: Rideterminato l’ammontare del premio di preparazione in € 202,00 in luogo di € 969,60
in quanto l’articolo 96 comma 3 delle NOIF prevede che al ricorso alla Commissione Premi “ vanno allegate a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizione attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto”. Nel caso in esame, risulta che innanzi alla Commissione Premi, la A.S.D. Virtus Vasto Calcio, si sia limitata a produrre solo il tesserino del calciatore ….. con riferimento alla stagione sportiva 2020/2021 e non quello riferito alla stagione sportiva 2021/2022. Il reclamo va pertanto accolto e il ricorso della A.S.D. Virtus Vasto Calcio innanzi alla Commissione Premi FIGC va ritenuto parzialmente inammissibile con riferimento alla stagione sportiva 2021/2022. Conseguentemente, va rideterminato il premio di preparazione dovuto dalla A.S.D. Atessa Calcio alla A.S.D. Virtus Vasto Calcio nella misura che segue. Esso va limitato al tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021 e pertanto dimezzato rispetto a quanto liquidato dalla Commissione Premi nella delibera CU n. 10/E del 23 maggio 2024, nella misura di € 606,00 (1.212,00:2=606,00). Va inoltre tenuto conto che effettivamente il calciatore …, nella stagione sportiva 2022/2023, è stato tesserato per tre società diverse (nella specie A.S.D. Atessa Calcio; A.S.D. Val di Sangro e A.P.D. Casalbordino), tutte militanti nel campionato Promozione. Pertanto, il suddetto premio di € 606,00 deve essere ulteriormente ridotto nella misura di 1/3 alla somma di € 202,00, di cui € 151,50 in favore delle società A.S.D. Virtus Vasto Calcio ed € 50,50 a titolo di penale in favore della FIGC.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 37/TFN-SVE del 30 Maggio 2024
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi - FIGC pubblicata sul C.U. 9/E del 18 aprile 2024 (premio di preparazione del calciatore C.F. (6544657)
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società AC Palazzolo 1913 SSD a RL (930015) contro la società AC Mestre SSDARL (935568)
Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha condannato la società a corrispondere il premio di preparazione ex art. 96 NOIF a seguito del tesseramento per il Campionato Nazionale Dilettanti del calciatore, premio quantificato in € 1.818,00 (di cui 363,60 alla FIGC a titolo di penale) in favore della società presso la quale lo stesso era stato tesserato per le stagioni 2020/2021 e 2021/2022. Questo Tribunale ribadisce il consolidato orientamento secondo il quale il vincolo del calciatore per almeno un’intera stagione sportiva, richiesto dall’art. 96 NOIF al fine della maturazione della premialità della quale si controverte in questa sede, deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere per un periodo di tempo significativo, tale da far assumere oggettiva rilevanza all’attività agonistica e/o di preparazione svolta dal calciatore e parametrata alla durata della stagione sportiva [[in tal senso, ex multis, Trib. Fed. Naz., Sez. Vert. Econ., nel dirimere il reclamo n. 183 con decisione in C.U. FIGC N. 12/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2019/2020)]. Tuttavia, la valutazione in ordine all’apprezzabilità del periodo temporale utile alla maturazione della premialità ex art. 96 NOIF riguarda la durata dell’attività agonistica e/o di preparazione svolta dal Calciatore presso la società di formazione (nel caso di specie l’A.C. Mestre) e non certo la durata del vincolo presso la società che ne richiede per la prima volta l’inquadramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” (nel caso di specie l’A.C. Palazzolo), per la quale l’obbligo alla corresponsione del premio matura “alla richiesta” del tesseramento.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 25/TFN-SVE del 11 Marzo 2024
Decisione Impugnata: decisione della Commissione Premi relativa alla calciatrice M.P. (2550351- ric. 424), pubblicata sul CU n. 6/E del 25 gennaio 2024
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società Livorno Calcio Femminile (951962) contro la società ACF Fiorentina Srl (750587)
Massima:… osserva questo Tribunale come effettivamente l’art 96 delle NOIF vigente al momento del tesseramento della calciatrice … (stagione sportiva 2022/2023), prevedesse che il premio di preparazione dovesse essere raddoppiato in ipotesi di tesseramento a favore di società appartenente a lega professionistica. In sede di discussione orale del reclamo all'udienza del 5 marzo 2024, la ACF Fiorentina srl ha riconosciuto la debenza del premio di preparazione, ma ha sostenuto non ricorrere l’ipotesi invocata dalla ASD Livorno Calcio Femminile in quanto non esiste una Lega professionistica di calcio femminile e quindi la decisione della Commissione Premi sarebbe corretta. Precisato che con la riforma dell’art 96 NOIF, in vigore dal 1 luglio 2023 (C.U. 232/A