F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 161/CSA pubblicata il 7 Febbraio 2022 –

Decisione n. 161/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 158/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente (relatore)

Francesca Mite - Componente 

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo, con procedimento d’urgenza, numero 158/CSA/2021-2022 proposto dal sig. Francesco Paolo Cusumano,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 173/DIV del 25.01.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 4.02.2022, l’Avv. Borgo e udito il legale del sig. Cusumano, Avv. Carlo Vitalini Sacconi;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il sig. Francesco Paolo Cusumano ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara Vis Pesaro/Teramo del 22/1/2022, è stata inflitta allo stesso la squalifica per dieci giornate effettive di gara “per avere, al 46°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario proferendo nei confronti del predetto un epiteto ingiurioso comportante offesa per motivi di razza. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione dell'art. 28 C.G.S. valutate le modalità complessive della condotta (supplemento arbitrale).”.

A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere la riduzione della sanzione comminata, il ricorrente ha svolto alcune considerazioni.

In particolare, il sig. Cusumano ha sostenuto che, anche alla luce di un recentissimo precedente di questa Corte, la sanzione dovrebbe essere mitigata in considerazione della sussistenza, nel caso che ci occupa, di circostanze attenuanti, quali la concitazione delle fasi di gara in cui si è verificato l’episodio nonché l’immediata e spontanea resipiscenza del Cusumano.

Questa Corte ritiene che il ricorso vada respinto, confermando, conseguentemente, la decisione assunta dal Giudice Sportivo.

Al proposito, giova premettere che il tema della prevenzione e repressione dei comportamenti discriminatori nello sport e, per quanto più specificamente riguarda l’art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva, nel contesto delle competizioni calcistiche ha assunto, ormai da alcuni anni, una rilevanza centrale nell’ordinamento di settore, in forza della progressiva consapevolezza che l’affermazione dei principi che presiedono all’attività sportiva non possa essere disgiunta dalla normalizzazione di condotte, ispirate ad una funzione di vero e proprio incivilimento, a giusto titolo richieste ai diretti protagonisti di tale attività, in primis ai calciatori, per perseguire un efficace contrasto al fenomeno della violenza negli stadi e, nel contempo, garantire la serena partecipazione del pubblico, complemento naturale ed essenziale di ogni evento.

Non a caso, lo Statuto delle Federazione prevede che “la FIGC promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza” (art. 2, comma 5): una disposizione che evidenzia una finalità di ordine programmatico, ma che oggi sembra aver trovato proprio nell’art. 28 C.G.S. una compiuta realizzazione. Con palese intento di chiarificazione, espressione della naturale tensione dell’ordinamento dello sport – quale ordinamento di settore – a delimitare i confini applicativi della propria disciplina, il legislatore federale ha definito come comportamento discriminatorio “ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, condizione personale o sociale, ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori” (comma 1).

L’art. 28 C.G.S. conferma l’avvenuto recupero di una tradizione giuridica di antica matrice, quella, cioè, propugnata dalla dottrina penalistica che ha individuato nella dignità umana il bene giuridico protetto; non è affatto sorprendente, pertanto, che anche alla disciplina delle competizioni calcistiche il legislatore federale abbia voluto imprimere un regime di doppia tutela, vale a dire: a) in funzione preventiva, prevedendosi, al comma 6 del predetto articolo, che prima dell’inizio della gara la società ospitante avverta il pubblico “delle sanzioni previste a carico della stessa società in conseguenza a comportamenti discriminatori posti in essere da parte dei sostenitori”, costituite dall’ammenda ai sensi dell’art. 8, comma 1 del Codice di giustizia sportiva; b) in funzione repressiva di comportamenti che, in quanto discriminatori, determinino una compromissione della personalità dell’uomo come singolo e come soggetto di comunità, in entrambi i casi ledendosi un patrimonio di valori fondamentali per motivi di “razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, condizione personale o sociale” o – alla stregua di una valutazione, certo più sofisticata ma, comunque, pienamente equiparata sul piano delle conseguenze sanzionatorie – per condotte che siano in grado di concorrere al dilagare di una cultura contraria al bene protetto sotto forma di “propaganda ideologica”. Passando all’analisi delle condotte descritte dall’art. 28 C.G.S., il legislatore federale ha posto le definizioni di “offesa, denigrazione o insulto”. Il riferimento all’offesa presenta caratteri peculiari e, dunque, di estremo interesse in relazione alla considerazione della sua rilevanza oggettiva; si vuol dire, cioè, che l’art. 28 C.G.S. ha inteso concepire in termini di assolutezza l’idoneità discriminatoria del comportamento ai fini della configurazione dell’illecito, disancorandone l’entità dalla percezione soggettiva che, necessariamente o meno, possa averne avuto la persona o il gruppo leso dalla condotta. Piuttosto, è sufficiente ad integrare l’illecito la manifesta sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie descritta nella norma e, sulla base di un nesso causale, la verificazione dell’effetto discriminatorio prodottosi direttamente o indirettamente, quindi anche sfuggendo dalla sfera intenzionale o di controllo del soggetto o del gruppo agente.

