F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 92/TFN – SD del 03 Febbraio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 5006 /117pf21-22/GC/blp del 12 gennaio 2022 nei confronti dei sigg.ri Handojo XXX, Grasso Gabriele Simone, Giughello Alberto e della società Como 1907 Srl – Reg. Prot. 93/TFN-SD

Decisione/0092/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0093/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Antonella Arpini – Componente;

Giammaria Camici – Componente;

Amedeo Citarella – Componente (Relatore);

Valentina Ramella – Componente;

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 3 febbraio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5006 /117pf21-22/GC/blp del 12 gennaio 2022 nei confronti dei sigg.ri Handojo XXX, Grasso Gabriele Simone, Giughello Alberto e della società Como 1907 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 12 gennaio 2022 a carico di:

- Handojo XXX, Presidente del CdA e Legale Rappresentante tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Como 1907 Srl:

violazione dell’art. dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle NOIF e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 1 luglio 2021, nonché dell’Allegato al Protocollo del 1 luglio 2021, entrambi pubblicati in data 08/07/2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, e del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare, per non aver sottoposto i soggetti “suscettibili”, appartenenti al Gruppo Squadra (Gruppo 1), al test del tampone alla scadenza di 56 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 15/07/21, fatto a distanza di 8 giorni dal precedente del 07/07/21; per non aver sottoposto i soggetti “suscettibili”, appartenenti al Gruppo Squadra (Gruppo 1), al test del tampone preventivo da svolgere entro le 48h dalle sedute di allenamento della squadra; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra (Gruppo 1) al test sierologico alla scadenza mensile di agosto e settembre prevista da protocollo; per non aver eseguito la sanificazione del centro sportivo di Cantù nel quale si stava allenando la squadra del Como in data 14/09/21; per aver consentito e, comunque, non impedito al calciatore Luvumbo Zito di partecipare, pur non essendo in possesso delle certificazioni verdi Covid-19 obbligatorie, alla gara di Coppa Italia del 07/08/21 e alle gare di campionato del 22/08/21, del 29/08/21, del 11/09/21, del 17/09/21; per non aver sottoposto il calciatore Luvumbo Zito (suscettibile) al tampone Match-Day -2 in occasione delle gare del 13/08/21, del 22/08/21 e del 11/09/21; per non aver sottoposto il calciatore Kabashi Elvis (suscettibile) al tampone Match-Day -2 in occasione delle gare del

07/08/21, del 13/08/21, del 22/08/21 e del 29/08/21; per non aver sottoposto il calciatore Gori Stefano (suscettibile) al tampone Match-Day -2 in occasione delle gare del 13/08/21, del 22/08/21 e del 29/08/21;

- sig. Grasso Gabriele Simone, Responsabile Sanitario tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Como 1907 Srl, ed il sig. Giughello Alberto, Medico Sociale tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Como 1907 Srl, ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro:

violazione dell’art. dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 2, delle NOIF e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 1 luglio 2021, nonché dell’Allegato al Protocollo del 1 luglio 2021, entrambi pubblicati in data 08/07/2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto i soggetti “suscettibili”, appartenenti al Gruppo Squadra (Gruppo 1), al test del tampone alla scadenza di 5-6 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 15/07/21 a distanza di 8 giorni dal precedente del 07/07/21; per non aver sottoposto i soggetti “suscettibili”, appartenenti al Gruppo Squadra (Gruppo 1), al test del tampone preventivo da svolgere entro le 48h dalle sedute di allenamento della squadra; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra (Gruppo 1) al test sierologico alla scadenza mensile di agosto e settembre prevista da protocollo; per non aver eseguito la sanificazione del centro sportivo di Cantù nel quale si stava allenando la squadra del Como in data 14/09/21; per aver consentito e, comunque, non impedito al calciatore Luvumbo Zito di partecipare, pur non essendo in possesso delle certificazioni verdi Covid-19 obbligatorie, alla gara di Coppa Italia del 07/08/21 e alle gare di campionato del 22/08/21, del 29/08/21, del 11/09/21, del 17/09/21; per non aver sottoposto il calciatore Luvumbo Zito (suscettibile) al tampone Match-Day -2 in occasione delle gare del 13/08/21, del 22/08/21 e del 11/09/21; per non aver sottoposto il calciatore Kabashi Elvis (suscettibile) al tampone Match-Day -2 in occasione delle gare del 07/08/21, del 13/08/21, del 22/08/21 e  del 29/08/21; per non aver sottoposto il calciatore Gori Stefano (suscettibile) al tampone Match-Day -2 in occasione delle gare del 13/08/21, del 22/08/21 e del 29/08/21;

- La società Como 1907 Srl:

- per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Handojo XXX, Presidente del CdA e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società Como 1907 Srl, come sopra descritto, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6, comma 2, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Grasso Gabriele Simone, Responsabile Sanitario, e dal sig. Giughello Alberto, Medico Sociale, entrambi tesserati all’epoca dei fatti per la società Como 1907 Srl, come sopra descritto,

- per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi del C.U. 36/A del 28/07/2021, che pone gli obblighi in ordine all’osservanza dei Protocolli Sanitari, finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti, a carico anche delle Società in modo diretto.

L’accordo ex art. 127 CGS – FIGC

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS – FIGC vigente, la Procura Federale, i sigg.ri Handojo XXX, Grasso Gabriele Simone, Giughello Alberto e la società Como 1907 Srl, hanno depositato accordi rimessi alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza il dott. Luca Scarpa per la Procura Federale e l’avv. Alessandro Izar per tutti i deferiti, che hanno confermato il contenuto dei raggiunti accordi; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 127, comma 3, CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara l’efficacia degli accordi e dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Handojo XXX, euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) di ammenda;

- per il sig. Grasso Gabriele Simone, euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00) di ammenda;

- per il sig. Giughello Alberto, euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00) di ammenda;

- per la società Como 1907 Srl, euro 4.667,00 (quattromilaseicentosessantasette/00) di ammenda.

Comunica ai sigg.ri Handojo XXX, Grasso Gabriele Simone, Giughello Alberto e alla società Como 1907 Srl, che l’ammenda dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 febbraio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 3 febbraio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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