del 28 giugno 2023), è oggi pacifico ricondurre ai fini del premio di preparazione (oggi di tesseramento) il calcio femminile a quello professionistico, l’assunto della ACF Fiorentina srl non è condivisibile. L’art. 96 NOIF previgente prende in considerazione la natura professionistica della società chiamata a corrispondere il premio di preparazione e non anche che il tesserato, o la tesserata, partecipino o meno a campionati appartenenti a leghe professionistiche. Tale assorbente considerazione è inoltre perfettamente coerente con la ratio solidaristica del sistema dei premi di preparazione che prevede un “raddoppiato” impegno economico delle società professionistiche, come la ACF Fiorentina srl, in favore di quelle non professionistiche. Ne deriva che la decisione impugnata deve essere riformata raddoppiando la misura del premio di preparazione e riliquidandolo in euro 969,60.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 24/TFN-SVE del 11 Marzo 2024
Decisione Impugnata: decisione della Commissione Premi relativa alla calciatrice A.D.M. (2546236 - ric. 385), pubblicata sul CU n. 6/E del 25 gennaio 2024
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società Livorno Calcio Femminile (951962) contro la società ACF Fiorentina Srl (750587)
Massima:… osserva questo Tribunale come effettivamente l’art 96 delle NOIF vigente al momento del tesseramento della calciatrice … (stagione sportiva 2022/2023), prevedesse che il premio di preparazione dovesse essere raddoppiato in ipotesi di tesseramento a favore di società appartenente a lega professionistica. In sede di discussione orale del reclamo all'udienza del 5 marzo 2024, la ACF Fiorentina srl ha riconosciuto la debenza del premio di preparazione, ma ha sostenuto non ricorrere l’ipotesi invocata dalla ASD Livorno Calcio Femminile in quanto non esiste una Lega professionistica di calcio femminile e quindi la decisione della Commissione Premi sarebbe corretta. Precisato che con la riforma dell’art 96 NOIF, in vigore dal 1 luglio 2023 (C.U. 232/A del 28 giugno 2023), è oggi pacifico ricondurre ai fini del premio di preparazione (oggi di tesseramento) il calcio femminile a quello professionistico, l’assunto della ACF Fiorentina srl non è condivisibile. L’art. 96 NOIF previgente prende in considerazione la natura professionistica della società chiamata a corrispondere il premio di preparazione e non anche che il tesserato, o la tesserata, partecipino o meno a campionati appartenenti a leghe professionistiche. Tale assorbente considerazione è inoltre perfettamente coerente con la ratio solidaristica del sistema dei premi di preparazione che prevede un “raddoppiato” impegno economico delle società professionistiche, come la ACF Fiorentina srl, in favore di quelle non professionistiche. Ne deriva che la decisione impugnata deve essere riformata raddoppiando la misura del premio di preparazione e riliquidandolo in euro 969,60.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 14/TFN-SVE del 13 Dicembre 2023
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul CU n. 3/E del 26 ottobre 2023 (premio di preparazione del calciatore S.F. 6.2.2007 - matr. 2754025 - ric. 209)
Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 90 comma 2 lett. a), CGS proposto dalla società FC Scandicci 1908 SSDARL (750407) contro la società ASD Academy Crotone (920171)
Massima: Accolto il reclamo presentato dalla società avvero la decisione della decisione Commissione Premi - che l’aveva condannata al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF a seguito del tesseramento con vincolo pluriennale effettuato da quest’ultima per la stagione sportiva 2022/2023, riguardante il calciatore (nato a Crotone il 06/02/2007 – matricola FIGC n. 2754025), tesserato per l’ASD Academy Crotone nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020 - e per l’effetto annullata la suddetta decisione…la versione dell’art. 96 delle NOIF applicabile al caso di specie è, ratione temporis, quella successiva alla riforma del 1 luglio 2019 e precedente all’ultima in vigore dal 1 luglio 2023, per la quale “Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo, nei limiti di quanto segue”. La società ASD Academy Crotone, nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020, non risultava iscritta in alcuna delle Leghe legittimate alla richiesta del premio, ma risultava essere società di puro settore giovanile. Infatti, dallo storico del calciatore, la società ASD Academy Crotone si è affiliata alla LND Puro calcio a 5 femminile solo nella stagione sportiva 2020/2021 e tale circostanza, essendo successiva alle annualità per le quali richiede il pagamento del premio di preparazione, non rileva ai presenti fini come da giurisprudenza di questo Tribunale (decisione n. 65/TFNSVE – 2019 - 2020 confermata dal Collegio di Garanzia del Coni con decisione n. 65 anno 2020).
