LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 74/CS del 08.02.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Lucas Dambros DA SILVA/F.C.MESSINA SSD ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Lucas Dambros DA SILVA/F.C.MESSINA SSD ARL

La C.A.E. riunitasi in data 19.01.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Luca Dambros Da SIlva regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 14.10.2021 alla società Football Club Messina SSD a.r.l. ed inviato a questa Commissione

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio dell’Avv. Sergio Zumbo per il calciatore nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un vincolo contrattuale che lo legava alla Società Football Club Messina SSD a.r.l. per la stagione sportiva 2020/2021 per un compenso annuo lordo di Euro 30.658,00 forfettariamente determinato, con decorrenza dal 01.08.2020 al 30.06.2021. Successivamente il calciatore in questione veniva trasferito ad altro sodalizio sportivo, l'U.S. Fasano, per il quale veniva tesserato con decorrenza dal 10.02.2021, con la conseguenza che, fino alla data del 09.02.2021, lo stesso era da considerarsi sotto contratto con la società Football Club Messina SSD a.r.l.. Nello specifico, lo stesso espone - dandone prova documentale - di aver ricevuto, a mezzo bonifico bancario, somme per complessivi Euro 10.800,00, nonché di aver altresì percepito, da parte di Sport & Salute S.p.a., dei bonus per indennità da Covid-19 per complessivi Euro 2.200,00. Pertanto, a fronte di un importo lordo dovuto pari ad Euro 30.658,00, tenuto conto degli importi ricevuti dal ricorente per complessivi Euro 13.000,00, nonché del periodo di effettivo tesseramento, quest'ultimo ritiene di essere creditore di una somma residua pari ad Euro 4.599,85.

La Commissione, all'esito della seduta del 15.12.2021, tenuto conto dell'omessa esposizione nel ricorso introduttivo delle modalità di determinazione dell'importo presumibilmente dovuto in considerazione del periodo di effettivo tesseramento, richiedeva al procuratore dell'istante il deposito di una memoria integrativa, la quale veniva ritualmente trasmessa a mezzo pec in data 17.01.2022.

Ciò premesso, va preliminarmente rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società Football Club Messina SSD a.r.l., pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso  la LND.

Con riferimento alla memoria integrativa depositata, occorre sottolineare che il procuratore dell'istante, nell'esporre l'iter logico-argomentativo seguito – secondo cui il compenso complessivamente dovuto in virtù dell'accordo economico, nella fattispecie in esame, andrebbe dapprima suddiviso in dieci rate mensili di uguale importo per poi, successivamente, moltiplicare la mensilità risultante per i mesi di effettivo tesseramento ed aggiundendo, infine, i giorni residui relativi all'ultimo mese non ultimato – ha modificato in aumento la misura del credito originatamente preteso, quantificando la domanda in € 6.380,30 in luogo degli iniziali € 4.599,85 Giova innanzitutto evidenziare, con riferimento al primo assunto, che gli emolumenti previsti dagli accordi economici stipulati tra le parti vengono determinati in misura forfettaria con riferimento all'intera stagione sportiva, dovendosi viceversa considerare le rate mensili – dieci nel caso di specie – una mera modalità di erogazione degli stessi. Tra l'altro, laddove si condividesse la prospettazione del ricorrente, si perverrebbe teoricamente al riconoscimento in favore del calciatore di una mensilità aggiuntiva, tenuto conto che la durata del contratto sottoscritto è pari per l'appunto ad undici mesi effettivi.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, la Commissione ritiene equo – salvo quanto si dirà appresso – pervenire da una determinazione dell'importo dovuto sulla base di un calcolo che tenga conto dei giorni complessivi di effettivo tesseramento del calciatore. Nel caso in esame, considerato che il calciatore è stato tesserato a far data dal 01.08.2020 e sino al 09.02.2021, per un totale di 193 (centonovantatre) giorni, l'importo dovuto ammonterebbe ad € 4.715,47 (€ 30.658,00 : 334 gg durata contratto = € 91,79 compenso giornaliero x 193 gg di tesseramento = € 17.715,47 - € 13.000,00 già percepiti = € 4.715,47).

Tuttavia, non può ritenersi ammissibile la modificazione della domanda (cd. petitum) effettuata dal procuratore dell'istante con la memoria integrativa, atteso che il deposito di tale ultimo atto era stato espressamente richiesto al solo fine di chiarire le precedenti deduzioni.  Nè, parimenti, può riconoscersi in favore del ricorrente l'importo risultante dal calcolo sopra effettuato, essendo maggiore rispetto a quello inizialmente preteso. Ne discende che, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., l'importo da liquidarsi in favore del calciatore va necessariamente contenuto entro il quantum riportato nel ricorso introduttivo, pari ad € 4.599,85.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società Football Club Messina SSD a.r.l. al pagamento in favore del sig. Lucas Dambros Da Silva della somma di Euro 4.599,85 (quattromilacinquecentonovantanove/85).  Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 1 delle N.O.I.F.  

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