FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 165/AA del 03/02/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MURATI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 216 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Dali MURATI avente ad oggetto la seguente condotta: DALI MURATI, calciatore richiedente il tesseramento per la società U.S. SANTACROCE CALCIO A.S.D. all’epoca dei fatti, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in data 8.10.2021 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società U.S. SANTACROCE CALCIO A.S.D., sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso calciatore non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Dali MURATI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Dali MURATi;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.