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 01/TFN-SVE del 11 Luglio 2023
Decisione Impugnata: Delibere della Commissione Premi FIGC, pubblicate sul C.U. n. 10/E del 25 maggio 2023 (premi di preparazione dei calciatori M.S. 30.3.2005 – matr. 6908702 – ric. 646; D.E.S. 18.11.2005 – matr. 2057564 – ric. 652; R.B. 6.1.2005 – matr. 2056534 – ric. 588; L.A.17.2.2005 – matr. 6936814 – ric. 578),
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Selargius (matr. 60894), nei confronti della società Pol. Ferrini (matr. 17900)
Massima:…. le decisioni della Commissione Premi non possono essere integralmente censurate perché al momento della decisione in data 25 maggio 2023, nessuna delle parti aveva portato a conoscenza della Commissione l’avvenuto pagamento dei premi attestato dalle ricevute rilasciate tutte dalla Polisportiva Ferrini in data 15 dicembre 2022 e depositate in pari data presso il Comitato Regionale Sardegna. Era infatti preciso onere della parte più diligente portare a conoscenza della Commissione Premi il fatto che, dopo i ricorsi della Polisportiva Ferrini (24.11.2022), la stessa aveva ricevuto il pagamento dei premi e rilasciato le attestazioni di pagamento depositate in data 15 dicembre 2022 solo presso il Comitato Regionale Sardegna. Ne deriva che le decisioni impugnate devono essere annullate limitatamente ai premi di preparazione, restando invece confermate quanto alle penali liquidate in favore della FIGC.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 26/TFN-SVE del 10 Marzo 2023
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi FIGC pubblicata sul C.U. n. 6/E del 26 gennaio 2023 (premio di preparazione calciatore S.U. - 12.7.2003 – matr. 2023132 - ric. 317),
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Li Punti Calcio (matr. 949268) nei confronti della società US Wilier (matr. 730262)
Massima: Annullata la decisione della Commissione Premi FIGC relativa al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, in quanto nella stagione 2020/2021 precedente il tesseramento in favore della società resistente, era svincolato e non tesserato per alcuna società. Per conforme giurisprudenza di questo Tribunale, ne deriva il venire meno del diritto al premio di preparazione da parte delle società titolari del tesseramento nelle stagioni precedenti alla stagione di interruzione dell’attività. L’art. 96 NOIF fa espresso riferimento al tesseramento del calciatore nella stagione “precedente” il vincolo pluriennale, con la conseguenza che detto tesseramento nella stagione immediatamente precedente il vincolo pluriennale deve ritenersi condizione indispensabile per far maturare il diritto al premio di preparazione. Il premio di preparazione rappresenta il riconoscimento alla progressiva formazione del calciatore che deve intendersi invece interrotta nel caso di inattività (recte di svincolo) per una intera stagione sportiva, come nel caso di specie.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 17/TFN-SVE del 28 Novembre 2022
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul C.U. n. 3/E del 20 ottobre 2022 (Premio di preparazione calciatore T.D.F. n. 28.05.2007 – matr. 2.449.963 – ric. 107)
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società Ascoli Calcio 1898 FC Spa (matr. 940.156) nei confronti della società ASD FC Gaetano B.T. (matr. 940.823)
Massima: Annullata la decisione della Commissione Premi che aveva riconosciuto alla società il premio preparazione ex art. 96 NOIF in riferimento al calciatore tesserato per la società professionistica “Giovane di serie” in data 23 settembre 2021 e già tesserato per la Gaetano Bonolis nella categoria “Esordienti” nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020, in quanto la società richiedente non risultava iscritta in alcuna delle Leghe indicate al comma 1 dell’art. 96 NOIF…Al riguardo si premette che nel caso di specie non assume particolare rilievo la questione attinente alla diversa attività svolta dalla Società che ha formato il calciatore (Calcio a 5) rispetto a quella svolta dalla Società che lo ha successivamente tesserato (Calcio a 11), trattandosi di tema già affrontato e risolto da questo Organo giudicante in senso ostativo al riconoscimento della premialità (v., ex