F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 95/TFN – SD del 07 Febbraio 2022 (motivazioni) – Ricorso della società Udinese Calcio Spa – Reg. Prot. 94/TFN-SD

Decisione/0095/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0094/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente;

Giammaria Camici – Componente;

Andrea Giordano – Componente (Relatore);

Francesca Paola Rinaldi – Componente;

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 27 gennaio 2022, sul ricorso proposto dalla società Udinese Calcio Spa nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A, nonché nei confronti delle società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, Bologna Football Club 1909 Spa, Cagliari Calcio Spa, Fiorentina ACF Spa, Genoa Cricket and Football Club Spa, Hellas Verona Football Club Spa, Juventus Football Club Spa, Internazionale Football Club Spa, Lazio Società Sportiva Spa, Milan Associazione Calcio Spa, Napoli Società Sportiva Calcio Spa, Sassuolo Calcio Unione Sportiva Srl, Sampdoria Unione Calcio Spa, Torino Football Club Spa, Roma Associazione Sportiva Spa, Spezia Calcio Srl, Empoli Football Club Spa, Venezia FC Srl e US Salernitana 1919 Srl avverso la Delibera del Consiglio di Lega del 5-6 gennaio 2022 Comunicato n. 126 e della Delibera del Consiglio di Lega dell’8 gennaio 2022,

la seguente

DECISIONE

Viene in decisione il ricorso proposto dalla società Udinese Calcio S.p.a. (di seguito, anche Udinese), che, con il patrocinio degli Avv.ti Stefano Campoccia, Luciano Ruggiero Malagnini, Enrico Lubrano e Rolando Favella, ha impugnato la Delibera del Consiglio di Lega del 5-6 gennaio 2022 Comunicato n. 126 e la Delibera del Consiglio di Lega del giorno 8 gennaio 2022, chiedendone l’annullamento.

Le Delibere impugnate

In particolare, con la Delibera del Consiglio di Lega del 5-6 gennaio 2022 Comunicato n. 126, il predetto Consiglio ha disposto, “in via transitoria, eccezionale e limitatamente alla corrente stagione sportiva 2021/2022”, le seguenti regole per le ipotesi di positività al virus SARS-CoV-2 dei calciatori dei Club partecipanti alle Competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Seria A: “1. qualora uno o più calciatori dello stesso Club risultassero positivi al virus SARS-CoV-2 la gara sarà disputata, secondo il calendario di ciascuna competizione, purché il Club in questione abbia almeno tredici calciatori (di cui almeno un portiere) tra quelli iscritti nelle rose della Prima Squadra e della formazione Primavera nati entro il 31 dicembre 2003, risultati negativi ai test entro il termine del punto 4; 2. qualora il Club non disponga del numero minimo di calciatori di cui al punto 1, la Lega delibererà di conseguenza; 3. qualora il Club sia in grado di disporre del suddetto numero minimo di calciatori e comunque non presenti in campo la squadra, subirà le sanzioni previste dall’articolo 53 delle N.O.I.F.; 4. ciascun Club, ai fini dell’applicazione delle norme di cui ai punti 1, 2, 3 dovrà inviare a mezzo pec alla Lega Nazionale Professionisti Serie A […] la documentazione comprovante le riscontrate positività entro la mezzanotte del giorno precedente il giorno di gara”.

Con la successiva Delibera del Consiglio di Lega del giorno 8 gennaio 2022, il Consiglio, in linea con la precedente Delibera del 56 gennaio, ha deliberato di confermare la disputa della gara Udinese/Atalanta come già in calendario per il giorno 9 gennaio 2022 alle ore 16:30; di confermare la disputa della gara Hellas Verona/Salernitana come già in calendario per il giorno 9 gennaio 2022 alle ore 20:45; di rinviare la disputa della gara Torino/Fiorentina (già in calendario per il giorno 9 gennaio 2022 ore 14:30) al giorno 10 gennaio 2022 alle ore 17:00; di rinviare la disputa della gara Cagliari/Bologna (già in calendario per il giorno 9 gennaio 2022 ore 14:30) al giorno 11 gennaio 2022.

