F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 100/TFN – SD del 18 Febbraio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. . 4048/289pf21-22/GC/gb del 6 dicembre 2021 nei confronti della società Calcio Catania Spa – Reg. Prot. 74/TFN-SD
Decisione/0100/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0074/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente;
Giammaria Camici – Componente;
Gaia Golia – Componente (Relatore);
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 15 febbraio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4048/289pf21-22/GC/gb del 6 dicembre 2021 nei confronti della società Calcio Catania Spa,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 6 dicembre 2021, preceduto da rituale comunicazione di conclusione delle indagini ex art. 123 CGS datata 24 novembre 2021 (prot. n. 3670/289pf21-22/GC/blp), a carico del Sig. Nicola Le Mura (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della società Calcio Catania Spa), il quale ha raggiunto un accordo con la Procura Federale prima del deferimento ex art. 126 CGS e della società Calcio Catania Spa, odierna deferita, per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Le Mura Nicola; per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 3, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85 delle NOIF lett. C), paragrafo IV per il mancato pagamento entro il termine del 18 ottobre 2021, degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2021 dovuti ai tesserati, nonché degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2021 dovuti a diversi tesserati.
La fase istruttoria
Il procedimento trae origine dalla comunicazione n. 8880/2021 del 19.11.2021, fatta pervenire a mezzo PEC alla Procura Federale dalla Co.Vi.So.C., con la quale si segnalava come, a seguito dell’esame del report della Deloitte & Touche Spa era emerso che la società Calcio Catania Spa, non aveva provveduto entro il termine del 18 ottobre 2021 al pagamento degli emolumenti dovuti e relativi alle mensilità di luglio e agosto 2021, come previsto dall’art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo IV), avendo assolto a tale adempimento, in date diverse e solo successivamente al suddetto termine. La Commissione riscontrava, altresì, il permanere per la società Calcio Catania Spa, alla data del 18 ottobre 2021, del mancato pagamento degli emolumenti dovuti a n. 13 tesserati per la mensilità di giugno 2021.
La fase predibattimentale
Ritualmente notificato l’avviso di fissazione dell’udienza del 21 dicembre 2021, nei termini di rito la società deferita si costituiva facendo pervenire memoria difensiva.
Lo scritto difensivo contestava la fondatezza dell’incolpazione in particolare con riferimento al pagamento della mensilità di luglio 2021, in quanto i bonifici a tutti i tesserati della società per tale mese dovevano considerarsi tempestivi perché immessi nel sistema ed ordinati alla banca proprio in data 18 ottobre 2021 (termine ultimo di adempimento), come rilevabile dalla documentazione contabile bancaria allegata all’atto.
Per quanto concerne la permanenza dell’inadempimento riguardante le mensilità residue del mese di giugno 2021 (delle 19 inizialmente rilevate, ne permanevano 13), la difesa richiamava la decisione di questo Tribunale n. 69/TFNSD-2021-2022 del 7.12.2021, che ha sanzionato con due punti di penalizzazione in classifica la società Calcio Catania Spa proprio per tale condotta omissiva, invocando perciò, un non consentito bis in idem e, comunque, sul piano della sanzione, l’applicabilità dell’istituto della continuazione stante l’unicità della condotta da cui si originano tutti gli inadempimenti tra giugno e agosto, di cui alcuni già sanzionati.
All’udienza del 21 dicembre 2021, in accoglimento dell’istanza di differimento avanzata dalla società Calcio Catania Spa per legittimo impedimento del proprio difensore avv. Giuseppe Augello, il Tribunale rinviava la trattazione del procedimento all’udienza del 27 gennaio 2022.
Il 27 gennaio 2022, il Tribunale, preso atto dell’intervenuto fallimento della società Calcio Catania Spa dichiarato con sentenza del 22 dicembre 2021 dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Catania, preso atto altresì dell’esercizio provvisorio autorizzato dal giudice fallimentare sino alla data del 28 febbraio 2022, tale da consentire al sodalizio di continuare a disputare regolarmente il campionato di competenza, disponeva con ordinanza il rinvio della trattazione del procedimento alla data del 15 febbraio 2022 e la comunicazione dell’ordinanza alla Procura Federale e alla società Calcio Catania Spa presso il domicilio del difensore costituito e presso il domicilio dei curatori fallimentari nominati.