multis, Trib. fed. naz., Sez. vert. econ., 11 maggio 2022, n. 88/TFNS-SVE). La decisione della Commissione Premi va ancor prima invalidata perché nel periodo oggetto richiesta (stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020) l’ASD FC Gaetano Bonolis Teramo non risultava iscritta in alcuna delle Leghe indicate al comma 1 dell’art. 96 NOIF. Per orientamento consolidato sia di questo Tribunale (cfr. decisione n. 65/TFN-SVE 2019/2020) che del Collegio di garanzia (cfr. decisione n. 65 del 22.12.2020), infatti, il premio di preparazione ex art. 96 NOIF è riservato alle sole società appartenenti ad una Lega indicata nell’art. 96, comma 1, NOIF e non anche a quelle affiliate per il solo Settore giovanile e scolastico. La circostanza, poi, che l’ASD si sia affiliata per la prima volta alla LND nella stagione 2020/2021 non ha alcuna rilevanza ai fini che qui interessano, atteso che le Norme organizzative interne della FIGC cristallizzano il diritto al premio al momento di effettivo tesseramento presso una delle Leghe indicate al comma 1 dell’art. 96.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 11/TFN-SVE del 30 Agosto 2022
Decisione Impugnata: Avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul C.U. n. 1/E del 14 luglio 2022 (premio di preparazione calciatore J.R. n. 14.06.2007 – matr. 2.467.305 – ric. 27),
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società Genoa CFC Spa (matr. 20980) contro la società AS Giorgione Calcio 2000 (matr. 780617)
Massima: La mancata tempestiva comunicazione alla Commissione Premi dell’avvenuto pagamento, comporta l’annullamento del premio, ma non la penale inflitta poiché la sanzione trova fondamento nell’inadempimento di un tempestivo obbligo informativo circa il pagamento del premio di preparazione.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 9/TFN-SVE del 30 Agosto 2022
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul C.U. n. 1/E del 14 luglio 2022 (premio di preparazione calciatore A.F. n. 9.7.2004 – matr. 6.869.317 – ric. 15),
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società Alcione Milano SSDARL (matr. 918780) contro la società SSDRL Accademia Internazionale (matr. 78774)
Massima: Infondata è l’eccezione di improcedibilità della domanda di richiesta di premio preparazione per la mancata allegazione delle tessere del calciatore. L’art. 96, comma 3, NOIF prevede che al ricorso alla Commissione Premi “vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto”. Dalla documentazione versata in atti risulta che nell’atto introduttivo del reclamo la società Accademia internazionale ha depositato non già le tessere del calciatore …., ma il documento “storico del calciatore” rilasciato dal CRL Lombardia. Al riguardo, questo TFN, con la decisione pubblicata nel C.U. n. 6/TFN-SVE del 5 novembre 2018 nel caso AC Bressana 1918 contro GSD giovanile Lungavilla, ha già statuito che il documento storico del calciatore, formalmente rilasciato dall’organo appositamente preposto, è idoneo ad individuare con certezza la società titolare del vincolo annuale nell’arco di tempo rilevante ai fini della maturazione del diritto al premio di preparazione. Nei limiti e per gli effetti del reclamo di cui all’art. 96, comma 3, delle NOIF, dunque, l’allegazione del documento storico del calciatore, specie ove – come nel caso di specie – non sia contestato da controparte, deve considerarsi equipollente all’allegazione delle tessere del calciatore/calciatrice rilasciate dalle società aventi diritto al premio di preparazione. Del resto, pure il Collegio di Garanzia del Coni, nella decisione n. 93 del 2019, Prot. n. 00949/2019/, relativa al caso ASCD Aquila 1902 Montevarchi contro SS Arezzo Srl, ha già avuto modo di statuire che il tesseramento è richiamato dal legislatore unicamente quale criterio di immediata individuazione, da un lato, della categoria di qualifica dell’atleta (nella specie: giovane, giovane di serie, giovane dilettante o non professionista) e, dall’altro, della stagione sportiva nella quale il tesseramento con vincolo pluriennale per la prima volta si compie e, dunque, sorge la pretesa alla corresponsione dello stesso premio. E tali indicazioni sono inequivocabilmente contenute anche nel documento storico del calciatore.