Il ricorso

Con il ricorso che ha dato avvio all’odierna controversia, la Società Udinese Calcio S.p.a. ha gravato entrambe le delibere, ritenendole illegittime.

Ha, in particolare, premesso che, con la ripresa degli allenamenti il 30 dicembre 2021, sarebbe emersa la positività di plurimi calciatori al Sars-CoV-2; la “inaspettata e imprevedibile escalation della diffusione del virus all’interno del gruppo squadra, in un contesto di contagi verificatisi durante le ferie che, decorso il periodo di incubazione, trovava esplosione nelle giornate di inizio anno”  avrebbe indotto la locale Azienda Sanitaria a porre sotto l’attenzione l’evolversi della vicenda sanitaria e a invitare il dott. Tenore, Responsabile Sanitario del Club, a proseguire i monitoraggi per ulteriori valutazioni.

Stando alla prospettazione attorea, l’“oggettivo focolaio” venutosi a determinare avrebbe spinto il Tenore a trasmettere una formale comunicazione all’ASL, con la quale avrebbe riferito che il numero dei positivi sarebbe stato pari a undici (di cui nove giocatori e due membri di staff), allegando la lista dei giocatori positivi e dei loro contatti stretti; all’esito, con messaggio di posta elettronica certificata del 5 gennaio 2022, l’ASL avrebbe imposto che i calciatori e i membri dello staff oggetto delle liste di cui alla comunicazione fossero, dal 5 al 9 gennaio 2022, soggetti: alla misura della quarantena qualora asintomatici e con ciclo vaccinale primario completato da più di centoventi giorni; alla misura dell’autosorveglianza qualora asintomatici e con dose booster ricevuta o con ciclo vaccinale completato da meno di centoventi giorni o guariti da meno di centoventi giorni; alla misura dell’autosorveglianza qualora sintomatici e con dose booster ricevuta o con ciclo vaccinale primario completato da meno di centoventi giorni o guariti da meno di centoventi giorni, con obbligo di effettuare un tampone rapido o molecolare al quinto giorno dell’ultimo contatto stretto con un positivo; al divieto di esercitare sport di squadra di contatto, sia in caso di quarantena sia di autosorveglianza.

Come, ancora, emerge dal ricorso, il medesimo 5 gennaio 2022, l’Udinese avrebbe inviato alla Lega Nazionale Professionisti di Serie A, nonché a Fiorentina e Atalanta, la richiesta di rinvio della gara di Campionato di Serie A “Fiorentina-Udinese” in programma il 6 gennaio presso lo Stadio di Firenze, nonché il rinvio della gara di Campionato di Serie A “Udinese-Atalanta” in programma il 9 gennaio presso lo Stadio di Udine.

Secondo la prospettazione di parte, la Lega non avrebbe concesso il rinvio delle menzionate gare, piuttosto adottando il Comunicato Ufficiale n. 126, oggetto dell’odierna impugnativa, con cui avrebbe adottato “abnormi procedure volte ad obbligare le società a scendere in campo alla sola condizione che 13 tesserati tra prima squadra e primavera - senza specifica “professionisti”, senza la condizione d’aver il numero di maglia, dunque anche giovani di serie senza alcuna esperienza - risultassero meramente “negativi” nuovamente, senza specifica “disponibili” e dunque anche tesserati infortunati, operati, all’estero, inattivi, etc. Col paradosso, ad esempio, che un club ben avrebbe potuto avere 15 tesserati negativi, ma di cui 2 operati al crociato, 3 fermi per strappo muscolare, o con i Primavera sì disponibili, ma presso le loro abitazioni (magari all’estero) e fermi da settimane per sosta natalizia” (pag. 10 del ricorso).

