F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 158/CSA pubblicata il 3 Febbraio 2022 – A.S.D. Eta Beta F.C. Fano

  

Decisione n. 158/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 143/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sig.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 143/CSA/2021-2022, proposto da società A.S.D. Eta Beta F.C. Fano,  per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 398 del 21.12.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21 gennaio 2022, il dott. Agostino Chiappiniello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Dagli atti ufficiali risulta che il Giudice Sportivo c/o Divisione Calcio a 5, in relazione alla gara Eta Beta/Montesicuro Tre Colli del 18.12.2021, ha comminato le seguenti sanzioni:  - € 500,00 – Eta Beta Football “per indebita presenza di propri sostenitori a fine gara nello spazio antistante gli spogliatoi che unitamente ai propri tesserati non identificati, provocavano e prendevano parte ad una rissa con tesserati e sostenitori della squadra avversaria”;

Squalifica per tre gare – Tesserato Ferri Francesco “Perché al termine della gara teneva un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria al seguito del quale si scatenava una rissa che coinvolgeva i componenti di entrambe le squadre, alla quale il predetto tesserato prendeva parte attiva spintonando più volte l’allenatore avversario;

Squalifica per tre gare – calciatore Tonelli Alex “Perché al termine della gara partecipava attivamente alla rissa cominciata nello spazio antistante gli spogliatoi colpendo con più schiaffi al volto un tesserato della squadra avversaria.” 

Con atto del 22.12.2021, la società Eta Beta preannunciava reclamo, con richiesta di copia della documentazione ufficiale della gara.

Con nota del 7 gennaio 2022, la Segreteria della Corte Sportiva di Appello inviava alla società Eta Beta la documentazione richiesta.

Con successiva nota, la società Eta Beta rinunciava al reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare, la Corte rileva che nel processo davanti agli organi di giustizia sportiva la regola generale è che i ricorsi e i reclami abbiano ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi-motivi si correlino strettamente a quest’ultimo, onde evitare l’abuso dello strumento processuale (anche) per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo per l’accesso alla giustizia sportiva (art. 48 C.G.S.).

Nel caso in esame, deve rilevarsi che i provvedimenti sanzionatori adottati dal Giudice Sportivo, seppure comminati per fatti verificatisi in occasione della medesima gara, riguardano tre diverse situazioni che non sono connesse soggettivamente - riguardando condotte rispettivamente ascrivibili a un calciatore, in un caso, e fattispecie  illecite ascrivibili alla società ed a un suo tesserato, negli altri casi - né oggettivamente, riguardando condotte distinte e come tali autonomamente sanzionate quanto a luogo, tempo e circostanze del fatto commesso.

Pertanto, pur ritenuto ammissibile in rito il reclamo cumulativamente proposto dalla A.S.D. Eta Beta F.C. avverso le tre distinte sanzioni, in quanto comunque tutte riferibili, in via diretta o mediata alla società medesima (art. 47, comma 2, C.G.S.), la Corte deve dare contestualmente atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società reclamante, di tanti contributi per l’accesso alla giustizia sportiva quanti sono i reclami proposti cumulativamente.

Nel merito deve rilevarsi che la società reclamante ha rinunciato al reclamo.

La Corte, per quanto premesso, dà atto della sussistenza dei presupposti per l’addebito, a carico della reclamante, di ulteriori due contributi dovuti per l’accesso alla giustizia sportiva, in aggiunta a quello versato, per i tre reclami congiuntamente proposti con un unico atto.

P.Q.M.

Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

           

 L’ESTENSORE                                                               IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                      Patrizio Leozappa

 

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO 

Fabio Pesce

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