Massima: Riformata la decisione della Commissione Premi che aveva riconosciuto il diritto al premio di preparazione per due stagioni sportivi mentre lo stesso è dovuto solo per la seconda stagione di tesseramento 2019/2020 poiché la società nella stagione precedente 2018/2019 era una società di puro settore giovanile e svolgeva dunque attività nel settore amatoriale, senza essere iscritta alla LND, cosa che è avvenuta l’anno seguente in data 31/07/2019. L’art. 96 NOIF, come da ultimo modificato con C.U. n. 119 del 12 novembre 2020, riconosce il premio di preparazione a società della Lega Nazionale Dilettanti e delle tre Leghe professionistiche che abbiano tesserato come “giovane”, con vincolo annuale, un calciatore/calciatrice, e pone tale premio a carico delle società che chiedono per la prima volta il vincolo pluriennale. Il diritto al premio di preparazione matura, dunque, nel caso di primo tesseramento quale “giovane di serie” da parte di società delle leghe professionistiche di propri calciatori che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati con vincolo annuale. La Accademia Internazionale era, nel 2018/2019, prima stagione di tesseramento del giocatore Federici, una società del Settore Giovanile e Scolastico e solo il 23 luglio del 2019 ha acquisito lo status di associata alla LND. Il premio di preparazione deve quindi dirsi maturato solo per la stagione 2019/2020, giacché solo per questa ricorrevano congiuntamente le due condizioni richieste dall’art. 96 NOIF per radicare il diritto al premio: a. essere titolare del tesseramento di un “giovane” e b. essere affiliati alla LND o ad una delle tre Leghe professionistiche. Il sopravvenuto mutamento di status della società Accademia non può d’altro canto far estendere retroattivamente il premio alla stagione precedente, in cui la società titolare del tesserino e responsabile della formazione apparteneva, come detto, al settore giovanile. Come ha statuito il Collegio di Garanzia del CONI, nella Decisione n. 65/ 2020, Prot. n. 01251/2020, in una controversia che vedeva come parte l’odierna resistente contro Parma Calcio 1913 Srl, rilevante “ai fini del diritto alla percezione del premio di preparazione non è, pertanto, l’affiliazione in sé considerata ad una delle Leghe indicate, quanto piuttosto il fatto che il tesseramento con vincolo annuale abbia avuto luogo presso una società affiliata ad una delle Leghe di cui sopra”. In definitiva, il premio di preparazione va riconosciuto alla società Accademia Internazionale per la sola annualità 2019/2020 e non per la stagione 2018-2019. L’entità del premio va conseguentemente rideterminata nella misura del 50% di quella definita dalla Commissione premi, che era relativa a 2 annualità, e fissata dunque in € 554 (1108 : 2). In eguale proporzione deve essere ridotta la penale applicata, che, originariamente fissata in € 277, va rideterminata in € 138,50.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 5/TFN-SVE del 22 Luglio 2022
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul C.U. n. 11/E del 16 giugno 2022 (premio di preparazione calciatrice R.M. n. 21.3.2004 – matr. 6.613.693 – ric. 594)
Impugnazione Istanza Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società Pordenone Calcio Srl (matr. 918.738) contro la società ASD UP Comunale Tavagnacco (matr. 77830)
Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha condannato la società al pagamento del premio preparazione ex art. 96 NOIF di € 224,80 in riferimento alla calciatrice in ragione di n. 3 cartellini annuali riguardanti le stagioni sportive 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 …A seguito della novella deliberata dal Consiglio federale in data 30 maggio 2019, entrata in vigore il 1° luglio 2019, l’art. 96 NOIF statuisce: - che “ le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo” (comma 1);- che “alle società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il “premio” (comma 2). A seguito del nuovo art. 96 delle NOIF, il Vincolo e il Premio Preparazione diventano un aspetto importante quando i ragazzi passano dalla categoria Allievi alla categoria Juniores entrando a far parte del mondo dei Giovani Dilettanti. Di tale disposto la ricorrente non ha tenuto conto, avendo fondato le sue censure sul pregresso sistema, senza tener conto che l’instaurazione del vincolo pluriennale diviene, per contro, obbligatoria al compimento del 17° anno di età, con il passaggio alla categoria Juniores Under 19, categoria in cui per stessa ammissione della società Pordenone Calcio Srl la stessa ha partecipato nella stagione di tesseramento della calciatrice …. La determinazione impugnata costituisce, invece, il risultato dell’applicazione vincolata – e per questo nella sostanza non sindacabile – dei coefficienti indicati nella tabella (“premio preparazione”) allegata al comma 5 dell’art. 96 delle NOIF, nei termini derivanti dalla predetta modifica. Invero a riguardo occorre precisare che il Campionato Juniores Under 19 Femminile consta di due fasi, la prima interregionale e la seconda nazionale e, pertanto, rientra certamente in una categoria superiore al Campionato di Eccellenza, preso a parametro per il calcolo del premio di preparazione….Infine, anche il conteggio effettuato dalla Commissione Premi si conferma esatto, infatti, applicando al parametro di base - aggiornato nel 2021- (calcolato in base agli indici ISTAT sul costo della vita) di € 562,00 il coefficiente unitario 1 previsto per il calcio femminile, serie eccellenza (più prossima, per quanto sopra detto, a quella dove milita la società Pordenone Calcio Srl), si ottiene 562 x 1 = 562,00, al quale va, poi, applicato il coefficiente relativo alla ultima e penultima, ossia sempre 0,2 (ossia il 20%); il che conduce ad un premio annuale di € 112,40, che moltiplicato per le due stagioni sportive prese in esame (2018/2019 e 2019/2020) conduce all’importo di € 224,80, al quale, aggiungendosi la penale di 33,72 (15%), si perviene esattamente ad € 258,52, vale a dire alla misura del premio calcolato dalla commissione premi.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 4/TFN-SVE del 22 Luglio 2022
