F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0065/CFA pubblicata il 08 Febbraio 2022 (motivazioni) – Giudizio di rinvio C.O.N.I – sig. Melchiorre Zarelli

 

Decisione/0065/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0077/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Salvatore Lombardo – Presidente

Francesco Cardarelli – Componente

Claudio Franchini – Componente

Tommaso Marchese – Componente

Federico Di Matteo - Componente (relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, C.G.S. C.O.N.I., disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Quarta Sezione - con la decisione n. 121 del 30 dicembre 2021, concernente la decisione della Corte Federale d'Appello n.0012/CFA/2021-2022 del 30.08.2021;

visto il ricorso del sig. Melchiorre Zarelli e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 1 febbraio 2022, Dott. Federico Di Matteo e uditi per il Sig. Zarelli l'Avv. Capuzi e per la Procura Federale l'Avv. Avagliano.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decisione n. 121 del 2021, il Collegio di garanzia dello Sport del C.O.N.I. accoglieva in parte il ricorso proposto dal sig. Melchiorre Zarelli avverso la decisione n. 0012/CFA/2021-2022 delle Sezioni unite della Corte d’appello federale con la quale era stata comminata al ricorrente la sanzione di 6 mesi di inibizione.

2. La Corte d’appello federale aveva ritenuto Melchiorre Zarelli responsabile della violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. della FIGC, nella parte in cui impone ai soggetti coinvolti nell’attività sportiva (come elencati all’art. 2 del medesimo Codice) l’osservanza dei “principi della lealtà, correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.

Il sig. Zarelli, in qualità di presidente del Comitato regionale Lazio della L.N.D., aveva concesso alla sua partecipata L.N.D. Lazio s.r.l. (della quale il Comitato era unico socio) un finanziamento ammontante ad 1.011.094 che quest’ultima aveva versato nel 2012 alla società cooperativa C.R.A.R. 80 a titolo di caparra nell’ambito di una convenzione finalizzata alla realizzazione di una nuova sede e di un nuovo impianto sportivo istituzionali; caparra garantita da fideiussione rilasciata a beneficio della L.N.D. Lazio s.r.l. da UnionCoopFidi Società cooperativa.

L’operazione immobiliare, tuttavia, non giungeva mai a compimento e quando, nel 2015, L.N.D. Lazio s.r.l. richiedeva alla C.R.A.C. 80 la restituzione della caparra ed esercitava il diritto di escussione della fideiussione, la cooperativa rifiutava mentre il garante si opponeva, e solo all’esito di un giudizio civile intentato presso il Tribunale di Roma era pronunciata condanna alla restituzione della caparra (oltre agli interessi), detta improcedibile la domanda di condanna al pagamento delle somme garantite per intervenuto sottoposizione del garante alla procedura della liquidazione coatta amministrativa.

La Corte d’appello federale, precisato che la violazione degli obblighi gestionali può costituire violazione del principio di correttezza di cui all’art. 4, comma 1, prima citato, riteneva il sig, Zarelli responsabile delle condotte ascrittegli per non aver fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per ottenere la restituzione della somma dalla L.D.N. Lazio s.r.l. nonché il pagamento da parte del fideiussore al manifestarsi dell’impossibilità o comunque dell’estrema difficoltà di realizzazione delle opere oggetto della convenzione.

La Corte d’appello federale riteneva altresì provate le irregolarità contabili imputate dalla Procura nell’atto di deferimento al sig. Zarelli per non aver proceduto alla svalutazione del credito vantato dal Comitato regionale Lazio nei confronti della partecipata LND Lazio s.r.l. e, d’altra parte, per non aver rappresentato l’oggettiva incertezza di recuperare il credito e la sostanziale impossibilità di realizzare le opere; sebbene la certezza dell’impossibilità di realizzare le opere fosse stata acquisita nel 2015, nei bilanci redatti da quella data non si dava conto della vicenda, né si procedeva alla svalutazione del credito al fine di descrivere la situazione patrimoniale in modo conforme alla realtà.

