FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 161/AA del 28/01/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BASILE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 119 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Marcello BASILE avente ad oggetto la seguente condotta: MARCELLO BASILE, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della società CEDRATESE CALCIO 1985 SSD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione alle disposizioni contenute nelle “Regole per trasferte spostamenti e logistica - FIGC Settore Giovanile Scolastico - tutela dei minori” per aver, nella propria qualità di rappresentante della Società presente presso il ritiro precampionato di DRUOGNO, organizzato dal 23 al 29 agosto 2021 per i giocatori “classe 2009”, consentito o comunque non impedito (culpa in eligendo e vigilando) che l’allenatore Ivan MARUZZI, affidatario della direzione tecnica della categoria “Esordienti classe 2009” e pertanto partecipante all’anzidetto ritiro, avesse ad occupare/condividere la medesima stanza di albergo (camera 101 presso l’hotel “Il Boschetto”) con tre calciatori minori di età (segnatamente i calciatori Denis GRISHAJ, nato il 22.08.2009, Lorenzo CARBONE, nato il 21.04.2009, e Francesco SCATTOLIN nato il 13.07.2009) senza aver al riguardo preventivamente acquisito/ricevuto il nulla osta da parte dei genitori di ciascuno degli stessi o per meglio dire in assenza del preventivo nulla osta anche da parte dei genitori del minore Denis GRISHAJ; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marcello BASILE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marcello BASILE;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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