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul C.U. n. 11/E del 16 giugno 2022 (premio di preparazione calciatrice G.C. n. 4.9.2005 – matr. 2.309.144 – ric. 576),
Impugnazione Istanza Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società Pordenone Calcio Srl (matr. 918.738) contro la società ASD UP Comunale Tavagnacco (matr. 77830)
Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha condannato la società al pagamento del premio preparazione ex art. 96 NOIF di € 337,20 in riferimento alla calciatrice in ragione di n. 3 cartellini annuali riguardanti le stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021…A seguito della novella deliberata dal Consiglio federale in data 30 maggio 2019, entrata in vigore il 1° luglio 2019, l’art. 96 NOIF statuisce: - che “ le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo” (comma 1);- che “alle società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il “premio” (comma 2). A seguito del nuovo art. 96 delle NOIF, il Vincolo e il Premio Preparazione diventano un aspetto importante quando i ragazzi passano dalla categoria Allievi alla categoria Juniores entrando a far parte del mondo dei Giovani Dilettanti. Di tale disposto la ricorrente non ha tenuto conto, avendo fondato le sue censure sul pregresso sistema, senza tener conto che l’instaurazione del vincolo pluriennale diviene, per contro, obbligatoria al compimento del 17° anno di età, con il passaggio alla categoria Juniores Under 19, categoria in cui per stessa ammissione della società Pordenone Calcio Srl la stessa ha partecipato nella stagione di tesseramento della calciatrice …. La determinazione impugnata costituisce, invece, il risultato dell’applicazione vincolata – e per questo nella sostanza non sindacabile – dei coefficienti indicati nella tabella (“premio preparazione”) allegata al comma 5 dell’art. 96 delle NOIF, nei termini derivanti dalla predetta modifica. Invero a riguardo occorre precisare che il Campionato Juniores Under 19 Femminile consta di due fasi, la prima interregionale e la seconda nazionale e, pertanto, rientra certamente in una categoria superiore al Campionato di Eccellenza, preso a parametro per il calcolo del premio di preparazione. Segnatamente, applicando al parametro di base - aggiornato nel 2021- (calcolato in base agli indici ISTAT sul costo della vita) di € 562,00 il coefficiente unitario 1 previsto per il calcio femminile, serie eccellenza (più prossima , per quanto sopra detto, a quella dove milita la società Pordenone Calcio Srl ), si ottiene 562 x 1 = 562,00, al quale va, poi, applicato il coefficiente relativo alla ultima, penultima e terzultima stagione, ossia sempre 0,2 (ossia il 20%); il che conduce ad un premio annuale di € 112,40, che moltiplicato per le tre stagioni sportive prese in esame (2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021) conduce all’importo di € 337,20, al quale, aggiungendosi la penale di 50,58 (15%), si perviene esattamente ad € 378,78, vale a dire alla misura del premio calcolato dalla commissione premi.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 88/TFN-SVE del 11 Maggio 2022
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul CU n. 8/E del 24.3.2022 (premio di preparazione calciatore N.R. n. 27.2.2007 – matr. 2.439.714 - ric. 471)
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società SSC Capua (matr. 930726) contro la società ASD Cassino 1924 (matr. 940720)
Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha riconosciuto alla società il premio di preparazione relativo al calciatore solo per una stagione sportiva (2017/2018)…Infatti, la società ASD SSC Capua risulta essere una società affiliata alla FIGC / LND Divisione calcio a 5 dal 2019/2020 che svolge attività di puro calcio a 5 maschile dilettanti. La società ASD Cassino 1924 risulta invece essere una società affiliata alla FIGC / LND che svolge attività di calcio a 11. Solamente nella stagione sportiva 2017/2018 (anno per il quale la Commissione Premi ha riconosciuto il premio di preparazione) la società ASD SSC Capua risultava svolgere attività di puro settore giovanile di calcio a 11. In virtù di quanto stabilito dall’art. 96 delle NOIF applicabile al caso in esame, svolgendo le due società nelle stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2019/2020 attività differenti, la ASD SSC Capua (attività di calcio a 5) e la società ASD Cassino 1924 (attività di calcio a 11) il suddetto premio non può essere riconosciuto. Infatti, l’art. 96 delle NOIF citato prevede per il riconoscimento del suddetto premio che le società della LND interessate svolgano la stessa attività. Tale principio è stato riconosciuto in precedenti decisioni di codesto Tribunale (cfr. decisioni nn. 113 e 114 TFN SVE del 19.12.2017).