All’esito di una specifica istanza di annullamento in autotutela del Comunicato, la Lega non avrebbe provveduto a emendarlo; con delibera del Consiglio di Lega dell’8 gennaio 2022 sarebbe stata ufficialmente respinta la richiesta di rinvio promanata dall’Udinese e confermata la gara del successivo 9 gennaio nella sua originaria programmazione.

La parte ha, quindi, chiesto l’annullamento della delibera del Consiglio di Lega del 5 gennaio 2022 per i seguenti motivi: incompetenza del Consiglio di Lega, non avendo quest’ultimo “alcuna competenza di tipo normativo, volta a predisporre una nuova disciplina in materia”; violazione degli artt. 3 (principi di eguaglianza e ragionevolezza) e 41 della Costituzione (diritto di iniziativa economica privata), per avere il gravato Regolamento costretto le società destinatarie di provvedimenti di isolamento domiciliare dell’intero gruppo-squadra a giocare comunque con la squadra “Primavera”, minacciando, in caso contrario, le sanzioni della perdita della gara e di un punto di penalizzazione, più afflittive rispetto alla semplice perdita della gara sul campo; violazione del principio generale di uguaglianza e del principio di regolarità delle competizioni sportive, avendo il Comunicato oggetto di impugnativa determinato l’impossibilità per le società di esercitare il proprio diritto di disputare le partite nelle migliori condizioni agonistiche, per come imposto dall’art. 48, c. 3, N.O.I.F., in presenza di un “impedimento formale e assoluto dell’Autorità Sanitaria”, quale l’isolamento domiciliare per l’intero gruppo-squadra; eccesso di potere dell’organo deliberante, alla luce della peculiare sequenza temporale che avrebbe connotato la formazione dell’atto e la condotta generale dell’organo deliberante, tenuta in pendenza di un provvedimento ASL (e di analoghi provvedimenti adottati in quei giorni da altre Aziende Sanitarie nel territorio), e culminata in un Comunicato “teleologicamente orientato ad adottare un impianto regolatorio volto ad escludere il diritto al rinvio della gara in favore di Udinese in pendenza della Richiesta di Rinvio” e ingiustificatamente difforme rispetto al contesto regolatorio valso per la stagione sportiva 20/21.

La parte ha, infine, chiesto l’annullamento della delibera del giorno 8 gennaio 2022, che sarebbe stata “eziologicamente e funzionalmente adottata sulla sola base dell’esistenza e validità della delibera del 5-6 gennaio”.

La memoria difensiva della LNPA

Per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, si è costituito l’Avv. Giuseppe Morbidelli.

Ha eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, per essere stata revocata l’impugnata delibera del 6 gennaio 2022 con la delibera del Consiglio di Lega del 20 gennaio 2022, che avrebbe comunque consentito all’Udinese di prendere parte alla gara del 9 gennaio 2022 contro l’Atalanta; come ha pure specificato la convenuta, ove l’Udinese mirasse all’annullamento della gara, il Tribunale Federale sarebbe sprovvisto di competenza.

Ha, quindi, ulteriormente dedotto in punto di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non potendo l’Udinese conseguire alcun beneficio giuridicamente rilevante dall’annullamento delle delibere impugnate. Queste ultime, approvate al “precipuo fine di

fronteggiare la recrudescenza pandemica di fine anno con lo scopo di consentire la prosecuzione del campionato, garantendo, al contempo, la regolarità della stessa competizione” (pag. 8 della memoria), avrebbero contemplato previsioni di maggior favore per la società ricorrente, posto che, in mancanza delle suddette, la squadra sarebbe stata comunque tenuta a scendere in campo ove avesse avuto a disposizione almeno sette giocatori.

Alla pag. 10 della memoria, la convenuta ha eccepito l’inammissibilità del ricorso anche in quanto la delibera del 26 gennaio non recherebbe alcun contenuto di per sé lesivo, posta l’assenza di pregiudizio in relazione alla previsione che avrebbe obbligato la squadra a considerare, nella quota dei tredici giocatori, anche i giovani atleti della formazione “Primavera”. Secondo la prospettazione della Lega, l’Udinese sarebbe, infatti, effettivamente scesa in campo con tredici giocatori, tutti provenienti dal gruppo atleti della “Prima Squadra” (già ripetutamente utilizzati in molte occasioni nel corso del campionato).

