LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 74/CS del 08.02.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Simone Andrea FESTA/A.S.D.CALCIO PARTENOPE già A.S.D.PUTEOLANA 1902
RICORSO DEL CALCIATORE Simone Andrea FESTA/A.S.D.CALCIO PARTENOPE già A.S.D.PUTEOLANA 1902
La Commissione Accordi Economici (di seguito, la CAE) riunitasi in seduta pubblica, in data 19.1.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Simone Andrea Festa del 25.8.2021, regolarmente notificato il 3.11.2021 alla società ASD Calcio Partenope (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti, non essendosi, precedentemente, perfezionata la consegna della raccomandata a.r. del 28.9.2021 per “destinatario inesistente”);
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 25 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio dell’ASD Calcio Partenope (nel termine perentorio prescritto dall’art. 25 bis, comma 5, del Regolamento L.N.D.) seppur ritualmente chiamata nel procedimento;
PRESO ATTO
della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza dell’avv. Anna Piras per il calciatore;
VALUTATI
il ricorso e le successive precisazioni del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, nelle udienze del 15.12.2021 (attraverso il difensore avv. Anna Piras) e del 19.1.2022 (attraverso l’avv. Priscilla Palombi, giusta delega dell’avv. Piras depositata in occasione della predetta udienza);
OSSERVA QUANTO SEGUE
Il ricorrente calciatore ha adito la CAE per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un Accordo Economico ai sensi dell’art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. sottoscritto con l’ASD Puteolana 1902 “ora ASD Calcio Partenope”, per la stagione sportiva 2020/2021, a fronte di un compenso lordo di € 5.850,00.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di euro 3.850,00 (con la conseguenza che la stessa era, alla data del ricorso, ancora debitrice dell’importo di euro 2.000,00), ragione per la quale ha chiesto: “che la società ASD Calcio Partenope (ex ASD Puteolana 1902 n. matricola 09287471214) sia condannata al pagamento della somma di Euro 2.000,00”.
La CAE, in occasione dell’udienza del 15.12.2021, ha rilevato come nel ricorso fosse sempre stato erroneamente riportato il numero del codice fiscale quale numero di matricola della società ed ha invitato, pertanto, la procuratrice del ricorrente a depositare un’apposita nota scritta per emendare il predetto errore materiale e per meglio precisare anche il rapporto intercorrente tra l’ASD Puteolana 1902 e l’ASD Calcio Partenope.
Il ricorrente ha provveduto al deposito delle richieste precisazioni con nota del 17.12.2021 (trasmesse in pari data anche alla ASD Calcio Partenope, giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti), chiedendo alla Commissione di dichiarare la contumacia della società e di condannarla al pagamento di quanto richiesto.
In data 11.1.2022, a seguito di apposita richiesta della CAE, la Segreteria del Comitato Regionale Campania ha fatto pervenire ulteriore documentazione concernente la situazione dell’ASD Calcio Partenope.
La C.A.E. ritiene fondato il ricorso. Preliminarmente si osserva, infatti, come il “mutamento di denominazione sociale delle società” (disciplinato dall’art. 17 delle N.O.I.F.) non abbia influenza alcuna sulla “continuità associativa” che deve assolutamente essere mantenuta, così come deve restare invariata la partita I.V.A. e/o il codice fiscale assegnati alla società.
Nel caso di specie, dalla documentazione nella disponibilità della C.A.E., risulta confermato, appunto, l’intervenuto cambiamento di denominazione sociale da ASD Puteolana 1902 in ASD Calcio Partenope avendo, ambedue le società, il medesimo codice fiscale (rectius: l’ASD Calcio Partenope ha mantenuto il codice fiscale dell’ASD Puteolana 1902).
Accertato, dunque, che il legittimato passivo dell’odierno giudizio sia, appunto, l’ASD Calcio Partenope – e non essendovi ragioni, nel merito, che possano portare ad escludere la fondatezza del ricorso – si ritiene conseguentemente che la resistente debba essere condannata al pagamento dell’intero importo richiesto dal ricorrente.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente le domande formulate dal ricorrente e, per l’effetto, dichiara la contumacia della ASD Calcio Partenope (già ASD Puteolana 1902), in persona del legale rappresentante pro tempore, e la condanna al pagamento in favore del Sig. Simone Andrea Festa dell’importo di € 2.000,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla società ASD Calcio Partenope di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F..