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 87/TFN-SVE del 10 Maggio 2022
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul CU n. 8/E del 24.3.2022 (premio di preparazione calciatore K.S. n. 15.10.2006 – matr. 2.583.152 - ric. 461)
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società AS Sambenedettese Srl (matr. 953600) contro la società ASD Centobuchi 1972 MP (matr. 949212)
Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha condannato la società odierna ricorrente a corrispondere la somma di € 9.872,28, di cui € 7.312,80 a favore della ASD Centobuchi 1972 quale premio di preparazione del calciatore ……. ed € 2.559,48 alla FIGC a titolo di penale.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 84/TFN-SVE del 04 Maggio 2022
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 8/E del 24 marzo 2022 (premio di preparazione calciatore L.L. n. 27.1.2004 – matr. 6.959.490 – ric. 463)
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società SSDARL Varesina Sport CV (matr. 932.361) contro la società ASD Ardita Cittadella 1934 (matr. 953669)
Massima: L’odierna reclamante ha comprovato di aver proceduto al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96, co. 3, NOIF depositando la contabile del pagamento recante data 3 novembre 2021 (doc. 3 allegato al reclamo), nonché quietanza di avvenuto pagamento timbrata dal legale rappresentante della ASD Ardita Cittadella 1934 (doc. 4 allegato al reclamo). Non sussistono, quindi, dubbi che il regolare pagamento del premio abbia avuto luogo in data anteriore all’adozione dell’impugnata delibera da parte della Commissione Premi FIGC, e che prova di tale pagamento sia stata depositata presso il Comitato regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti. Ai fini dell’art. 96, comma 3, NOIF, è necessario allegare alle memorie depositate innanzi alla Commissione Premi “l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale”. Ebbene, risulta agli atti ed è stato ribadito in udienza dall’odierna reclamante che la documentazione di avvenuto pagamento non è stata depositata presso la Commissione Premi, né è stata fornita prova che la medesima Commissione sia stata al riguardo altrimenti notiziata in via formale dalla ASD Ardita Cittadella 1934 successivamente alla proposizione del ricorso. Ne deriva che la delibera della Commissione Premi è stata correttamente assunta, sulla base della documentazione depositata dalle parti. In definitiva, e conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale (Decisione n. 14/TFN-SVE 2020/2021 del 16 novembre 2020) il pagamento del premio – documentato nella specie dalla reclamante e non contestato dalla ASD Ardita Cittadella 1934 – determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio stesso, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 80/TFN-SVE del 10 Marzo 2022
Decisione Impugnata: Avverso decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. 6/E del 27 gennaio 2022 (premio di preparazione calciatore B.A. n. 6.4.2003 – matr. 6.684.289 – ric. 333)
Impugnazione Istanza: Ricorso reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società PGS Don Bosco ASD (matr. 203062) contro la società ASD San Sisto (matr. 57907)
Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha condannato la società al pagamento di € 1.108,00 a titolo di premio di preparazione ex art. 96 NOIF, per aver quest’ultima vincolato come giovane dilettante per la stagione sportiva 2019/2020 il calciatore, tesserato per la ricorrente società per le stagioni sportive 2017/2018 – 2018/2019….Nel caso che occupa l’Organo della Federcalcio ha correttamente applicato il comma 2 dell’art. 96 NOIF nella versione previgente alla riforma del 1 luglio 2019, la quale restringeva la premialità in parola alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Più nello specifico, non v’è dubbio che la reclamante si sia occupata per lungo tempo della formazione dell’atleta B., come conferma lo storico in atti. E sicuramente nelle stagioni che vanno dal 2015/2016 al 2018/2019 la PGS Don Bosco ASD ha annualmente vincolato il calciatore. Tuttavia, il legame tra atleta e sodalizio è cessato nella stagione 2018/2019 e, dunque, il rapporto associativo si è esaurito prima ancora che entrasse in vigore la novella dell’art. 96 NOIF. Sì che, ratione temporis, la premialità in questione non può che essere regolata dalla vecchia normativa. La delicata questione di diritto intertemporale, dopotutto, è da tempo risolta in tal senso da questo Tribunale, con orientamento condiviso dal Collegio di garanzia del CONI, il quale ha convenuto che devono escludersi “dall’ambito di applicazione di norme sopravvenute, aventi effetti che si esplicano in un certo arco temporale, i rapporti ormai esauriti, vale a dire i rapporti in relazione ai quali non si siano verificati gli eventi previsti entro l’arco temporale definito dalla norma previgente” (così, testualmente, Coll. gar. sport. CONI, 22 dicembre 2020, n. 65, che conferma Trib. fed. naz. FIGC, Sez. vert. econ., 22 giugno 2020, n. 65; ma v. anche, più di recente ed ex multis, Trib. fed. naz. FIGC, Sez. vert. econ., 23 luglio 2021, n. 13).
