F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 32/TFNT del 17 Febbraio 2022 (motivazioni) – Richiesta di giudizio del Giudice Sportivo c/o Divisione Calcio a 5 – Reg. Prot. 33/TFN-ST

 

Decisione/0032/TFNST-2021-2022

Registro procedimenti n. 0033/TFNST/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente;

Antonio Rinaudo – Vice Presidente;

Filippo Crocè – Componente (Relatore);

Flavia Tobia – Componente;

Massimo Vasquez Giuliano – Componente (Relatore);

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 7 febbraio 2022, sulla richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. b) CGS - FIGC presentata dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 - LND al fine di accertare la validità dei tesseramenti dei calciatori Correa Da Costa Al Renan (n. 6.3.1996 - matr. 1.016.610), Danek Ondrej (n. 27.3.2000 - matr. 1.036.993) e Rabello Tubau Ramon (n. 10.1.2000 - matr. 1.024.376) per la società Città di Sestu (matr. 945608), in relazione alla gara "Aosta Calcio 511 - Città di Sestu" del Campionato Nazionale di Serie A2 disputatasi in data 4 dicembre 2021, la seguente

DECISIONE

Svolgimento del giudizio

Il Giudice Sportivo - Divisione Calcio a Cinque - ha inoltrato, in data 20 gennaio 2022, a questo Tribunale Federale, Sezione Tesseramenti, richiesta di Giudizio, a seguito di reclamo proposto dalla ASD Aosta Calcio 511, con il quale, la precitata società sportiva ha chiesto che venisse comminata la punizione sportiva della perdita della gara in danno alla Città di Sestu, come previsto dall’art. 10, comma 6, lettera a), del CGS, per avere, quest’ultima, schierato nella gara indicata in epigrafe, i calciatori Correa Da Costa Al Renan, Danek Ondrej e Rabello Tubau Ramon, non aventi, in ipotesi, diritto di partecipare alla gara in quanto non residenti in Italia a quella data .

Il Giudice Sportivo, con il C.U. N. 532 – Stagione Sportiva 2021/2022, ha riferito che la reclamante sostiene, che i preindicati calciatori, alla data di disputa della gara  (4 dicembre 2021), risiedevano all’estero, precisando che sarebbero stati violati dalla società sportiva “Citta di Sestu” i limiti di partecipazione dei calciatori per il campionato di Serie A2 introdotti con il Comunicato ufficiale n. 1 del 1° luglio 2021, in forza del quale: “Nelle gare dei Campionati di Serie A2 (omissis) possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 5 febbraio 2022, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 6 febbraio 2022, che abbiano compiuto il 15° anno di età (omissis)”

A tal fine, continua il Giudice Sportivo, la società reclamante ha prodotto un documento proveniente dal Comune di Gignod, secondo il quale i predetti calciatori, non risultavano mai essere stati iscritti al sistema di Anagrafe Nazionale Popolazione Residente. Sospendeva, quindi, l’omologazione del risultato della gara (2-2) e la decisione sul reclamo e rimetteva gli atti a Questa Sezione del TFN, ritenendo pregiudiziale, alla verifica della posizione dei predetti calciatori, l’accertamento sulla validità del tesseramento, degli stessi, in favore della società sportiva “Città di Sestu”.

Risultano prodotti i seguenti documenti: 1) Richiesta di Giudizio del 20 gennaio 2022; 2) Comunicato Ufficiale n. 532 del 17 gennaio 2022; 3) Preannuncio di Ricorso al Giudice Sportivo Divisione Calcio a Cinque; 4) Ricorso e contestuali motivi proposto al Giudice Sportivo dalla Società “Aosta Calcio 511”; 5) Certificazione emessa dall’ufficiale di anagrafe delegato del Comune di Gignod; 6) Storico Federale dei tre calciatori in esame; 7) Certificati di residenza dei tre calciatori in esame; 8) Anagrafica Federale delle Società sportive in disputa; 9) Anagrafica federale dei calciatori di cui trattasi.

Le società sportive in disputa e i calciatori interessati, non si sono costituiti in giudizio.

Motivi della decisione

L’art. 89, comma 1, del CGS, prevede che il procedimento innanzi alla Sezione Tesseramenti del TFN sia istaurato anche su richiesta degli organi di Giustizia Sportiva che ritengono preliminare alla questione loro deferita, la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo.

Richiamando specificatamente tutto ciò che è stato esposto nella parte introduttiva di questa motivazione ed esaminati gli atti e i documenti pervenuti e/o acquisiti d’ufficio, il Collegio ritiene che il tesseramento dei calciatori Correa Da Costa Al Renan (n. 6.3.1996 - matr. 1.016.610), Danek Ondrej (n. 27.3.2000 - matr. 1.036.993) e Rabello Tubau Ramon (n. 10.1.2000 - matr. 1.024.376) per la società Città di Sestu (matr. 945608) sia stato effettuato in modo valido e regolare.

A tal fine si precisa che il calciatore Danek Ondrej ha prodotto, all’atto della sottoscrizione del tesseramento, certificato di residenza rilasciato dal Comune di Sestu in data 25.11.2021; il calciatore Rabello Tubau Ramon ha prodotto, all’atto della sottoscrizione del tesseramento, certificato di residenza rilasciato sempre dal Comune di Sestu in data 10.9.2021; e, infine, il calciatore Correa da Costa Al Renan ha prodotto, all’atto della sottoscrizione del tesseramento con la società sportiva “Città di Sestu”, certificato di residenza rilasciato dal Comune di Sestu in data 15.07.2019.

Rileva il Collegio che la norma che qui viene in rilievo ai fini del decidere (di cui al C.U. n. 1 del 1° luglio 2021), richiamata anche dal Giudice Sportivo nel proprio provvedimento, dispone che “possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 5 febbraio 2022 e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 6 febbraio 2022, che abbiano compiuto il 15° anno di età (omissis)”.

Anche ove si volesse seguire la tesi, non condivisibile, sostenuta dalla società sportiva Aosta Calcio 511 circa la rilevanza da attribuirsi alla residenza del calciatore al momento della gara anziché della sottoscrizione del tesseramento, deve rilevarsi come non emerga dagli atti alcun elemento probatorio, formale e/o sostanziale, a riscontro dell’affermazione posta in essere dalla società sportiva reclamante, circa la mancanza di residenza in Italia dei calciatori in questione nel giorno della gara, fatta salva la certificazione “generica” emessa dal Comune di Grignod, apertamente in contrasto con i certificati di residenza, nominativi e specifici, sopra indicati, emessi dall’ufficio anagrafe del Comune di Sestu, ai quali è da riconoscersi senz’altro valore ed efficacia certificatrice fidefacente; nonché in contrasto con la presenza dei tre calciatori tra le file della s.s. Città di Sestu C5, anche nelle gare successive a quella disputata con l’Aosta Calcio 511.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara validi i tesseramenti dei calciatori Correa Da Costa Al Renan, Danek Ondrej e Rabello Tubau Ramon con la società SSDARL Città di Sestu C5.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 febbraio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

I RELATORI                                                IL PRESIDENTE

Filippo Crocè                                                Gioacchino Tornatore

Massimo Vasquez Giuliano        

 

Depositato in data 17 febbraio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

 

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