Ribadiva ulteriormente la Corte d’appello che il credito vantato nei confronti della LND Lazio andava svalutato, in quanto il prestito erogato alla controllata era stata finanziato con somme prelevate dal Fondo di riserva ed iscritto nel bilancio chiuso al 30 giugno 2013 all’interno dell’Attivo dello Stato patrimoniale.

3. Il Collegio di garanzia del C.O.N.I., respinte tutte le altre censure proposte, giudicava condivisili le censure in merito alle irregolarità contabili: la Corte d’appello non aveva indicato né gli anni nei quali il credito avrebbe dovuto essere svalutato nè la misura della svalutazione e, sebbene tale profilo non poteva incidere sulla responsabilità dell’indagato come accertata, per averne fatto uno degli elementi su cui fondare la sanzione irrogata, la Corte era tenuta ad una maggiore precisazione nella descrizione della condotta omessa.

Da questo punto di vista il Collegio di garanzia riteneva sommariamente disattesa con generico giudizio di irrilevanza la richiesta di escussione a testimone del Presidente del Collegio dei revisori; questi, infatti, avrebbe potuto rappresentare elementi o circostanze relative alle ragioni della mancata (tempestiva) svalutazione in bilancio del credito, utili a condurre ad escludere ovvero attenuare la responsabilità dell’incolpato sui profili contabili. Accolta la specifica censura sul punto, il Collegio di garanzia ha dunque rimesso alla Corte d’appello federale di compiere una specifica e motivata ulteriore valutazione in ordine alla rilevanza del mezzo di prova e degli elementi eventualmente successivamente acquisiti per poi decidere nuovamente.

4. Restituiti gli atti alla Corte d’appello federale per il giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, C.G.S. C.O.N.I., la controversia era fissata all’udienza del 19 gennaio 2022.

All’udienza fissata, le parti esponevano le loro posizioni, il Collegio, riunitosi in camera di consiglio, ammetteva a testimoniare il dott. Marco Strabbioli, presidente del collegio dei revisori del C.R. Lazio; al termine, la Procura richiedeva differimento dell’udienza per poter contraddire sulle questioni emerse dalla testimonianza resa.

Il Collegio, con ordinanza del 19 gennaio 2022, concedeva il termine richiesto e differiva l’udienza al 1°febbraio 2022. All’udienza stabilita la causa era discussa dalle parti e sulle conclusioni dalle stesse rassegnate come meglio precisate nelle memorie da ultimo depositate, era trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il Collegio ritiene il sig. Zarelli responsabile per la condotta ascrittagli; la sanzione disciplinare irrogata, tuttavia, può essere ridotta a mesi cinque.

6. La testimonianza del dott. Strabbioli ha consentito di appurare due circostanze che appaiono decisive ai fini del presente giudizio: a) i bilanci sono stati redatti in conformità al R.A.C. – regolamento amministrativo contabile della Lega nazionale dilettanti; b) il credito vantato nei confronti della partecipata LND Lazio s.r.l. è stato iscritto a bilancio alla voce  “Fondo passività potenziali” (denominazione del “Fondo rischi su crediti”) in percentuale rispetto al suo ammontare complessivo.

7. Alla luce delle predette circostanze è possibile svolgere le seguenti considerazioni.

Le disposizioni del R.A.C. rilevanti ai fini del presente giudizio sono due.

In primo luogo, va ricordato l’art. 12 (Accantonamenti), il quale, nella seconda parte, prevede che: “Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati esclusivamente a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali, tuttavia, alla data di chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvivenza”; altra disposizione rilevante è l’art. 16 (Redazione del bilancio), il quale nella seconda parte, prescrive che: “Il Bilancio di esercizio annuale deve essere redatto in modo chiaro e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico conseguito, fornendo tutte le informazioni necessarie complementari, anche non richieste dalla Legge e dal presente R.A.C, utili alla sua comprensione”.

I principi di chiarezza, trasparenza e precisione nella redazione dei bilanci, d’altra parte, sono principi generali della contabilità di ogni soggetto collettivo, che svolga attività commerciale, ma ancor più, che operi con finalità di interesse generale; quali sono – giova qui ricordarlo – anche gli enti del settore dilettantistico delle federazioni sportive.