RICORSO DEL CALCIATORE Marzio CELIENTO/A.S.D.CALCIO PARTENOPE già A.S.D.PUTEOLANA 1902
La Commissione Accordi Economici (di seguito, la CAE) riunitasi in seduta pubblica, in data 19.1.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Marzio Celiento del 19.10.2021, regolarmente notificato il 3.11.2021 alla società ASD Calcio Partenope (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 25 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio dell’ASD Calcio Partenope (nel termine perentorio prescritto dall’art. 25 bis, comma 5, del Regolamento L.N.D.) seppur ritualmente chiamata nel procedimento;
PRESO ATTO
della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza dell’avv. Anna Piras per il calciatore;
VALUTATI
il ricorso e le successive precisazioni del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, nelle udienze del 15.12.2021 (attraverso il difensore avv. Anna Piras) e del 19.1.2022 (attraverso l’avv. Priscilla Palombi, giusta delega dell’avv. Piras depositata in occasione della predetta udienza);
OSSERVA QUANTO SEGUE
Il ricorrente calciatore ha adito la CAE per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un Accordo Economico ai sensi dell’art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. sottoscritto con l’ASD Puteolana 1902 “ora ASD Calcio Partenope”, per la stagione sportiva 2020/2021, a fronte di un compenso lordo di € 27.400,00.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di euro 5.060,00 (con la conseguenza che la stessa era, alla data del ricorso, ancora debitrice dell’importo di euro 22.340,00), ragione per la quale ha chiesto: “che la società ASD Calcio Partenope (ex ASD Puteolana 1902 n. matricola 09287471214) sia condannata al pagamento della somma di Euro 22.340,00”.
La CAE, in occasione dell’udienza del 15.12.2021:
1. ha rilevato come nel ricorso fosse sempre stato erroneamente riportato il numero del codice fiscale quale numero di matricola della società ed ha invitato, pertanto, la procuratrice del ricorrente a depositare un’apposita nota scritta per emendare il predetto errore materiale e per meglio precisare anche il rapporto intercorrente tra l’ASD Puteolana 1902 e l’ASD Calcio Partenope;
2. ha invitato la procuratrice del ricorrente a produrre la visura della società che, seppure indicata fra gli allegati del ricorso sub 4), non risulta agli atti.
Il ricorrente ha provveduto al deposito delle richieste precisazioni e della visura della società con nota del 17.12.2021 (trasmesse in pari data anche alla ASD Calcio Partenope, giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti), chiedendo alla Commissione di dichiarare la contumacia della società e di condannarla al pagamento di quanto richiesto.
In data 11.1.2022, a seguito di apposita richiesta della CAE, la Segreteria del Comitato Regionale Campania ha fatto pervenire ulteriore documentazione concernente la situazione dell’ASD Calcio Partenope.
La C.A.E. ritiene fondato il ricorso. Preliminarmente si osserva, infatti, come il “mutamento di denominazione sociale delle società” (disciplinato dall’art. 17 delle N.O.I.F.) non abbia influenza alcuna sulla “continuità associativa” che deve assolutamente essere mantenuta, così come deve restare invariata la partita I.V.A. e/o il codice fiscale assegnati alla società.
Nel caso di specie, dalla documentazione nella disponibilità della C.A.E., risulta confermato, appunto, l’intervenuto cambiamento di denominazione sociale da ASD Puteolana 1902 in ASD Calcio Partenope avendo, ambedue le società, il medesimo codice fiscale (rectius: l’ASD Calcio Partenope ha mantenuto il codice fiscale dell’ASD Puteolana 1902).
Accertato, dunque, che il legittimato passivo dell’odierno giudizio sia, appunto, l’ASD Calcio Partenope – e non essendovi ragioni, nel merito, che possano portare ad escludere la fondatezza del ricorso – si ritiene conseguentemente che la resistente debba essere condannata al pagamento dell’intero importo richiesto dal ricorrente.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente le domande formulate dal ricorrente e, per l’effetto, dichiara la contumacia della ASD Calcio Partenope (già ASD Puteolana 1902), in persona del legale rappresentante pro tempore, e la condanna al pagamento in favore del Sig. Marzio Celiento dell’importo di € 22.340,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla società ASD Calcio Partenope di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F..