F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 99/TFN – SD del 17 Febbraio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 5368/123 pf21-22/GC/SA/mg del 26 gennaio 2022 nei confronti dei sigg.ri Giovanni Palma + altri – Reg. Prot. 98/TFN-SD

Decisione/0099/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0098/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente;

Salvatore Accolla - Componente;

Paolo Clarizia - Componente (Relatore);

Leopoldo Di Bonito - Componente;

Andrea Fedeli - Componente;

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 17 febbraio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5368/123 pf21-22/GC/SA/mg del 26 gennaio 2022 nei confronti dei sigg.ri Riccardo Franceschini, Giovanni Palma, Mario Pellerone e delle società ASD FC Giugliano 1928 e ASD Sora Calcio 1907,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 26 gennaio 2022, a carico di:

- sig. Riccardo Franceschini (all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Societa ̀ dell’ASD FC Giugliano 1928), per rispondere della violazione dell’art. degli artt. 4, comma 1, CGS, anche in relazione all’art. 31, comma 1, CGS per aver sottoscritto il verbale assembleare datato 26 luglio 2021, ed afferente alla propria nomina a Presidente dell’ASD FC Giugliano 1928, in un luogo diverso da quello dichiarato sul predetto verbale ovvero, presso lo studio dell’avvocato Palma Giovanni sito a Napoli al Corso Vittorio Emanuele e non presso lo stadio di Giugliano in Campania sito in via Epitaffio snc; nonche ́ in assenza dei sigg.ri Pellerone Mario ed Espla ̀ Roberto, le cui firme erano gia ̀ apposte sul richiamato verbale; della violazione dell’art. 4, comma 1 CGS, anche in relazione all’art. 21 co. 4 NOIF per aver ricoperto, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, contemporaneamente quantomeno a far data dal 26 luglio 2021 al 26 agosto 2021, il ruolo di “Presidente” dell’ASD FC Giugliano 1928, militante nel Campionato Regionale di Eccellenza Campania e dell’ASD Academy Secondigliano; della violazione dell’art. 4 co. 1 e dell’art. 34 CGS, per aver, in mancanza di preventiva richiesta di autorizzazione ai competenti Organi Federali, adito il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, con atto di citazione, iscritto a ruolo al n. 11745/2021, avente ad oggetto controversia relativa alla gestione dell’affiliata dell’ASD FC Giugliano 1928;

- sig. Giovanni Palma (all’epoca dei fatti, Presidente e legale rapp.te p.t dell’ASD Sora Calcio 1907) per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 CGS, anche in relazione all’art. 21 co. 4 NOIF, per aver ricoperto nel corso della stagione sportiva 2020 – 2021, sia la carica di Presidente dell’ASD Sora Calcio 1907, militante nel Campionato Regionale di Eccellenza Laziale, carica tutt’ora ininterrottamente ricoperta a far data dal 26.3.2020, e sia di Consigliere della ASD FC Giugliano 1928, militante nel campionato interregionale di serie D, dall’11.01.2021 al 17.05.2021; della violazione dell’art. 4, comma 1 CGS, anche in relazione all’art 31 co. 1 CGS, per aver influenzato in via diretta o comunque attraverso diretti collaboratori di propria fiducia la gestione dell’ASD FC Giuliano 1928, e per aver contribuito alla falsificazione materiale ed ideologica del verbale di nomina di nuovo Presidente dell’ASD FC Giugliano 1928, redatto in luogo diverso rispetto a quanto indicato nel richiamato atto. Detto verbale risulta sottoscritto presso lo studio dell’avvocato Palma Giovanni sito a Napoli al Corso Vittorio Emanuele e non presso lo stadio di Giugliano in Campania sito in via Epitaffio s.n.c., come ivi indicato, nonche ́ in assenza di Pellerone Mario ed Espla ̀ Roberto, nonostante le firme di questi ultimi fossero gia ̀ apposte al richiamato verbale, firme peraltro disconosciute dal sig. Pellerone; - sig. Mario Pellerone, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, anche in relazione all’art. 18 co. 5 NOIF, per avere in qualita ̀ di Presidente dell’ASD FC Giugliano 1928, in carica dal 26.08.2021, effettuato il cambio di sede legale dell’ASD FC Giugliano 1928 dal Comune di Giugliano in Campania al Comune di Torre Annunziata, comuni tra loro non confinanti e distanti circa 30 km l’uno dall’altro, e non depositando la relativa istanza entro il termine di presentazione, prorogato dagli organi federali alla data del 26.07.2021 relativamente al settore dilettanti per la stagione sportiva 2020/21, ma comunicandone semplicemente l’avvenuto trasferimento in data 29.09.2021;

- società ASD FC Giugliano 1928, per rispondere a titolo di responsabilita ̀ diretta della violazione dell’art. 6, comma 1 del CGS vigente, per le condotte poste in essere dai Presidenti p.t.,sig.ri Riccardo Franceschini e Mario Pellerone, come sopra descritte;

- società ASD Sora Calcio 1907, per rispondere a titolo di responsabilita ̀ diretta della violazione dell’art. 6, comma 1 del CGS vigente, per la condotta posta in essere dal Sig. Giovanni Palma, come sopra descritta.

L'accordo ex art. 127 CGS – FIGC

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS – FIGC vigente, la Procura Federale, i sigg.ri Giovanni Palma, Mario Pellerone e le società ASD FC Giugliano 1928 e ASD Sora Calcio 1907 hanno depositato accordi rimessi alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’avv. Leonardo Cotugno per la Procura Federale, l’avv. Aldo Franceschini, in rappresentanza del sig. Riccardo Franceschini, quest'ultimo presente anche personalmente, l'avv. Luigi Carvelli, in rappresentanza della società ASD Sora Calcio 1907 e del sig. Giovanni Palma, quest'ultimo presente anche personalmente, e gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo, in rappresentanza della società ASD FC Giugliano 1928, che hanno confermato il contenuto dei raggiunti accordi; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS - FIGC;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dichiara l'efficacia degli accordi e dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Giovanni Palma, mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) di inibizione;

- per il sig. Mario Pellerone, mesi 2 (due) di inibizione;

- per la società ASD FC Giugliano 1928, euro 540,00 (cinquecentoquaranta/00) di ammenda;

- per la società ASD Sora Calcio 1907, euro 270,00 (duecentosettanta/00) di ammenda.

Comunica alle società ASD FC Giugliano 1928 e ASD Sora Calcio 1907 che le ammende dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 febbraio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Paolo Clarizia                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 17 febbraio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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