Quindi, in relazione al primo motivo di ricorso, la parte ha eccepito l’assenza di fondamento del medesimo, posto che, ai sensi dell’art. 10.2 del Regolamento della LNPA, il Consiglio è competente con riferimento alla “approvazione dei regolamenti delle competizioni organizzate dalla Lega Serie A” e alla “attività di indirizzo generale in materia di regolamentazione dell’attività sportiva e delle gare”.

Quanto al secondo motivo di ricorso, la Lega ne ha variamente eccepito l’infondatezza.

Ha, anzitutto, dedotto che lo sviamento di potere riguarderebbe soltanto i provvedimenti amministrativi e non anche gli atti che, come le delibere oggetto dell’odierno contendere, sarebbero espressivi di autonomia privata.

Inoltre, la delibera del 5-6 gennaio non imporrebbe di “schierare” giocatori della formazione “Primavera”, semplicemente consentendone l’utilizzo unitamente ai professionisti, onde consentire il regolare svolgimento della gara.

Peraltro, anche il nuovo “protocollo” di cui alla delibera del Consiglio di Lega del 20 gennaio 2022 inserirebbe nel gruppo squadra anche gli under 23, “a conferma dunque della assoluta correttezza della precedente decisione volta a considerare non solo i componenti della prima squadra”.

La censura del ricorrente sarebbe, comunque, infondata posto che la salute pubblica non verrebbe in alcun modo lesa con le gravate delibere, che, nel bilanciamento con l’ “interesse collettivo (associativo) primario allo svolgimento e alla conclusione del campionato”, avrebbero invece imposto alle società associate la trasmissione di tutta la documentazione comprovante la positività dei giocatori, richiamando l’attenzione sulla corretta applicazione di quanto previsto dalle Indicazioni Generali della FIGC e dalle vigenti disposizioni statali, proprio al fine di preservare la salute dei giocatori.

Il rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 41 Cost. imporrebbe di evitare una “gravissima distorsione al regolare svolgimento della competizione, con Club che in ipotesi dovrebbero recuperare una o più gare in momenti particolari della stagione con avversarie senza più obiettivi - a discapito così delle altre Associate in lotta per i medesimi risultati sportivi - o peggio ancora che non potrebbero recuperare le gare medesime”.

Ancora, anche con riferimento al terzo motivo di ricorso, il principio di regolarità nello svolgimento delle competizioni non sarebbe stato, in alcun modo, vulnerato.

Con riferimento al quarto motivo di ricorso, ferma l’inconfigurabilità di un eccesso di potere in relazione ad atti espressivi di autonomia privata, non vi sarebbe stato alcun provvedimento ad personam, essendo state le delibere (di maggior favore per l’impugnante) adottate nell’interesse di tutte le società associate che, in caso di mancata conclusione del campionato, patirebbero un irreparabile pregiudizio economico.

Il dibattimento

Il giudizio è stato chiamato alla riunione del giorno 27 gennaio 2022, alla quale sono comparsi, per l’Udinese, gli Avv.ti Stefano Campoccia, Rolando Favella, Enrico Lubrano e Luciano Ruggiero Malagnini. In particolare gli Avv.ti Campoccia e Lubrano hanno compiutamente ribadito le tesi esposte nel ricorso introduttivo.

Per la convenuta Lega Nazionale Professionisti Serie A, sono comparsi gli Avv.ti Giuseppe Morbidelli e Duccio Traina. In particolare l'Avv. Morbidelli ha puntualmente richiamato le difese spiegate nella memoria difensiva, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.

Gli Avv.ti Campoccia, Favella e Lubrano hanno brevemente replicato alle tesi avversarie.