Per le disposizioni in precedenza citate, avuta contezza dell’esistenza certa o probabile della perdita, l’ente è tenuto ad accantonare le somme corrispondenti alla possibile perdita ed è obbligato a dare precisa descrizione della vicenda negli atti che compongono il bilancio e, in particolare, nella Nota integrativa finalizzata, secondo quanto stabilito dall’art. 20, comma 1, R.A.C. a “…fornire tutte le informazioni ausiliarie utili alla rappresentazione trasparente della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica”.

8. Alla luce degli obblighi contabili come sopra ricostruiti è possibile vagliare la condotta del sig. Zarelli.

Dalla lettura dei documenti componenti i bilanci di esercizio per le stagioni 2016-2017 e 2017-2018 e, successivamente per le stagioni 2018 - 2019 e 2019 - 2020 risulta con evidenza che la perdita patrimoniale cui il C.R. andava incontro non era riferita con sufficiente chiarezza.

È necessaria una premessa; la sopravvenuta non attuabilità dell’operazione immobiliare in relazione alla quale era stato effettuato l’investimento e, di risulta, le circostanze concordi ed univoche nel senso della possibile perdita della cospicua somma investita si sono manifestate con evidenza a partire dal 2015.

E’ di quell’anno (e precisamente dell’ottobre 2015), infatti, uno scambio di corrispondenza tra il sig. Zarelli, in veste di amministratore della LND Lazio s.r.l. e la C.R.A.R. 80, dal quale si ricava che quest’ultima si riteneva svincolata dalle obbligazioni assunte con la convenzione (peraltro ribaltando ogni responsabilità sulla condotta di Roma Capitale, ed anche questa negazione di responsabilità doveva preoccupare il creditore).

La vicenda peraltro è ricostruita con dovizia di particolari nell’atto di citazione al Tribunale di Roma di cui si è già precedentemente detto.

9. A partire dal bilancio per le stagioni 2016-2017 e 2017-2018, pertanto, era da attendersi l’accantonamento delle somme e con esso, specialmente, la chiara rappresentazione delle ragioni di sofferenza del credito nella nota integrativa al bilancio (e nella Relazione del Presidente).

Tuttavia, della vicenda non v’era traccia nella Nota integrativa (mentre nella Relazione sulla gestione si dava atto solamente di dell’incremento del “Fondo rischi”).

Quivi (a pag. 27) era precisato (alla voce “Movimentazione fondi a destinazione vincolanti”) che “a causa dell’impossibilità a realizzare l’impianto sportivo sul terreno concesso dal Comune di Roma, per tale scopo risultato essere eccessivamente oneroso a carico di lungaggini burocratiche e lavori di predisposizioni non preventivabili, si è proceduto a riconsegnare l’area al Comune. In conseguenza di ciò, la L.N.D., nel precedente esercizio, ha chiesto la restituzione del contributo vincolato assegnato”; era aggiunto che le spese sostenute a tal fine, già contabilizzate tra le “immobilizzazioni immateriali” in quanto “spese per miglioria di beni di terzi”, erano state girate alla voce “Debitori vari” del conto creditorio, poiché si riteneva che il Comune di Roma, quale proprietario del bene, avrebbe dovuto riconoscere “le migliorie apportate in ordine alla bonifica bellica”. La somma era determinata in 347.791,69.

Come è dato comprendere dalla lettura dei passaggi ora riportati, nella Nota non era fatto alcun cenno alla sorte del finanziamento operato a favore della L.N.D. Lazio s.r.l. (per oltre un milione di euro), come anche dell’opposizione di C.R.A.R. 80 alla restituzione della caparra e della difficoltà nel recupero delle somme dal fideiussore.

Era, invece, riportato un altro accadimento (collaterale della medesima vicenda) che potremmo qui definire come vicenda relativa alla “realizzazione dell’impianto sportivo”, per la quale s’era avviato il recupero delle somme corrisposte al Comune di Roma, o comunque, l’arricchimento da questo conseguito per la miglioria apportata al bene.