Il richiamo alla denigrazione è, invece, da collegare alla lesione della reputazione, dell’onore e del decoro del soggetto passivo del comportamento discriminatorio, ma, anche in questo caso, in una prospettiva oggettivizzata, vale a dire non secondo uno stato emotivo o un sentimento individuale, indipendente dal mondo esteriore: sicché deve verificarsi se l’aggressione al bene protetto sia stata rivolta al senso di dignità che un singolo o una comunità ha consolidato nell’opinione comune.

Da ultimo, il riferimento all’insulto allude alle modalità di espressione dell’azione discriminatoria, venendo in rilievo, a tal riguardo, l’uso di espressioni ingiuriose (anche nella forma dell’antifrasi) o il porre in essere atti di spregio volgare, come ad esempio nel caso di “cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”, come è possibile ricavare – sia pure in via di interpretazione implicita – dalla formulazione espressa al comma 4.

Dall’esame della disciplina trasfusa nell’art. 28 C.G.S. si evince, allora, che oltre alla necessaria esistenza di una condotta materiale qualificata e tipica sia, altresì, necessaria l’oggettivizzazione data da una percezione certa e diffusa dell’espressione discriminatoria. Alla luce delle superiori considerazioni, questa Corte ritiene che la sanzione di dieci giornate di squalifica, comminata al sig. Cusumano dal Giudice Sportivo, sia del tutto proporzionata alla gravità del comportamento discriminatorio tenuto dallo stesso all’indirizzo del calciatore avversario.

Appellare, infatti, con l’espressione “zingaro di m…..” un proprio avversario merita, all’evidenza, la comminazione della sanzione, peraltro minima, prevista dal legislatore federale per le condotte discriminatorie.

Né, al fine di ottenere una riduzione della sanzione, vale invocare, come fatto dalla difesa del ricorrente, il recentissimo precedente di altra Sezione di questa Corte che - al di là della sua condivisibilità in ordine alla possibilità per gli Organi di Giustizia Sportiva di scendere, mercé il riconoscimento di circostanze attenuanti, al di sotto del minimo edittale previsto dall’art. 28, comma 2, del C.G.S. che, non a caso, usa l’espressione “almeno” proprio con riferimento alla sanzione minima di 10 giornate di squalifica prevista per le condotte discriminatorie – attiene ad una fattispecie non sovrapponibile a quella che ci occupa, atteso che, in quel caso, la condotta discriminatoria, peraltro dal contenuto oggettivo meno offensivo, era stata posta in essere da un giovane calciatore del Settore giovanile e scolastico che aveva reagito ad una condotta violenta di un avversario.

Nel caso che ci occupa, siamo, invece, in presenza di un comportamento gravemente discriminatorio, posto in essere da un calciatore della sfera professionistica, dettato da mera frustrazione, atteso che il calciatore avversario, all’indirizzo del quale il sig. Cusumano ha indirizzato l’epiteto discriminatorio, si era limitato ad ottenere una rimessa da fallo laterale con una condotta di giuoco del tutto corretta anche se volta a fare trascorrere gli ultimi istanti di gioco della partita.

Quanto, infine, alla resipiscenza, dimostrata dal sig. Cusumano, dopo la conclusione della gara, la stessa (di cui, peraltro, non vi è traccia negli atti ufficiali di gara), sebbene apprezzabile da un punto di vista morale, non vale a giustificare una mitigazione della sanzione che, lo si ripete ancora una volta, il Giudice Sportivo ha già ritenuto di contenere nel minimo edittale previsto dall’art. 28, comma 2, del C.G.S.. 

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                            IL PRESIDENTE

Maurizio Borgo                                                Pasquale Marino

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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