È pure comparso l’Avv. Eduardo Chiacchio per la Società Torino S.p.a., che si è rimesso alle decisioni del Collegio.

I motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

L’Udinese ha gravato la delibera del 5-6 gennaio 2022 (insieme alla successiva delibera dell’8 gennaio) con la quale il Consiglio di Lega ha stabilito che, in via transitoria, eccezionale e limitatamente alla corrente stagione sportiva 2021/2022, in caso di positività di uno o più calciatori dello stesso Club, la gara debba essere disputata secondo il prefissato calendario, purché il medesimo Club vanti almeno tredici calciatori, iscritti nelle rose della “Prima Squadra” e della “Formazione Primavera”, che siano risultati negativi al virus.

Ora, è principio immanente all’ordinamento sportivo quello per cui, per chiedere l’annullamento di delibere consiliari, occorre avervi interesse.

L’autonomia del sistema sportivo non è, infatti, impermeabile ai canoni che ispirano l’assetto delle tutele giurisdizionali nell’intero ordinamento (Cass. civ., Sez. Un., 28 dicembre 2020, n. 29654); tutele che incontrano un ontologico limite nell’indefettibile presenza, sia al momento dell’avvio del giudizio, sia nel suo intero corso, di un interesse concreto, effettivo e attuale.

Il criterio di cui all’art. 100 c.p.c., filtro selettivo delle azioni nell’ottica della meritevolezza di tutela (analogamente, nel diritto civile, la clausola di cui all’art. 1322, c. 2, c.c.), si rinviene negli stessi, specifici, prescritti che regolano la giustizia sportiva. Si consideri l’art. 86 c.g.s. FIGC, secondo cui gli organi della Federazione, della Procura federale e i tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale, che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni, possono chiederne l’annullamento.

L’articolo si inquadra nella più generale cornice dell’art. 47 c.g.s. FIGC, nel disciplinare il “Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva”, prevede testualmente che “1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati dall’ordinamento federale hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo. 2. L’azione è esercitata soltanto dal titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale che abbia subito una lesione o un pregiudizio”.

I disposti sono consonanti con il precetto dell’art. 31, c. 1, c.g.s. CONI, a tenore del quale “Le deliberazioni dell’Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o di affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni”.

Quanto detto è riflesso nell’art. 9, c. 10, dello Statuto di Serie A, per cui “Per le impugnazioni delle delibere assembleari e consiliari la giurisdizione in via esclusiva competerà a organi giurisdizionali interni della giustizia sportiva, ai sensi dell’art. 79 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il rito di cui all’art. 86 del Codice di Giustizia Sportiva. Sono legittimate a impugnare: (i) le delibere assembleari, le Società Associate assenti, dissenzienti o astenute; e (ii) le delibere consiliari, i consiglieri dissenzienti, astenuti e assenti, nonché per le sole delibere che ledono diritti soggettivi, le Società Associate”.

Dalla sinergia dei principi e delle regole di cui si è deriva il corollario per cui, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, deve sussistere un interesse diretto e concreto all’annullamento della delibera consiliare, radicato nella lesione di diritti soggettivi propri della società sportiva.

Non può bastare un’astratta istanza di tutela, né appare sufficiente l’intentio di conseguire la migliore formazione della squadra o la ripetizione di una singola partita.

È meramente astratto l’interesse alla regolarità delle competizioni sportive; e non assurge al novero dei diritti soggettivi l’interesse alla disputa o alla ripetizione di una gara, che esula dalla cognizione di questo Tribunale (art. 79 c.g.s. FIGC).