Non era questa, però, la posta patrimoniale più significativa che il Comitato regionale rischiava di perdere.

Nella Nota al bilancio per le stagioni 2018-2019 e 2019-2020, finalmente, la vicenda principale trovava spazio in questi termini: “Sempre per motivazioni di carattere prudenziale, nella corrente stagione si è provveduto ad effettuare un ulteriore accantonamento, come indicato nella sezione apposita, in attesa degli esiti delle operazioni esecutive in merito alla decisione del Tribunale di Roma in relazione alla vicenda connessa al progetto, al quale non è dato più corso, di realizzazione della sede del Comitato regionale”. In precedenza era stata nuovamente riportata – utilizzando gli stessi termini – la vicenda “realizzazione impianto sportivo”.

I passaggi riportati consentono di ricavare un elemento di valutazione significativo: nel primo bilancio qui esaminato non era stato effettuato alcun accantonamento per la vicenda individuata come “realizzazione della sede del Comitato regionale”; solo così può spiegarsi l’utilizzo della terminologia “ulteriore accantonamento” per descrivere la somma riportata nel Fondo in aggiunta a quella già inserita per la vicenda “realizzazione impianto sportivo”. Ad ogni modo non è dato in alcun caso comprendere quale sia il livello di allerta in ordine alla recuperabilità del credito (e, dunque, di probabilità della perdita patrimoniale). Allerta già elevata se si considera la declaratoria di improcedibilità della domanda spiegata nei confronti del fideiussore sottoposto a procedura di liquidazione coatta amministrativa.

10. Si giunge così alle conclusioni del ragionamento.

Non è qui importante stabilire se l’accantonamento sia avvenuto nel rispetto dei principi contabili – ovvero, detto più chiaramente, quale percentuale del credito dovesse essere accantonata (ossia la percentuale di svalutazione del credito per annualità) – poiché quel che risulta decisivo è che il sig. Zarelli non ha rappresentato con sufficiente chiarezza nei documenti che accompagnavano il bilancio la probabilità, che nel corso degli anni diventava sempre più significativa, che il credito vantato nei confronti della società partecipata fosse non più recuperabile. È mancata, cioè, una adeguata chiarezza nella descrizione del reale stato patrimoniale, tanto più necessaria per l’entità del credito.

In breve, i destinatari del bilancio, e, dunque, in primo luogo, i membri del Comitato – oltre che, naturalmente, la Lega e le società aderenti – non hanno potuto aver contezza degli effetti deleteri per le casse dell’ente che andavano manifestandosi in relazione all’investimento operato nella partecipata. Con la conseguenza, che sempre deriva da una rappresentazione contabile non sufficientemente trasparente, dell’aggravarsi della situazione, senza la possibilità dell’assunzione di tempestive misure per farvi fronte.

Le predette considerazioni portano conferma della responsabilità del sig. Zarelli per le irregolarità contabili che gli sono state contestate.

Resta da dire, in attenuazione della responsabilità del sig. Zarelli, che in vicende simili è difficile stimare le effettive probabilità di recupero del credito per l’assoluta imprevedibilità delle sopravvenienze fattuali con alternanza di eventi contrastanti, alcuni potenzialmente vantaggiosi (non è senza significato rammentare che è ancora pendente un giudizio amministrativo intentato da C.R.A.R. 80 contro Roma Capitale che, in caso di esito positivo, potrebbe portare quest’ultima ad essere nuovamente solvibile, con aumento delle possibilità di recupero del credito); è questa ragione che giustifica una riduzione della sanzione già irrogata nella misura di cinque mesi (anziché sei).

P.Q.M.

accoglie il reclamo proposto dal sig. Melchiorre Zarelli nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare della F.I.G.C. n. 0014/TFN-SD del 23.7.2021, irroga nei confronti del sig. Melchiorre Zarelli la sanzione della inibizione di mesi 5 (cinque).

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE

Federico Di Matteo

 

IL PRESIDENTE

Salvatore Lombardo

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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