Con memoria difensiva e di costituzione, in data 12 febbraio 2022, si costituiva la Curatela del Fallimento del Calcio Catania Spa la quale faceva proprie le deduzioni trattate dal difensore della società con la precedente memoria del 17 dicembre 2021, svolgendo poi talune notazioni volte a valorizzare la terzietà della Curatela Fallimentare rispetto al soggetto giuridico dichiarato fallito. In particolare, si afferma che i fatti oggetto di deferimento non possono dar luogo a sanzioni disciplinari nei confronti dell’attuale gestione fallimentare per via dello status concorsuale, della estraneità ai curatori degli eventi e della anteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento dei fatti medesimi.
A sostegno di tale principio si richiama una pronunzia delle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale del 26 gennaio 2010 nella parte in cui affermava che il passaggio del titolo sportivo da una società cui sia stata revocata l’affiliazione ad una nuova e diversa società non comporterebbe il passaggio delle posizioni disciplinari al nuovo soggetto in quanto ascrivibili alla responsabilità personale degli amministratori della preesistente società. Parimenti la dichiarazione di fallimento, nel determinare la immediata privazione del soggetto fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni, determinerebbe il distacco tra la responsabilità disciplinare della precedente società calcistica e quella nuova subentrata per il tramite della curatela. In tale chiave, il soggetto passivamente legittimato ai fini disciplinari sarebbe solo quello che ha materialmente commesso le infrazioni, dovendosi considerare l’amministrazione fallimentare soggetto diverso ed estraneo ai fatti oggetto di contestazione.
All’udienza del 15 febbraio 2022, constatata, quindi, la rituale e tempestiva notifica della convocazione, il Presidente dichiara aperta l’udienza.
Il dibattimento
La Procura Federale, rappresentata dal dott. Luca Scarpa, ritenendo raggiunta la piena prova degli illeciti contestati, ha concluso riportandosi all’atto di deferimento e chiedendo irrogarsi nei confronti della società Calcio Catania Spa la sanzione di punti 4 (quattro) di penalizzazione da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, due punti per il contestato ritardato pagamento degli emolumenti dovuti per il bimestre luglio-agosto e due punti per il permanere dell’inadempimento di giugno.
Per la società deferita è presente l’avv. Umberto Ilardo in rappresentanza del Fallimento del Calcio Catania Spa in persona dei Curatori, sigg.ri Giuseppe Basile, Daniela D’Arrigo ed Enrico Giucastro, il quale, nel riportarsi allo scritto difensivo in atti, ribadisce che la disposizione del bonifico avvenuta il 18.10.2021 è da intendersi come adempimento tempestivo in quanto la data rilevante ai fini del computo è quella corrispondente alla effettuazione dell’ordine di bonifico da parte della società, come confermato da giurisprudenza della Corte Federale di Appello e della Corte di Cassazione. Riguardo alla sanzione richiesta dalla Procura Federale, l’avv. Ilardo osserva che non si può configurare una responsabilità diretta della nuova società per fatti ascrivibili alla responsabilità personale del Presidente della preesistente società, dovendosi distinguere tra inadempimenti autonomi e inadempimenti dovuti all’insolvenza. Pertanto, a conclusione del proprio intervento, chiede pronuncia di non luogo a provvedere sulle richieste sanzionatorie della Procura Federale ovvero, in subordine, l’irrogazione di una sanzione minima per le violazioni contestate alla società.
La decisione
Preliminarmente il Collegio non ritiene si possano estendere al caso di specie le argomentazioni difensive tratte dalla menzionata pronunzia delle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale e dirette ad affermare l’interruzione ed il distacco tra la responsabilità disciplinare della società calcistica fallita, in ipotesi ascrivibile ai soli soggetti che materialmente operarono l’illecito, e quella nuova subentrata per il tramite della curatela. Vi sono delle profonde differenze tra le vicende in esame che incidono necessariamente sull’imputabilità delle condotte disciplinarmente rilevanti avvenute prima della dichiarazione di fallimento. Nella vicenda in esame, infatti, l’esercizio provvisorio autorizzato dal giudice fallimentare sino alla data del 28 febbraio 2022, dal punto di vista dell’ordinamento sportivo federale, sta consentendo al Calcio Catania Spa di continuare a disputare regolarmente il campionato di competenza e di svolgere, quindi, fino a quella data, tutte le attività connesse alla permanenza nel sistema federale. Il Calcio Catania Spa, sebbene fallito, non ha subito la revoca dell’affiliazione né vi è stato alcun trasferimento del titolo sportivo nei confronti di un nuovo e diverso soggetto giuridico, ragion per cui comunque allo stato permane in capo alla medesima società anche la responsabilità disciplinare per le condotte poste in essere dagli amministratori prima della sentenza di fallimento.
La responsabilità della Società Calcio Catania Spa risulta, quindi, documentalmente provata nei limiti di seguito enunciati.