La delibera del 5-6 gennaio 2022 fissa la regola per cui le gare verranno disputate in presenza di almeno tredici calciatori disponibili, che siano risultati negativi al test di gara; il ricorso di parte, così come interposto, mira alla tutela dell’ “interesse generale alla salute collettiva” che il Consiglio di Lega avrebbe sacrificato sull’altare degli “interessi finanziari dello sport”. Come si legge nel ricorso, l’interesse all’annullamento scaturirebbe dall’avvenuta violazione, da parte della Lega, dell’ “interesse superiore alla regolarità del Campionato”, che mai potrebbe prevalere sul recessivo “interesse alla continuità” del Campionato stesso; la lesione sarebbe il prodotto dell’obbligata discesa in campo con una formazione deteriore rispetto a quella di cui, in difetto del deliberato, ci si sarebbe potuti avvalere.

Fermo rimanendo che non è censurabile il discrezionale bilanciamento degli interessi in gioco (che, nell’ordinamento sportivo, è il corollario dell’autonomia degli organi che vi operano), salva la manifesta irragionevolezza dei suoi esiti (nella fattispecie insussistente), non è dato declamare il generale interesse a un campionato regolare; né è consentito censurare un deliberato per il solo fatto che, in astratto, potrebbe obbligare a giocare con la formazione “Primavera” o, comunque, con una formazione deteriore rispetto al “first best” cui si sarebbe aspirato.

Non vi è dubbio che, come correttamente sostiene parte ricorrente, “La garanzia di regolarità della competizione costituisce […] la “stella polare”, il fine istituzionale al quale tutte le attività poste in essere dalle Istituzioni Sportive devono necessariamente tendere, nell’ambito dei principi-base del diritto nazionale ed europeo, di ragionevolezza, di proporzionalità, di adeguatezza e di giustificazione”; ma è altrettanto indubbio che le deviazioni da finalità istituzionali, che non si risolvano nella specifica lesione di un diritto soggettivo della società, non giustificano domande di tutela avanti a questo Tribunale.

Ripristinare la generica legalità asseritamente violata non rientra negli istituzionali scopi della giurisdizione, che postula nell’ordinamento sportivo come in quello statale (ad es., Cons. Stato, sez. VI, 17 marzo 2017, n. 1192) - la concreta lesione di un bene della vita.

Dato l’art. 9, c. 10, dello Statuto di Serie A, a rilevare non è un bene qualunque, ma un diritto soggettivo il cui specifico, differenziato, pregiudizio deve essere precisamente allegato.

Ne discende l’inammissibilità di un’azione che, avanti a questo Tribunale, tenda a salvaguardare il valore “regolarità” o a proteggere l’interesse alla disputa o alla ripetizione di competizioni sportive; in disparte il rilievo per cui l’annullamento della delibera del 5-6 gennaio 2022, in cui la parte insiste, comporterebbe il più gravoso obbligo della squadra di disputare la gara in presenza di almeno sette giocatori, come da Regola 3 del Regolamento IFAB, per cui “Ogni gara è disputata da due squadre, ciascuna composta da non più di undici calciatori, uno dei quali deve essere il portiere. Nessuna gara potrà iniziare o proseguire se l’una o l’altra squadra dispone di meno di sette calciatori” (donde, anche in parte qua, il difetto di interesse a ricorrere di parte attrice, per mancanza, insieme a una lesione del tenore che si è detto, di una posizione di oggettivo vantaggio ricollegabile alla invocata caducazione degli atti).

Va, peraltro, aggiunto che, ove l’interesse al ricorso si ravvisasse - come pure potrebbe ritenersi alla luce del complessivo tenore dell’atto introduttivo - nella disputa della gara Fiorentina/Udinese o nella ripetizione della partita Udinese/Atalanta, non si realizzerebbero comunque i presupposti della competenza residuale di questo Tribunale ex art. 79, c. 1, c.g.s. FIGC, atteso che quelle due gare risultavano, già prima dall’avvio dell’azione in esame, sottoposte al giudizio del Giudice Sportivo. La carenza dei presupposti per l’applicazione della ora citata disposizione comporta, anche sotto tale prospettabile profilo, la non ammissibilità del ricorso.

Ogni altra questione di rito e di merito deve ritenersi assorbita.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 gennaio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Giordano                                                     Carlo Sica

 

Depositato in data 7 febbraio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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