F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 94/TFN – SD del 07 Febbraio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 4341/111pf21-22/GC/SA/ff del 15 dicembre 2021 nei confronti del sig. Stefano Canu e della società ASD Carbonia Calcio – Reg. Prot. 86/TFN-SD

Decisione/0094/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0086/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Antonella Arpini – Componente;

 Giammaria Camici – Componente;

Amedeo Citarella – Componente;

Valentina Ramella – Componente (Relatore);

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 3 febbraio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4341/111pf21-22/GC/SA/ff del 15 dicembre 2021 nei confronti del sig. Stefano Canu e della società ASD Carbonia Calcio,

la seguente

DECISIONE

Con nota Prot. 4341/111pf21-22/GC/SA/ff del 15 dicembre 2021, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1) il sig. Stefano Canu, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Carbonia Calcio, per rispondere in ordine alla violazione dell’art. 4, comma 1 e 31 del CGS per avere lo stesso apposto, ovvero fatto apporre, firme false sulle quietanze liberatorie dei giocatori Tamir Berman, Matteo Bagaglini e Marco Manis, Marco Piredda e Roberto Cappai, e per averle prodotte in allegato alla domanda di iscrizione della squadra della ASD Carbonia Calcio al campionato serie D, in base al Comunicato Ufficiale N° 203 del 25 giugno 2021 - iscrizione al campionato nazionale di serie D 2021/2022 - Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale;

2) la società ASD Carbonia Calcio, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2, Codice di Giustizia Sportiva, per rispondere in ordine agli atti ed ai comportamenti posti in essere dal sig. Stefano Canu, nella qualità di Presidente della ASD Carbonia Calcio, così come riportati nei capi di incolpazione ovvero per aver apposto firme false, in rappresentanza legale della Società, sulle quietanze liberatorie e per averle prodotte in allegato alla domanda di iscrizione della squadra della ASD Carbonia Calcio al campionato serie D, in base al Comunicato Ufficiale N° 203 del 25 giugno 2021 - iscrizione al campionato nazionale di serie D 2021/2022 - Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale.

La fase istruttoria

L’indagine, avente ad oggetto “Accertamenti in ordine all’autenticità delle liberatorie sottoscritte da alcuni tesserati della società ASD Carbonia Calcio relative alla stagione sportiva 2020-2021”, trae origine dalla segnalazione proveniente dalla LND – Dipartimento interregionale, a sua volta destinataria di esposti da parte di calciatori della citata società i quali comunicavano di non riconoscere come proprie le sottoscrizioni apposte sulle liberatorie presentate dalla Carbonia della quale essi si dichiaravano creditori.

Nel corso delle indagini esperite sono stati acquisiti, tra gli altri, i documenti relativi ai tesseramenti dei calciatori autori degli esposti, i relativi accordi economici, la domanda e le liberatorie presentate dalla ASD Carbonia Calcio per l’ammissione al campionato interregionale. Sono stati altresì auditi i calciatori interessati, nonché gli ulteriori soggetti da questi indicati. In data 5.10.2021 è stata svolta l’audizione del Presidente della ASD Carbonia.

Ritualmente notificata la Comunicazione di conclusione delle indagini, non sono state presentate memorie difensive.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del 11.1.2022 e ritualmente notificato il relativo avviso, il deferito e la società si sono costituiti mediante deposito di procura al difensore, non seguita da alcuna memoria difensiva.

In data 10.1.2022 è pervenuta al Tribunale istanza di applicazione della sanzione ex art. 127 CGS da parte del Presidente Canu e dalla società ASD Carbonia, munita di consenso del rappresentante della Procura Federale.

Il dibattimento

All’udienza del 11.1.2022, tenuta in modalità video conferenza, hanno partecipato l’avv. Francesco Bevivino per la Procura Federale e l’avv. Mauro Garau per i deferiti, i quali confermavano l’accordo sulla sanzione già formalizzato.

Il Tribunale, ritenuta l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 127 CGS, respingeva l’istanza di applicazione della sanzione e ordinava procedersi oltre. Il dibattimento veniva quindi rinviato all’udienza 3.2.2022 per la discussione delle parti.

In data 27.1.2022 perveniva al Tribunale nuova istanza di applicazione della sanzione ex art. 127 CGS munito di consenso del rappresentante della Procura Federale.

All’udienza odierna il Tribunale, rilevato l’esaurimento della fase predibattimentale con il rinvio disposto per la discussione all’esito della precedente udienza, riteneva l’inammissibilità della seconda istanza ex art. 127 CGS e invitava le parti alla discussione.