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 76/TFN-SVE del 31 Gennaio 2022
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 5/E del 16 dicembre 2021 – (premio di preparazione calciatore D.M.L. n. 24.3.2005 – matr. 6.782.540 – ric. 290),
Impugnazione Istanza: Reclamo sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società AS Sambenedettese Srl (matr. 953600) contro la società SSD Porto d’Ascoli Srl (matr. 76319)
Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi della FIGC che ha condannato la società a corrispondere la somma di € 3.302,64 di cui € 2.446,40 all’altra società quale premio di preparazione del calciatore, ed € 856,24 alla FIGC a titolo di penale.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 75/TFN-SVE del 31 Gennaio 2022
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 5/E del 16 dicembre 2021 – (premio di preparazione calciatore D.M.A. n. 24.3.2005 – matr. 2.301.648 – ric. 289
Impugnazione Istanza: reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società AS Sambenedettese Srl (matr. 953600) contro la società SSD Porto d’Ascoli Srl (matr. 76319)
Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi della FIGC che ha condannato la società a corrispondere la somma di € 3.302,64 di cui € 2.446,40 all’altra società quale premio di preparazione del calciatore, ed € 856,24 alla FIGC a titolo di penale.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta: Decisione n. 6 del 03/01/2022
Decisione impugnata: Decisione n. 40/2020-2021, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC, in data 29 ottobre 2021, e comunicata via PEC alla ricorrente nella medesima data, con la quale è stato respinto il ricorso presentato dalla stessa ricorrente avverso la decisione della Commissione Premi n. 2/E, s.s. 2021/2022 del 23 settembre 2021, con cui non è stato riconosciuto il diritto al premio di preparazione relativamente alla formazione dell’atleta B. G. (matricola federale n. …..), avvenuta nelle stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.
Impugnazione Istanza: Portuense Etrusca ASD / Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)/ SSD Masi Torello Voghiera
Massima: Confermata la decisione del TFN-SVE che ha riconosciuto il diritto al premio di preparazione …..va preliminarmente osservato come risulti condivisibile il rilievo operato dalla ricorrente in ordine all’assunto del T.F.N., sez. V.E., secondo cui l’art. 96 NOIF, ancor prima della riforma attuata a far data dal 1° luglio 2019, delimitasse i soggetti potenzialmente beneficiari del premio di preparazione alle società della Lega Nazionale Dilettanti o della Lega Pro. Parimenti condivisibile è il rilievo della ricorrente, secondo cui il diritto al premio di preparazione sia sottoposto alla condizione del tesseramento pluriennale del calciatore già precedentemente tesserato con vincolo annuale da parte della società richiedente il premio. Non condivisibile è, però, la conclusione cui la ricorrente perviene, nel senso di ritenere che l’esclusione del diritto al premio di preparazione conseguirebbe all’applicazione retroattiva dell’art. 96 NOIF nel testo novellato dal C.U. n. 152/2019. Si deve, infatti, rilevare come la fattispecie de qua ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 96 NOIF, come modificato dalla citata novella del 2019, giacché il tesseramento pluriennale del calciatore G. B. da parte della società convenuta è stato perfezionato nella stagione sportiva 2019/2020. Va, peraltro, osservato come la ricorrente, nel richiamare il precedente di questo Collegio (decisione n. 65/2020 concernente un caso parzialmente sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio), riveli di non aver esattamente colto l’interpretazione data da questo stesso Collegio in merito alla disciplina di cui all’art. 96 NOIF, alla luce della novella del 2019. Nella specie, va ricordato che, ai sensi della richiamata disciplina, «le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche – aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo (…). Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime tre Società della Lega Nazionale Dilettanti della Lega Pro titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque anni, per ognuno dei quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di preparazione”». Or dunque, l’art. 96 NOIF prevede una fattispecie a formazione progressiva nella quale, all’atto del tesseramento annuale di un calciatore come giovane, sorge in capo alla società che attua tale tesseramento una mera aspettativa che si tramuterà in diritto di credito (al premio di preparazione) nel solo caso si verifichi poi la condizione consistente nel tesseramento pluriennale dello stesso calciatore. L’art. 96 NOIF, nel testo novellato nel 2019 - in mancanza di una norma transitoria che, come rilevato nella richiamata decisione n. 65/2020, sarebbe stata invero opportuna - riconosce il diritto al premio di preparazione soltanto nei casi di calciatori tesserati come “giovani” con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro. Elemento rilevante ai fini del diritto alla percezione del premio di preparazione non è, pertanto, l’affiliazione in sé considerata ad una delle Leghe indicate, quanto piuttosto il fatto che il tesseramento con vincolo annuale abbia avuto luogo presso una società affiliata ad una delle Leghe di cui sopra.…..la disposizione è stata comunque correttamente applicata, dovendosi fare riferimento per il diritto al premio al momento in cui si sono perfezionati tutti i relativi presupposti e quindi al momento in cui è stato perfezionato il tesseramento pluriennale del calciatore già precedentemente tesserato con vincolo annuale da parte della società richiedente il premio.