FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 162/AA del 31/01/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MONETA VITALI GSD AFFORESE PICCINI FBC.D. VAREDO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 79 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessio MONETA, Gianfranco VITALI, della società GSD AFFORESE, del Sig. Paolo PICCINI, e della società FBC.D. VAREDO avente ad oggetto la seguente condotta: ALESSIO MONETA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della GSD AFFORESE all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 101, comma 7, NOIF, per aver indebitamente richiesto ed ottenuto dalla società US SEGURO ASD la somma di € 500,00 quale contropartita del trasferimento temporaneo del calciatore Andrea Tranfo per la stagione sportiva 2020/2021, all’art. 100 delle NOIF, per aver richiesto la somma di € 2.000,00 alla società US SEGURO ASD quale contropartita per il trasferimento definitivo del calciatore Andrea Tranfo per la stagione sportiva 2021 – 2022, trasferimento poi non avvenuto per il rifiuto della US SEGURO ASD di pagare la somma richiesta; in violazione dell’art. 100 delle NOIF, per aver indebitamente chiesto ed ottenuto la somma di € 3.000,00 quale contropartita del trasferimento a titolo definitivo, per la stagione sportiva 2019/2020, del calciatore Manuel Doria alla società FBC.D. VAREDO, trasferimento perfezionatosi con il versamento della somma di Euro 3.000,00 a mezzo assegno bancario n.0164625020-01 datato 22.07.2019 in favore della GSD AFFORESE, a seguito del quale veniva emessa ricevuta del 22 luglio 2019 rilasciata alla FBC.D VAREDO; in violazione dell’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver emesso la fattura n. 2/10 del 30 ottobre 2019 con descrizione non veridica, poiché facente riferimento ad un inesistente premio di preparazione del calciatore sig. Manuel Doria; GIANFRANCO VITALI, Direttore Sportivo della GSD AFFORESE all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, 32, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 101, comma 7, NOIF per aver indebitamente richiesto ed ottenuto dalla società US SEGURO ASD la somma di € 500,00 in occasione del trasferimento temporaneo del calciatore sig. Andrea Tranfo per la stagione sportiva 2020-2021; all’art. 100 delle NOIF per aver richiesto la somma di € 2.000,00 alla società US SEGURO ASD quale contropartita per il trasferimento definitivo del calciatore sig. Andrea Tranfo per la stagione sportiva 2021-2022; tale trasferimento, poi, non è avvenuto per il rifiuto della US Seguro ASD di pagare la somma richiesta; GSD AFFORESE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Alessio Moneta e Gianfranco Vitali, rispettivamente legale rappresentante e Direttore Sportivo della GSD AFFORESE, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; PAOLO PICCINI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della FBC.D. Varedo all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 100 NOIF per avere lo stesso indebitamente pagato alla società GSD AFFORESE la somma di € 3.000,00 in occasione del trasferimento definitivo del calciatore sig. Manuel Doria per la stagione sportiva 2019/2020; per avere indebitamente richiesto al padre del calciatore sig. Doria Manuel la somma di € 3.000,00, pagata alla GSD AFFORESE dalla società FBC.D. VAREDO quale contropartita del trasferimento definitivo del calciatore per la stagione sportiva 2019 - 2020. FBC.D. VAREDO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Paolo Piccini, legale rappresentante della FBC.D VAREDO, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianfranco VITALI, e dal Sig. Alessio MONETA in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società GSD AFFORESE, dal Sig. Paolo PICCINI, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società FBC.D. VAREDO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 9 (nove) mesi di inibizione per il Sig. Alessio MONETA, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Gianfranco VITALI, di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società GSD AFFORESE, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Paolo Piccini, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società FBC.D. VAREDO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

 

 

 

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