Il rappresentante della Procura federale concludeva con la richiesta sanzionatoria indicata a verbale. Il difensore dei deferiti illustrava l’assenza di dolo della condotta dei propri assistiti che comunque non avevano artefatto la realtà finanziaria della Società all’atto dell’iscrizione, concludendo per l’irrogazione di una sanzione contenuta.

La decisione

Il Tribunale ritiene provata la responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni agli stessi ascritte con le precisazioni di seguito specificate.

Non vi è dubbio infatti che le liberatorie di cui all’incolpazione, apparentemente riconducibili ai calciatori Berman, Bagaglini, Manis, Piredda e Cappai e attestanti l’assenza di pendenze economiche con la ASD Carbonia, non siano mai state dai medesimi sottoscritte.

In fase di indagine, tutti i calciatori sopra indicati hanno disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce al documento recante il loro nominativo (cfr. dich. Manis del 20.9.2021, Bagaglini del 27.9.2021, Berman del 28.9.2021, Piredda del 29.9.2021 e Cappai del 29.9.2021). In alcuni casi le dichiarazioni rese evidenziano anche la parziale falsità ideologica della liberatoria, risultando in quel momento alcuni dei calciatori ancora creditori della Carbonia, ancorché per mensilità successive a quelle rilevanti per l’iscrizione al campionato (cfr. dich. Manis, Bagaglini, Berman Cappai cit.).

Lo stesso Presidente Canu, sentito in data 5.10.2021 dal delegato della Procura federale, ha riconosciuto la falsità materiale dei documenti contestati, ammettendo di aver così operato non potendo raccogliere le sottoscrizioni autografe da alcuni suoi calciatori in quanto non più militanti nella ASD Carbonia.

Nessun dubbio, ancora, sulla rilevanza della documentazione de qua in relazione al disposto del CU 203 del 25.6.2021, in tema di “iscrizione dal campionato di serie D 2021/2022”, per cui tra i documenti a corredo della domanda prevedeva – al punto 9 – “per tutte le Società già in organico al Dipartimento Interregionale nella stagione sportiva 2020/2021 la documentazione (dichiarazioni liberatorie e/o copia della contabile del bonifico e copia documento di identità) attestante il pagamento a tutto il 30 aprile 2021 dei rimborsi a calciatori e allenatori così come previsto dagli accordi economici depositati”.

Ciò detto quanto alla sussistenza della condotta materiale e alla riconducibilità della stessa all’odierno deferito e alla ASD Carbonia, rileva il Tribunale che le liberatorie oggetto di incolpazione, pur richieste ai fini della presentazione della domanda di iscrizione della squadra al campionato serie D, non presentassero nel caso di specie un connotato ideologicamente non veritiero quanto all’assenza di debiti relativi al periodo temporale così come circoscritto dal CU sopra richiamato (30 aprile 2021).

Con la conseguenza che, ancorché non genuina quanto alla sottoscrizione, la documentazione oggetto del deferimento non può dirsi effettivamente finalizzata o comunque causalmente rilevante rispetto all’ottenimento dell’iscrizione al campionato di serie D, ai sensi dell’art. 31, comma 2, CGS. Del resto, neppure in tal senso è formulata l’incolpazione che, pur richiamando genericamente l’art. 31 CGS, nella descrizione fattuale della condotta non fa menzione di detta finalizzazione e dell’ottenimento dell’iscrizione a mezzo di documenti non genuini.

Di contro, la produzione della documentazione oggetto di incolpazione rileva comunque ex art. 31, comma 1, CGS che punisce ex sé, seppure con una sanzione meno grave, l’allegazione agli organismi federali di documenti non veritieri.

Ritiene inoltre il Tribunale che le condotte poste in essere dal Canu siano pacificamente sussumibili anche nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 1, CGS essendo evidentemente contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità la materiale falsificazione di atti in modo da rappresentare una situazione difforme dalla realtà.

In conclusione va affermata la responsabilità del Canu per le violazioni per come individuate in motivazione, cui consegue quella diretta della ASD Carbonia per le condotte poste in essere dal suo Presidente.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutata l’ammissione di responsabilità del Canu in sede di audizione, nonché la complessiva condotta processuale dei deferiti, che hanno preliminarmente presentato istanza per la definizione predibattimentale del procedimento, ritiene il Tribunale di poter applicare al caso di specie le attenuanti di cui all’art. 13, comma 1 lett. e) e comma 2, CGS e contenere la sanzione nella specie e nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Stefano Canu, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società ASD Carbonia Calcio, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda con diffida.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 febbraio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                               IL PRESIDENTE

Valentina Ramella                                                    Carlo Sica

 

Depositato in data 7 febbraio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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