In forza di quanto previsto dall’art. 33, comma 3, CGS in relazione all’art. 85, lett. C), parag. IV NOIF, la società deferita - entro la data del 18 ottobre 2021 - avrebbe dovuto assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per le mensilità di luglio e agosto 2021, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento.
Per quel che concerne la mensilità di luglio il pagamento effettuato con ordine di bonifico del 18 ottobre 2021 deve ritenersi tempestivo anche se materialmente eseguito dalla banca in un momento successivo.
Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza del 22 maggio 2019 n. 13579 in materia di accise, laddove il bonifico bancario è una modalità di pagamento prevista per l’adempimento dell’obbligo, le conseguenze del ritardo frapposto dalla banca, che materialmente era tenuta ad eseguire il pagamento, non possono ricadere sul debitore che ha dato ordine di pagamento entro il termine previsto.
Risulta invece per tabulas, come segnalato dalla Co.Vi.So.C. in data 19.11.2021, all’esito del report della Deloitte & Touche Spa, e come riconosciuto dalla stessa società deferita, che il pagamento degli emolumenti dovuti per il mese di agosto 2021 è intervenuto successivamente alla scadenza del 18 ottobre 2021 e con ampia tardività. La responsabilità della Società Calcio Catania Spa, pertanto, con riferimento alla mensilità di agosto 2021 periodo, può ritenersi provata con assoluta certezza.
Per quanto concerne il permanere alla medesima data del mancato pagamento degli emolumenti dovuti a taluni tesserati per la mensilità di giugno 2021, si tratta di condotta disciplinarmente rilevante e che non duplica, dal punto di vista precettivo e sanzionatorio, la decisione di questo Tribunale n. 69/TFNSD-2021-2022 del 7.12.2021. In quella occasione, infatti, la società è stata ritenuta responsabile e sanzionata per il mancato pagamento degli emolumenti di giugno 2021 alla scadenza del 2 agosto 2021. In questa sede, si procede per il permanere dell’inadempimento anche alla successiva scadenza del 18 ottobre 2021 come segnalato dalla Co.Vi.So.C. e perseguito autonomamente dall’art. 33, comma 3 CGS laddove prevede che “il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio‐ 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”. Poiché, quindi, risulta pacificamente acquisito che al 18 ottobre 2021 la mensilità di giugno 2021 risultava ancora parzialmente inadempiuta, tale permanere dell’inadempimento alla successiva scadenza, è autonomamente perseguibile e sanzionabile ai sensi della menzionata disposizione.
Infine, data la situazione di grave dissesto economico in cui già versava la società all’epoca dei fatti, risulta sostanzialmente priva di pregio la circostanza che i pagamenti de quibus siano stati effettuati da conto corrente non intestato alla società Calcio Catania Spa bensì alla Sport Investment Group Italia Spa, titolare del 100% delle azioni della società calcistica, potendosi e dovendosi considerare l’attività adempitiva come proveniente da soggetto riconducibile in toto all’ente debitore e rilevante per l’ordinamento federale ex art. 2, comma 2, CGS.
Per le violazioni contestate ed accertate (sia pure, nel caso di specie, parzialmente, come prima detto), di cui la società risponde a titolo di responsabilità propria, l’art. 33, comma 3, CGS prevede la sanzione di “almeno due punti di penalizzazione”.
Ritiene, tuttavia, il Tribunale di considerare che i due bimestri oggetto di procedimento disciplinare (maggio/giugno e luglio/agosto 2021) sono stati entrambi adempiuti per una delle due mensilità interessate (maggio nel primo; luglio nel secondo).
Ritiene il Tribunale che non sia possibile equipararsi quad poenam due fattispecie, in una delle quali l’inadempimento è pieno (il bimestre-i due bimestri) mentre nell’altra è limitato ad un mese (giugno-agosto) atteso che tale equiparazione renderebbe irragionevole e, quindi, illegittima la sanzione e, a monte, la norma sanzionatoria.
Ritiene il Tribunale che, conseguentemente, la sanzione vada determinata tenendo conto della fattispecie concreta in esame, nella quale una mensilità per entrambi i bimestri interessati è risultata tempestivamente pagata.
Sanzione congrua e rispondente alla fattispecie concreta è, dunque, quella di due punti di penalizzazione complessivi, pari ad un punto per ciascun bimestre contestato in quanto tempestivamente adempiuto per un mese per ciascun bimestre.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società Calcio Catania Spa la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 15 febbraio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gaia Golia Carlo Sica
Depositato in data 18 febbraio 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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